Enciclopedia giuridica

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Reddito

Il possesso di reddito rappresenta, come noto, il presupposto delle imposte dirette. Potrebbe quindi apparire importante stabilire in cosa consista il reddito, al fine cioè di individuare la sfera di applicazione di tali tributi. Invero siffatta esigenza poteva apparire necessaria nella vigenza del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, in cui esisteva una norma a carattere residuale che disponeva l’imposizione di qualunque forma di reddito (v. redditi diversi); attualmente però tale esigenza appare del tutto superata, poiche´ il t.u. delle imposte dirette (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, entrato in vigore dal 1988) ha modificato l’impostazione precedente eliminando la norma residuale e privilegiando un metodo casistico. In altre parole oggi è considerato reddito solo quello che è espressamente previsto dal legislatore come tale, e che rientra dunque in una delle categorie reddituali elencate dall’art. 6 del t.u.. La ricostruzione del concetto di reddito pertanto viene ad assumere un valore più che altro accademico. Secondo un insegnamento tradizionale il reddito deve presentare tre requisiti: l’esistenza di una ricchezza novella; che tale ricchezza sia in una relazione di causa ed effetto con una energia o forza produttiva; che vi sia la possibilità del ritorno o della successiva produzione di altra similare ricchezza. Invero il concetto di reddito è stato oggetto di numerosi dibattiti. Le ricostruzioni proposte si andavano polarizzando in particolare intorno a due tesi: quella del reddito entrato, per cui ogni incremento di ricchezza che entri nella sfera del contribuente avrebbe natura reddituale; e quella del reddito prodotto, per cui soltanto gli incrementi conseguenti ad una attività produttiva costituirebbero un reddito. Il legislatore del t.u. non solo, come detto, ha inteso prescindere da un concetto di reddito in generale, ma inoltre non sembra aver accolto, almeno integralmente, nessuno dei due concetti di reddito sopra indicati: per un verso infatti vi sono fattispecie reddituali che non possono considerarsi derivanti da una fonte produttiva, quali le somme ricevute a titolo di premio o di vincita oppure le liberalità . Per altro verso vi sono fattispecie non compatibili con il concetto di reddito entrata, come le plusvalenze iscritte in bilancio indipendentemente dall’effettivo realizzo. In effetti sembra che il legislatore abbia assunto una posizione di tendenziale indifferenza verso una definizione generale del reddito, preferendo definire piuttosto le singole categorie reddituali. Un atteggiamento definitorio orientato quindi verso le species piuttosto che verso il genus. Sono comunque individuabili alcuni profili non controversi: così ad es. vi è concordia nel ritenere che il reddito sia un incremento di ricchezza visto sotto l’aspetto dinamico (come flusso cioè ), ed in quanto tale contrapposto al patrimonio (visto come concetto statico). Quanto alla formula possesso di reddito non può non rilevarsi più di un motivo di perplessità. Il possesso (v.) è infatti un concetto tipicamente civilistico che indica un potere di fatto ed ha per oggetto dei beni materiali, suscettibili cioè di apprensione. Il reddito non costituisce un bene materiale, bensì rappresenta un concetto astratto, e quindi non può essere considerato un oggetto suscettibile di possesso. Vi sarebbe dunque una antinomia tra i due termini, rinviando uno ad un dato materiale, l’altro ad un dato astratto.

reddito derivante da attività illecita: è molto discussa l’imponibilità dei redditi derivanti da attività illecite: la dottrina e la giurisprudenza si dividono infatti su tale questione sostenendo ora la tesi positiva ora la tesi negativa. Ev peraltro da osservare che il mondo dell’illecito si presenta quanto mai frastagliato ed eterogeneo, essendo le fattispecie illecite svariate e notevolmente diverse tra di loro. Sembra pertanto vano tentare di identificare un trattamento fiscale omogeneo dipendente dalla loro qualificazione di attività illecite; meglio è pensare ad un trattamento differenziato, individuato volta per volta a seconda della riconduzione alle fattispecie astratte previste dalle norme tributarie. A questo proposito occorre inoltre rilevare che manca un principio generale che esclude la tassazione dei proventi da attività illecita sia con riguardo alle norme costituzionali che alle norme del t.u. delle imposte sui redditi. Se ne può dedurre che i redditi da attività illecita ove integrino alcune tra le fattispecie reddituali espressamente previste dal legislatore siano da sottoporre a tassazione. Pertanto, mentre dovrebbe escludersi tale riconducibilità per determinate fattispecie, trattandosi di mutamenti patrimoniali privi di una giustificazione economica (ad es. il furto, la rapina, la truffa), al contrario per altre fattispecie essa dovrebbe venire ammessa: si pensi all’impresa che agisce senza autorizzazione, al professionista non iscritto all’albo, ma anche alla prostituzione (qualificabile come attività di lavoro autonomo), al traffico di stupefacenti (qualificabile come reddito d’impresa), all’insider trading ecc..

territorialità del reddito: ai fini dell’imposizione sui redditi è adottato il criterio della residenza per ricollegare i redditi al territorio dello Stato. I soggetti residenti vengono tassati per tutti i redditi posseduti, indipendentemente dal luogo di produzione (c.d. Worldwide system: v.). La reddito reddito è importante per determinare la base imponibile dei soggetti non residenti (v.), essendo quest’ultima composta dai soli redditi realizzati nel territorio dello Stato. Esistono al proposito alcune regole specifiche dettate dal legislatore tributario, con cui si dà rilievo alla ubicazione della fonte reddituale o del soggetto che eroga il reddito, oppure ancora alla localizzazione dell’attività produttiva di reddito. Si considerano così sempre prodotti in Italia (con una vera e propria presunzione juris et de jure): i redditi fondiari, i redditi di capitale corrisposti dallo Stato (ad es. titoli del debito pubblico) o da soggetti residenti in esso; i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prestati in Italia; i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; i redditi diversi relativi ad attività o beni svolti in Italia, considerando peraltro tali in ogni caso le partecipazioni in s.r.l., s.n.c. o s.a.s. residenti; i redditi di partecipazione in società di persone residenti. Una deroga rispetto al principio di reddito reddito è prevista da una norma dal carattere antielusivo, con cui si attribuisce rilievo esclusivamente al luogo in cui risiede il soggetto che eroga il reddito; sono così in ogni caso ritenuti prodotti in Italia, anche indipendentemente dal verificarsi delle condizioni sopra menzionate, purche´ corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti: le pensioni, gli assegni e le indennità di fine rapporto; i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno; i compensi conseguiti da imprese non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.


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