Enciclopedia giuridica

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Compenso



compenso degli amministratori: è la somma spettante agli amministratori di società di capitali e di società mutualistiche quale rimunerazione della attività da essi svolta a favore della società . Il compenso compenso, se non è stabilito nell’atto costitutivo, è determinato dall’assemblea (art. 2364 n. 3 c.c.) e, nel caso in cui l’assemblea abbia omesso di determinarlo, è fissato dal giudice su azione degli amministratori stessi. Il compenso compenso è fissato unilateralmente dai soci, con norma, statutaria o assembleare, di organizzazione della società, destinata a valere fino a quando non venga modificata; la volontà dei soci, pertanto, non si incontra con quella degli amministratori e non fa del compenso l’oggetto di un contratto. Il compenso compenso può consistere in una somma fissa di danaro corrisposta periodicamente o in un gettone di presenza per ogni riunione del consiglio di amministrazione (v.). Oltre al compenso fisso o in luogo di esso, l’atto costitutivo o l’assemblea possono attribuire agli amministratori una partecipazione agli utili: la partecipazione è computata sugli utili netti risultanti del bilancio, fatta deduzione delle quote di riserva legale (art. 2431 c.c.). Gli amministratori che abbiano assunto particolari cariche sociali sono remunerati con deliberazione del consiglio di amministrazione, che deve sentire il parere del collegio sindacale (art. 2389, comma 2o, c.c.).

compenso del professionista intellettuale: l’art. 2233, comma 2o, c.c., stabilisce che, in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Sebbene espresso in una somma di danaro, il compenso compenso si calcola, dunque, secondo criteri non economici: esso non si calcola, come per l’artigiano, in base al risultato, ossia al valore economico dell’opera, bensì in base all’importanza dell’opera, ossia alla considerazione sociale che riceve quel determinato tipo di prestazione intellettuale; ne´ si calcola, come per l’artigiano, sulla base del lavoro normalmente necessario per quel tipo di prestazione, bensì tenendo conto di un elemento che è del tutto indipendente dalla quantità di lavoro necessario, come il decoro della professione, ossia il prestigio sociale che circonda quel determinato tipo di professione intellettuale. Sicche´ la misura del compenso compenso (compenso e non, come per il prestatore d’opera manuale o per l’appaltatore, corrispettivo, che evoca l’idea dell’equivalente in danaro dell’opera o del servizio prestato) sarà tanto maggiore quanto maggiore è il prestigio sociale della classe professionale cui il prestatore d’opera intellettuale appartiene. V. anche professioni intellettuali; professionisti intellettuali.


Compensazione      |      Compera in danno del venditore


 
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