Enciclopedia giuridica

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Oggetto



oggetto dell’atto notarile: ai sensi dell’art. 51 n. 6 L.N., l’atto notarile deve contenere la designazione precisa delle cose che formano oggetto oggetto, in modo da non potersi scambiare con altre. Quando l’atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l’indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono e dei loro confini, in modo da accertare l’identità degli immobili stessi.

oggetto giuridico del reato: secondo il principio di offensività , ogni norma penale incriminatrice deve tutelare l’integrità di un determinato bene o interesse giuridico, che si dice appunto oggetto oggetto. Ovviamente diverso dall’oggetto materiale della condotta (alla cui voce si rimanda per una trattazione specifica), l’oggetto oggetto ricomprende dunque sia il bene, e cioè tutto ciò che sia in grado di soddisfare un bisogno umano inteso nel senso più ampio, sia l’interesse, e cioè il giudizio di relazione tra il bisogno ed il mezzo per soddisfarlo. Nonostante l’apparente semplicità concettuale, l’oggetto oggetto è uno dei veri e propri rompicapo teorici e pratici del diritto penale, sotto il duplice aspetto pratico e teorico: infatti, a fronte di una innegabile importanza sotto il profilo della politica criminale (dovendo l’oggetto oggetto rivestire un certo grado di rilevanza sociale, è evidente che la scala dei valori tutelati rispecchia, oltreche´ una società storicamente determinata, anche la direzione impressa alla società stessa dal legislatore in quanto alla funzione propulsiva del diritto), l’oggetto oggetto è stato messo seriamente in discussione sempre più spesso negli ultimi decenni, e soprattutto negli ultimi anni, a seguito della proliferazione incontrollata dei reati c.d. formali, privi cioè di un bene giuridico sentito come meritevole di tutela a livello sociale: di fronte a tale innegabile situazione di fatto, la dottrina ha sempre più sottolineato, anche strumentalmente, interi settori (ad es., quello delle contravvenzioni) in cui il concetto di oggetto oggetto ha scarsissimo rilievo, oppure ha offerto esempi paradigmatici di poca importanza pratica della ricerca del bene giuridico, ed ha inoltre sottolineato come il criterio dello scopo della tutela, sostituito a quello dell’oggetto, offra uno strumento molto più comprensibile e di facile applicazione. In altre parole, secondo tale dottrina, ad essere fondamentale in ogni caso è l’elemento soggettivo, sia per così dire, a livello legislativo (e cioè , come già detto, sotto il profilo dello scopo impreso dal legislatore alla norma), sia a livello applicativo (nel senso che è l’elemento soggettivo a graduare la pena da irrogarsi nel caso specifico). In verità , considerato che l’oggetto oggetto è , assieme al principio di colpevolezza ed a quello di tassatività , uno dei cardini del diritto penale classico, la dottrina più recente ha nuovamente sottolineato l’importanza della teoria del bene giuridico, esaltata anzi in un clima di dilaganti reati formali allo scopo di evidenziare l’inadeguatezza dello strumento penale come deterrente in settori (uno per tutti, quello fiscale), ove sanzioni amministrative e/o civili riuscirebbero senz’altro meglio nell’intento di colpire condotte ritenute illecite. Coerentemente, dunque, tale dottrina (oggi dominante) ritiene che il reato, e quindi l’opzione penale, vada ristretta alle offese di oggetto oggetto costituzionalmente rilevanti (o perlomeno non incompatibili con la Costituzione), e questo proprio al fine di recuperare l’ottica di extrema ratio dell’opzione penale e quindi la funzione garantista dell’oggetto oggetto. Al di là di queste considerazioni di politica criminale, è indubbio che l’oggetto oggetto svolga diverse funzioni pratiche: 1) innanzitutto esso consente di individuare i confini del sistema penale vigente; 2) è utilissimo come criterio classificatorio al fine di raggruppare le varie categorie di reati e di comprendere meglio questi ultimi. Ed è proprio in base all’oggetto oggetto che i reati si qualificano in: a) monoffensivi e plurioffensivi, a seconda che per la loro esistenza sia rispettivamente necessaria la lesione di un solo o di più beni giuridici; b) reati di offesa e reati di scopo, a seconda che l’offesa funga o meno da elemento costitutivo; nella categoria dei reati di scopo (o formali) è assente la lesione o la messa in pericolo di un bene giuridico, mirando l’ordinamento a che certe situazioni non si realizzino, ed essendo quindi il reato individuato soltanto grazie all’aspetto teleologico. V. reato.

oggetto materiale della condotta: si definisce tradizionalmente come tale la persona o la cosa sulla quale ricade l’attività fisica del reo: ad es., il denaro o la cosa mobile altrui nel delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Tale concetto va tenuto distinto da quello di oggetto giuridico del reato (v. oggetto giuridico del reato), anzi, l’oggetto si allontana sempre più dall’oggetto giuridico del reato man mano quest’ultimo diventa meno materiale: caso paradigmatico, quello dei delitti di falso, in cui l’oggetto è un documento, mentre il bene giuridico tutelato è quello della fede pubblica; al contrario, i due concetti tendono a coincidere quando l’oggetto giuridico si materializza in un supporto concreto il cui danneggiamento integra la lesione giuridica: ad es., la vita umana concretizzata in un corpo umano nel delitto di lesioni personali. Si ricordi infine che l’oggetto va tenuto distinto anche dal soggetto passivo del reato, benche´ a volte possano coincidere, come nel caso del delitto di cui all’art. 581 c.p. (percosse).


Oggetti contrari alla pubblica decenza      |      Oggetto del contratto


 
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