Enciclopedia giuridica

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Conferma

V. convalida, conferma del contratto; conferma del testamento.

conferma del testamento: l’azione di nullità del testamento non può essere esercitata da chi, conoscendo la causa di nullità , ha dopo la morte del testatore confermato la disposizione, con una apposita dichiarazione, oppure le ha volontariamente dato esecuzione, ossia l’ha confermata tacitamente. L’art. 590 c.c. precisa al riguardo: da qualunque causa dipenda la nullità; e ciò è motivo di scandalo per grande parte della dottrina, non disposta ad accettare l’idea che un negozio nullo possa essere confermato. Non ci si può esprimere, come molti autori si esprimono di fronte all’art. 590 c.c., in termini di eccezione alla regola. Se così ci si esprime è perche´ si compie questa operazione logica: si muove dal concetto di negozio giuridico (v.); quindi si assume come disciplina propria del negozio giuridico quella del contratto (nella specie la norma dell’art. 1423 c.c.); indi si considera come eccezione alla disciplina del negozio giuridico ogni norma difforme rispetto alla disciplina del contratto. La verità è poi che fra la convalida del contratto ex art. 1444 c.c. e la conferma ex art. 590 c.c. non c’è alcuna parentela: il testamento nullo resta nullo nonostante la conferma; e nessun effetto equiparabile alla convalida è prodotto dalla conferma. L’art. 590 c.c. è una applicazione testuale, da collocare accanto a tante altre, del divieto di venire contra factum proprium, a sua volta applicazione, insieme a tante altre, dell’exceptio doli generalis (v.). Bisogna dire che il contegno del chiamato che conferma non comporta affatto attribuzione dell’eredità o del legato al beneficiario del testamento nullo; implica solo estromissione delle eventuali contrastanti pretese dello stesso confermante. Ed una simile preclusione all’azione di nullità può operare anche nel caso di nullità dell’atto fra vivi, come nell’ipotesi della deliberazione assembleare nulla, la cui impugnazione per nullità è stata talvolta ritenuta paralizzabile con una exceptio doli generalis a causa dello specifico comportamento assunto, prima e dopo la deliberazione, dal soggetto impugnante; ciò che non toglie che la deliberazione resti nulla, e che qualsiasi altro interessato, non versante in un venire contra factum proprium, non possa agire per la sua nullità. Si spiega a questo modo l’inciso da qualunque causa dipenda, figurante nell’art. 590 c.c.: l’azione di nullità è sempre preclusa al confermante, quale che sia la causa di nullità . Se più sono gli eredi legittimi, la conferma proveniente da uno non preclude, naturalmente, l’azione di nullità degli altri, con la conseguenza che, dichiarato nullo il testamento, si darà luogo solo alla successione legittima (v. successione, conferma legittima), e gli eredi legittimi non si troveranno affatto a concorrere, per la quota del confermante, con l’erede testamentario. Si ritiene che la norma non si applichi nel caso di testamento falso (perche´ manca, addirittura, una volontà del testatore), di testamento con contenuto illecito (qui la conoscenza della illiceità del testamento renderebbe illecita e, quindi, nulla la stessa conferma), mentre è discussa l’ipotesi del testamento orale (nuncupativo), da alcuni considerato inesistente e da altri nullo per difetto di forma. Ma la nullità per difetto di forma riguarda non la forma scritta in se´ , bensì specifici requisiti dello scritto; e un testamento orale è incompatibile con l’idea stessa di testamento secondo il senso comune. La Cassazione, tuttavia, si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 590 c.c. anche al testamento nuncupativo. Simili questioni vanno però viste nella prospettiva sopra indicata: non si tratta di limitare i casi in cui il testamento nullo produce effetti a seguito di conferma; ma, tutto all’opposto, di estendere l’ambito di applicazione della norma preclusiva dell’azione di nullità .

conferma di disposizioni testamentarie: v. conferma del testamento.


Conferimento      |      Confessione


 
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