Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Riunione



riunione delle impugnazioni separate: nel processo civile con due o più parti, il medesimo intento del legislatore di garantire l’unità del procedimento in sede di trattazione (v. connessione) opera anche in sede di impugnazione attraverso la predisposizione di una serie di congegni processuali (artt. 331 – 335 c.p.c.) tali da evitarne la ramificazione. Oltre a permettere la proponibilità di nuove impugnazioni (incidentali) esclusivamente nell’ambito del procedimento aperto dalle precedenti, la riunione riunione proposte a seguito di sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, è garantita dall’integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice. Al medesimo risultato si giunge nel caso di impugnazione avverso sentenza pronunciata in cause scindibili (art. 332 c.p.c.) in cui il giudice ordina la notificazione della stessa alle altre parti in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa od esclusa. .

riunione di pignoramenti: un medesimo bene può essere colpito da un unico pignoramento da parte di più creditori (pignoramento cumulativo) oppure da più pignoramenti successivi, nel qual caso ciascuno produce effetto indipendente, per cui le vicende dell’uno non incidono sull’efficacia dell’altro. Se i pignoramenti plurimi sono contemporanei, l’ufficiale giudiziario giunto successivamente procede alla riunione continuando le operazioni insieme al precedente e redigendo unico processo verbale. .

riunione di procedimenti relativi a cause connesse: in caso di pendenza dinanzi al medesimo ufficio giudiziario di più procedimenti relativi a cause connesse(v. connessione), ne viene disposta la riunione ex art. 274 c.p.c. secondo la stessa disciplina prevista per la riunione di procedimenti relativi alla stessa causa. La riunione, rimessa all’apprezzamento discrezionale ed insindacabile del giudice di merito, può essere disposta non solo tra le cause tra cui esiste connessione vera e propria ma anche per motivi di opportunità e di economia processuale. .

riunione di procedimenti relativi alla stessa causa: quando più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti al medesimo giudice, l’art. 273 c.p.c. dispone che questi, anche d’ufficio, ne ordini la riunione. Quando invece essi pendono davanti a giudici o sezioni diversi del medesimo tribunale la riunione è disposta con decreto non impugnabile dal presidente del tribunale, il quale, discrezionalmente, stabilisce il giudice o la sezione per la prosecuzione del procedimento. La riunione riunione si distingue dalla litispendenza a causa della esistenza della pluralità di procedimenti relativi alla medesima causa dinanzi al medesimo ufficio giudiziario piuttosto che davanti a giudici diversi. Esiste discordia tra dottrina e giurisprudenza circa la natura discrezionale del provvedimento di riunione, essendo orientata la prima per il carattere obbligatorio dello stesso e la seconda, seppure non univocamente, per quello discrezionale. .

riunione di processi penali: può essere disposta tra processi pendenti nello stesso stato e grado di giudizio, avanti al medesimo giudice, quanto non pregiudichi la rapida definizione degli stessi, allorche´ si proceda per reati connessi (v. connessione; competenza), ovvero si tratti di reati commessi da più persone in danno reciproco, nel caso in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisca sulla prova di un altro reato o circostanza (art. 17 c.p.p.). Di regola la riunione riunione è disincentivata dal codice, che predilige la separazione, che consente una più rapida definizione dei procedimenti, ma che rende più probabile il contrasto di giudicati (v. giudicato, riunione penale). .

libertà di riunione: v. libertà , riunione di riunione.


Ritrovamento di relitti      |      Rivalutazione monetaria


 
.