Enciclopedia giuridica

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Pentimento

Condotta dall’agente volta ad impedire la realizzazione dell’evento, una volta esaurita la condotta tipica (pentimento operoso ante delictum: v. recesso attivo), ovvero finalizzata ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato (v. ravvedimento, pentimento post delictum). Nei reati contro la personalità dello Stato, ed in particolare nei delitti comuni per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, sono previste specifiche forme di pentimento che, se realizzate, portano ad una notevole diminuzione della pena, e in taluni casi anche la non punibilità , e sono destinate all’incentivazione del ravvedimento (l. 29 maggio 1982, n. 304, in materia di misure per la difesa dell’ordinamento costituzionale; l. 6 febbraio 1980, n. 15). Tali forme di pentimento post delictum, consistono nella cooperazione, previa dissociazione dagli altri componenti dell’organizzazione criminale, con l’attività giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura dei concorrenti; l’adoperarsi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori; la dissociazione, che avviene mediante ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica; il determinare lo scioglimento dell’associazione criminale.


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