Enciclopedia giuridica

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Formazione e lavoro



contratto di formazione e lavoro: il formazione e lavoro formazione e lavoro è un contratto di lavoro a termine con causa mista, nel quale oltre allo scambio tra lavoro e retribuzione si aggiunge in capo al datore di lavoro un obbligo di impartire o contribuire ad impartire una formazione professionale al lavoratore. Introdotto in Italia con la l. 19 dicembre 1984, n. 863, l’istituto è stato ampiamente aggiornato dall’art. 16 del d.l. n. 299 del 1994, convertito in l. 19 luglio 1994, n. 451. Possono essere assunti con tale contratto i soggetti di età compresa fra i sedici ed i trentadue anni; possono stipulare tale contratto anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socioformazione e lavoroculturali, sportive, fondazioni, nonche´ datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali. I contenuti formativi devono essere definiti in un progetto che può essere approvato dalle c.r.i. (v. commissioni regionali per l’impiego) ovvero secondo modalità , procedure e criteri definiti dalla contrattazione collettiva soppresso dal d.l. n. 494 del 1994, art. 6, comma 1o; tale progetto deve contenere l’indicazione del numero di lavoratori che si intende assumere, dell’inquadramento iniziale e finale, del risultato formativo da conseguire e dei tempi e modalità della formazione. Nella predisposizione dei progetti di formazione devono essere rispettati i principi di non discriminazione (v. discriminazione, divieto di formazione e lavoro) diretta e indiretta (v. azioni positive). Ev esclusa (art. 8, l. 29 dicembre 1990, n. 407) la possibilità di stipulazione di formazione e lavoro formazione e lavoro per l’acquisizione di qualifiche riferite a mansioni elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi; sono poi escluse le imprese che hanno effettuato licenziamenti collettivi nei dodici mesi precedenti per le medesime qualifiche, che hanno in atto sospensioni dal lavoro con intervento della cassa integrazione guadagni (v.) straordinaria e quelle che non hanno provveduto alla trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato di almeno il 50% dei contratti di formazione e lavoro stipulati e scaduti nei ventiquattro mesi precedenti. Ai contratti di formazione e lavoro sono connessi sgravi sulla contribuzione previdenziale ed assistenziale che variano a seconda dei territori in cui sono stipulati (maggiori nel mezzogiorno e nelle aree svantaggiate) e della tipologia di impresa (artigiana, commerciale o industriale, di piccole o grandi dimensioni). La violazione degli obblighi di formazione contenuti nel progetto comporta la trasformazione, sin dall’origine, in contratto a tempo indeterminato con revoca degli sgravi contributivi. Il formazione e lavoro formazione e lavoro, in quanto a termine, deve essere stipulato con l’osservanza della forma scritta e con consegna al dipendente del progetto formativo che lo riguarda. Il formazione e lavoro formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie: a) formazione e lavoro formazione e lavoro mirato all’acquisizione di professionalità intermedie o elevate, con durata massima di 24 mesi; in tal caso i contratti di lavoro devono prevedere rispettivamente almeno 80 o 130 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa; b) formazione e lavoro formazione e lavoro mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo, con durata massima di 12 mesi; la formazione minima dev’essere in tal caso non inferiore a 20 ore. Per tale ultima tipologia contrattuale i benefici contributivi (di cui sopra) trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del formazione e lavoro formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto medesimo. I lavoratori assunti con formazione e lavoro formazione e lavoro possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione; i contratti collettivi possono inoltre prevedere la non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione. Alla scadenza del formazione e lavoro formazione e lavoro di cui alla lettera a il datore di lavoro trasmette alla sezione circoscrizionale per l’impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato; alla scadenza del formazione e lavoro formazione e lavoro di cui alla lettera b il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta. Nell’ambito dei provvedimenti finalizzati allo sviluppo dell’occupazione giovanile l’art. 15 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in l. 19 luglio 1994, n. 451, prevede, nelle aree di forte disoccupazione (di cui all’art. 1 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in l. 19 luglio 1993, n. 236), la realizzazione da parte del Ministero del lavoro di piani mirati a promuovere l’inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti alle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonche´ la partecipazione ad iniziative formative per il recupero dell’istruzione di base, ovvero b) progetti che prevedono periodi di formazione e svolgimento di esperienze lavorative per figure professionalmente qualificate.


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