Enciclopedia giuridica

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Falso giuramento

Con la fattispecie criminosa prevista dall’art. 371 c.p. si è inteso tutelare la presunzione di veridicità del giuramento inteso quale fondamentale mezzo di prova legale nell’ambito del procedimento civile (valutato peraltro in un’ampia accezione comprendente anche il giudizio amministrativo). Si tratta di una tipica ipotesi di reato proprio giacche´ soggetto attivo può essere solo la parte in un giudizio civile; per le persone giuridiche si è peraltro precisato che è solo il legale rappresentante che è legittimato a prestare giuramento e quindi solo a costui potrà eventualmente essere applicata la fattispecie in parola. La condotta tipica descritta normativamente deve ritenersi comprendere tanto la negazione del vero quanto l’affermazione del falso, con esclusione quindi della semplice reticenza. La norma si riferisce indubbiamente a tutti i diversi tipi di giuramento: decisorio (art. 2736 c.c. n. 1) che può essere a sua volta riferito (art. 234 c.p.c.) o deferito (art. 233 c.p.c.); supplettorio deferito di ufficio dal giudice (artt. 2376 n. 2 c.c. e 240 c.p.c.); estimatorio ex art. 241 c.p.c.. Si è unanimemente concordi in dottrina e giurisprudenza nell’affermare che il delitto di falso giuramento è punibile solo a titolo di dolo, che si ha quando nel soggetto agente vi sono consapevolezza e volontà di giurare il falso in un giudizio civile. Rispetto all’esistenza dell’elemento soggettivo è da ritenersi peraltro ininfluente l’assenza dell’ammonizione del giudice sull’importanza del giuramento e sulle conseguenze penali eventualmente derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni prescritte. Essendo l’art. 371 una ipotesi di reato di pericolo deve ritenersi che la consumazione intervenga nel momento in cui viene resa la falsa dichiarazione. Il tentativo non risulta ammissibile, poiche´ il falso giuramento è un reato unisussistente. Nel comma 2o dell’articolo in parola è disciplinata una causa di estinzione del reato che si attua con una sorta di pentimento operoso da manifestarsi prima che sia pronunciata una sentenza definitiva, anche non irrevocabile. La mancata estensione di quest’istituto all’ipotesi del giuramento deferito dalla parte non pare giustificabile alla stregua dei principi costituzionali. .


Falso      |      Falsus procurator


 
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