Enciclopedia giuridica

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Stipulazione

Ev , nel senso più generale del termine, la conclusione del contratto (v.) in forma scritta. In un senso più specifico fa riferimento al contratto redatto per atto pubblico (v. atto, stipulazione pubblico), ossia ricevuto da notaio. V. anche scrittura privata.

stipulazione in forma pubblica amministrativa: si parla di stipulazione stipulazione quando, da specifiche disposizioni di legge, è attribuita a soggetti diversi dal notaio la competenza di rogare determinati atti pubblici. Le norme che prevedono tale competenza sono eccezionali e, come tali, non suscettibili di interpretazione analogica (art. 14 prel.) poiche´ , in virtù dell’art. 1 L.N. e dell’art. 2699 c.c., solo al notaio compete in via istituzionale e generale la funzione della pubblica documentazione. Tra le più importanti deroghe all’esclusività della competenza notarile ricordiamo l’art. 89 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, che consente ai segretari comunali la rogazione nell’esclusivo interesse dell’amministrazione comunale, degli atti e dei contratti di cui all’art. 87 r.d. n. 383 del 1934 e l’art. 142, comma 1o, del r.d. n. 383 del 1934 che consente ai segretari provinciali la rogazione, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione provinciale, degli atti e dei contratti di cui all’art. 140 r.d. n. 383 del 1934; gli artt. 93 ss. del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, relativi alla stipulazione dei contratti con l’amministrazione statale. Gli atti rogati da soggetti diversi dal notaio al di fuori dei casi in cui è stata loro espressamente attribuita da specifiche disposizioni di legge la competenza alla stipulazione stipulazione, sono nulli come atti pubblici e, solo se sottoscritti dalle parti, potranno avere l’efficacia probatoria della mera scrittura privata (art. 2701 c.c.); in ogni caso gli atti rogati in mancanza di tale competenza non saranno titoli idonei alla trascrizione (v. trascrizione immobiliare, titolo per la stipulazione) (art. 2657 c.c.).


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