Ev , nel senso  più  generale del termine,  la conclusione  del contratto  (v.) in forma  scritta.  In  un  senso  più  specifico  fa riferimento al contratto redatto per  atto  pubblico  (v. atto, stipulazione pubblico),  ossia  ricevuto  da  notaio.  V. anche scrittura privata. 
 stipulazione in forma pubblica amministrativa:  si parla  di stipulazione stipulazione quando, da  specifiche disposizioni  di legge, è  attribuita a soggetti  diversi  dal notaio  la competenza di rogare  determinati atti  pubblici.  Le  norme  che prevedono tale competenza  sono  eccezionali  e, come  tali,  non  suscettibili  di interpretazione analogica  (art.  14 prel.)  poiche´ , in virtù  dell’art.  1 L.N. e dell’art.  2699 c.c., solo  al notaio  compete in via istituzionale e generale la funzione  della pubblica  documentazione. Tra  le più  importanti deroghe all’esclusività  della competenza notarile ricordiamo l’art. 89 del r.d.  3 marzo  1934, n. 383, che consente ai segretari comunali  la rogazione nell’esclusivo  interesse dell’amministrazione comunale,  degli  atti  e dei contratti di cui all’art.  87 r.d. n. 383 del 1934 e l’art. 142, comma  1o, del r.d.  n. 383 del 1934 che consente ai segretari provinciali  la rogazione,  nell’esclusivo  interesse dell’amministrazione provinciale,  degli  atti  e dei contratti di cui all’art.  140 r.d.  n. 383 del 1934; gli artt.  93 ss. del r.d.  23 maggio  1924, n. 827, relativi alla  stipulazione dei contratti con  l’amministrazione statale.  Gli  atti  rogati da  soggetti  diversi  dal notaio  al di fuori  dei casi in cui è  stata  loro espressamente attribuita da  specifiche  disposizioni  di legge la competenza alla  stipulazione stipulazione, sono  nulli come  atti  pubblici  e, solo  se sottoscritti dalle  parti, potranno avere  l’efficacia probatoria della  mera  scrittura  privata  (art.  2701  c.c.); in ogni  caso  gli atti  rogati  in mancanza di tale  competenza non saranno titoli  idonei  alla  trascrizione (v. trascrizione  immobiliare, titolo  per la stipulazione) (art.  2657 c.c.). 		
			
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