Enciclopedia giuridica

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Connessione

Secondo un’ormai classica definizione la connessione è un particolare rapporto fra due o più cause, dato dalla parziale comunanza fra le stesse degli elementi costitutivi dell’azione (v.). Si distingue così la connessione soggettiva da quella oggettiva: la prima sussiste allorquando siano comuni a più cause entrambi i soggetti (personae); la seconda, invece, si verifica quando fra le stesse ci sia comunanza di uno o di entrambi gli elementi oggettivi dell’azione (petitum e causa petendi), dando così vita alla connessione per oggetto, per titolo, ovvero per entrambi tali elementi. La connessione soggettiva può dar vita ad un cumulo oggettivo di cause (art. 104 c.p.c.), allorquando contro la stessa parte siano proposte, nel medesimo processo, più domande non connesse per l’oggetto. La connessione oggettiva, dal canto suo, è idonea a creare un cumulo soggettivo di cause, nell’ipotesi in cui le stesse siano connesse per titolo o per oggetto e siano trattate in un simultaneus processus. La seconda parte del comma 1o dell’art. 103 c.p.c., poi, consente il cumulo di più cause nello stesso processo, ancorche´ le stesse non siano oggettivamente connesse, ma semplicemente presentino un’identità di questioni di fatto o di diritto da risolvere: a tale tipo di connessione viene normalmente attribuita la qualificazione di impropria, laddove per connessione propria si intende quella in precedenza descritta.

modifiche alla competenza per ragioni di connessione: si tratta degli effetti che la connessione può importare sui normali criteri di determinazione della competenza (v.), effetti disciplinati da una serie di norme (artt. da 31 a 36 c.p.c. ), che tendono a derogare quelle ordinarie in tema di competenza, al fine di favorire la trattazione congiunta delle più cause connesse. Fra le fattispecie che determinano le modifiche più salienti possono menzionarsi quelle relative alle ipotesi di cause accessorie (art. 31 c.p.c.), di garanzia (art. 32 c.p.c.), di accertamento incidentale (art. 34 c.p.c.), riconvenzionali (art. 36 c.p.c.).

connessione nel diritto penale: i c.d. reati connessi rappresentano l’ipotesi, ben diversa da quella del concorso formale di reati (v. concorso, connessione di reati), di un concorso sostanziale di fattispecie criminose, in quanto, in questo caso, si ha non soltanto una pluralità di reati attribuiti ad uno stesso soggetto, bensì un collegamento ontologico tra le varie unità criminose. Sono due le ipotesi di reati collegati previste dal nostro legislatore: 1) connessione consequenziale. Si verifica allorche´ un reato viene commesso per conseguire o assicurare a se´ o da altri, il profitto, il prezzo, il prodotto ovvero l’impunità di un altro reato, oppure per occultarlo; 2) connessione teleologica. Si configura quanto un reato (reatoconnessionemezzo) è commesso allo scopo di eseguire un altro reato (reatoconnessionefine). Entrambe costituiscono delle circostanze aggravanti del reato (v. circostanze del reato).

riunione di cause per connessione: qualora due o più cause oggettivamente connesse non siano state originariamente cumulate nello stesso processo, le stesse possono successivamente essere riunite, al fine della loro trattazione e decisione congiunte. L’istituto, com’è chiaro, risponde ad esigenze di economicità dei giudizi, nonche´ persegue il fine di evitare il possibile formarsi di giudicati logicamente contraddittori in materie fra le quali intercorra vincolo di connessione. La legge concede questa possibilità , tanto se le cause da riunirsi pendano avanti a giudici diversi (art. 40 c.p.c.), quanto innanzi allo stesso giudice (art. 274 c.p.c.), intendendosi quest’ultima espressione in senso lato, vale a dire nell’accezione di Ufficio giudiziario. Tuttavia, nel primo caso, la connessione deve essere eccepita dalle parti o rilevata dal giudice entro la prima udienza di trattazione. In tal caso, se lo stato della causa principale, o di quella preventivamente instaurata, può consentire l’esauriente trattazione anche della causa accessoria, o di quella successivamente intentata, il giudice della seconda causa dovrà fissare con sentenza un termine alle parti per la riassunzione della stessa avanti a quello della prima.


Coniugio      |      Connivenza


 
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