Enciclopedia giuridica

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Prostituzione

Offerta di prestazione carnale a fronte di una immediata controprestazione in denaro. La prestazione sessuale deve essere a scopo di lucro, ossia il compenso deve essere l’elemento determinante il consenso alla prestazione carnale. Ev sanzionato penalmente l’esercizio della casa di prostituzione; la locazione di un locale a tal fine; il tollerare all’interno di albergo la presenza di persone che si danno alla prostituzione; l’indurre taluno alla prostituzione, il favorire o lo sfruttare tale attività ; la costituzione di associazioni volte a reclutare persone da destinare alla prostituzione (l. 20 febbraio 1958, n. 75). Si tratta della nota legge che ha disposto la chiusura delle c.d. case chiuse. Per casa di prostituzione deve intendersi il luogo ove è organizzata e svolta l’attività di prostituzione; si deve peraltro trattare di organizzazione, pur scarna, ma di stampo commerciale, imprenditoriale. La condotta di favoreggiamento indica ogni comportamento avente carattere di intermediazione, così da agevolare l’attività di prostituzione; lo sfruttamento della prostituzione individua la condotta di colui che trae sistematicamente vantaggio economico dall’attività di coloro che si prostituiscono. Gli interessi tutelati sono la libertà individuale, la dignità umana, la moralità pubblica e il buon costume.


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