Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Ritenuta

Modalità di riscossione delle imposte sul reddito che si realizza attraverso l’attribuzione ad un terzo (v. sostituto), debitore di somme nei confronti del soggetto passivo, dell’obbligo di corrispondere l’imposta in luogo di quest’ultimo. Il terzo sostituto ha però l’obbligo di rivalsa (v.) nei confronti del soggetto passivo in modo da compensare il suo debito con il credito di rivalsa nei confronti del soggetto passivo. Le ritenute che il sostituto è chiamato ad operare possono essere a titolo di acconto od a titolo d’imposta. Le ritenute a titolo d’imposta esauriscono il prelievo tributario sui proventi ad esse soggetti, realizzando una sorta di imposizione sostitutiva. Tali sono quelle sugli interessi bancari ed obbligazionari delle persone fisiche (art. 26, comma 1o, d.p.r. n. 600 del 1973) quelle sulla maggior parte dei redditi percepiti da soggetti non residenti (art. 27, comma 3o, d.p.r. n. 600 del 1973), e quelle sulle vincite derivanti da giochi di abilità concorsi a premi e scommesse (art. 30, d.p.r. n. 600 del 1973). Peraltro il sistema delle ritenute alla fonte è lo strumento tecnico privilegiato per le imposte sostitutive (v.), ma non l’unico da esse previsto (es. per il regime analitico della tassazione dei capital gains l’imposta è liquidata dallo stesso contribuente in sede di dichiarazione dei redditi). Le ritenute a titolo di acconto realizzano un prelievo provvisorio rispetto alle imposte che saranno dovute sul complesso dei redditi del sostituito. In sostanza i proventi su cui sono operate le ritenute concorrono a formare il reddito del soggetto passivo sostituito in modo che la ritenuta possa essere conguagliata in sede di imposizione finale (salvo diritto al rimborso delle eventuali eccedenze di ritenute). A titolo di esempio si rammenta che le ritenute a titolo di acconto sono operate sui compensi a titolo di lavoro dipendente e assimilati (art. 23, comma 1o, d.p.r. n. 600 del 1973), sui redditi di lavoro autonomo (art. 25, comma 1o, d.p.r. n. 600 del 1973) e sugli utili distribuiti dalle società di capitali ai soci residenti (art. 27, comma 1o, d.p.r. n. 600 del 1973). Infine è detta ritenuta diretta quella operata dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sui compensi da esse corrisposti e classificabili come redditi.


Ristorni      |      Ritenzione


 
.