Enciclopedia giuridica

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Oggetto del contratto

Bisogna preliminarmente distinguere fra l’oggetto del contratto e il contenuto del contratto, anche se la dottrina è stata più volte tentata di sovrapporre le due nozioni. Il contenuto del contratto è il regolamento contrattuale, l’insieme delle clausole volute dalle parti o inserite nel contratto in forza della legge, degli usi o dell’equità (v. integrazione del contratto). In questo senso di contenuto del contratto parla l’art. 1322, comma 1o, c.c. (come ne parlano gli artt. 1431, 1432 c.c.), con norma da coordinare con l’art. 1374 c.c., che indica le fonti di integrazione del (contenuto del) contratto. L’oggetto del contratto è la cosa o, più in generale, il diritto (reale o di credito) che il contratto trasferisce da una parte all’altra oppure la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell’altra. Dilatare il concetto di oggetto del contratto, fino a farlo coincidere con il contenuto del contratto, significa trascurare che a quest’ultimo può inerire la condizione (v.), la disciplina della quale diverge da quella dell’oggetto del contratto (art. 1354 rispetto agli artt. 1346 e 1418, comma 2o, c.c., rispettivamente relativi a condizione e ad oggetto impossibili o illeciti). Il contratto può avere più oggetti: così, nella vendita, sono oggetto del contratto sia la cosa venduta sia il prezzo. All’una come all’altro si applicano le norme degli artt. 1346 – 49 c.c., relative all’oggetto del contratto. Altro è la prestazione caratteristica del contratto, nozione rilevante nel diritto internazionale privato (v. diritto, oggetto del contratto internazionale privato), che nella vendita è solo la cosa venduta. Ma l’oggetto è unico nei contratti che trasferiscono cose o diritti a titolo gratuito (così, c’è un solo oggetto nella donazione, un solo oggetto nel comodato) o in quelli con obbligazioni di una sola parte (così, nel mutuo oggetto del contratto è solo la somma che il mutuatario riceve dal mutuante e che, di regola con gli interessi, deve restituirgli). Sotto questo aspetto si può cogliere la differenza fra oggetto del contratto e causa del contratto, che sono tra loro in rapporto da mezzo a fine. L’oggetto del contratto consiste, da questo punto di vista, nelle cose o nelle prestazioni mediante le quali si attua la funzione economicooggetto del contrattosociale del contratto. Parliamo di causa quando consideriamo le cose e le prestazioni dedotte in contratto nel loro rapporto di corrispettività ; parliamo di oggetto del contratto quando le prendiamo in considerazione a se´, l’una separatamente dall’altra. L’identificazione dell’oggetto può talvolta essere il risultato di una operazione interpretativa del contratto (v. interpretazione del contratto), diretta a distinguere fra oggetto e contenuto. Così, la clausola del contratto di assicurazione, che esclude la responsabilità dell’assicuratore per determinati rischi relativi alla cosa assicurata, non attiene al contenuto del contratto e non è , in particolare, clausola di limitazione della responsabilità , cui applicare l’art. 1341, comma 2o, c.c. (v. condizioni generali di contratto); vale, invece, ad identificare il rischio assicurato e, dunque, l’oggetto del contratto. Analogo discorso può essere ripetuto per il contratto avente ad oggetto la produzione di software, che secondo un modello largamente praticato reca la clausola a mente della quale il fornitore non risponde del mancato conseguimento del risultato sperato dal committente; con il che si usa un linguaggio indiretto per descrivere l’oggetto del contratto, che risulta essere una prestazione di mezzi (v. prestazione, oggetto del contratto di mezzi) e non di risultato (v. prestazione, oggetto del contratto di risultato).

oggetto del contratto determinabile: l’oggetto, anche se non determinato nel contratto, può però essere determinabile, in base a criteri di individuazione enunciati nel contratto stesso o altrimenti ricavabili. Così, per la determinazione del prezzo di vendita, si può fare riferimento a listini o quotazioni ufficiali (mi darai, per le merci che ti vendo, il prezzo corrispondente alla quotazione della borsa merci del giorno della consegna), e neppure l’espresso riferimento a listini o a quotazioni ufficiali è necessario quando si tratta di cose che il venditore abitualmente vende (art. 1474, comma 1o, c.c.), come quando si fanno acquisti in un negozio di vendita al pubblico, o si tratta di cose che hanno un corrente prezzo di mercato (art. 1474, comma 2o, c.c.), e più in generale quando l’oggetto del contratto sia identificabile in base alla pratica delle cose. Le clausole di rivalutazione monetaria (v. clausola, oggetto del contratto di rivalutazione monetaria) sono altrettanti casi di oggetto del contratto non determinato, ma determinabile in base a criteri predeterminati dalle parti (mi darai tante lire quante occorreranno, alla data del pagamento, per comperare tot grammi di oro, o tot marchi ecc.). Manca, invece, il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto quando la sua determinazione sia rimessa ad un successivo accordo delle parti; ciò che fa regredire il documento al ruolo di semplice minuta contrattuale (v. minuta di contratto), non vincolante per i suoi firmatari.

oggetto del contratto determinato: l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile: la vendita che non contenga elementi che permettano una sicura identificazione della cosa (ad esempio: ti vendo uno dei miei terreni; oppure: ti vendo un terzo del mio terreno) è nulla; salvo che nel contratto non sia stata dedotta una prestazione di genere, dipendendo in tal caso l’identificazione della cosa dall’adempimento del debitore, a norma degli artt. 1178 e 1378 c.c., oppure, se così è pattuito, dalla scelta del creditore. La giurisprudenza non intende il requisito della determinatezza in modo rigoristico: la specificazione di almeno tre confini dell’immobile venduto, richiesta dall’art. 29 della l. 27 febbraio 1985, n. 52, agli effetti della trascrizione dell’atto, non è necessaria ai fini della validità del preliminare di vendita, se l’immobile risulta identificato da altri dati; la specificazione dell’ammontare del prezzo è superflua, quando nel contratto sia detto che il prezzo è già stato pagato.

errore sull’oggetto del contratto: v. errore, oggetto del contratto sulla natura o sull’oggetto del contratto.

oggetto del contratto giuridicamente impossibile: v. oggetto del contratto possibile.

oggetto del contratto illecito: l’oggetto del contratto deve essere lecito (art. 1346 c.c.) (v. contratto, oggetto del contratto illecito). Bisogna evidenziare la differenza tra impossibilità giuridica e illiceità dell’oggetto. Che una differenza ci sia lo dimostrano le norme che, come l’art. 2126 c.c., danno rilievo all’illiceità dell’oggetto (e della causa), non anche all’impossibilità dell’oggetto (e sul diverso trattamento della condizione risolutiva illecita, che rende nullo il contratto, e della condizione risolutiva impossibile, che si ha per non apposta, si veda l’art. 1354, commi 1o e 2o, c.c.) (v. condizione, oggetto del contratto illecita). Si deve perciò richiamare la tradizionale nozione secondo la quale altro è antigiuridicità , altro illiceità: la prima esprime la non conformità all’ordinamento giuridico; la seconda, per contro, la trasgressione di un divieto posto dall’ordinamento giuridico a protezione di fondamentali valori etici. Oggetto giuridicamente impossibile è la cosa o la prestazione, in se´ lecita, che la legge non consente di dedurre in contratto; oggetto illecito è la cosa o la prestazione di per se´ riprovevole, che la legge vieta sempre e comunque di porre in essere.

oggetto del contratto impossibile: v. oggetto del contratto possibile.

oggetto del contratto lecito: v. oggetto del contratto illecito; contratto, oggetto del contratto illecito.

oggetto del contratto possibile: l’oggetto del contratto deve essere possibile (art. 1346 c.c.). La possibilità dell’oggetto del contratto va intesa, anzitutto, come possibilità materiale dell’oggetto: questo è impossibile quando si tratta di una cosa che non esiste (si vende una automobile che, prima del contratto, è andata distrutta in un incidente o una nave che è perita in un naufragio) oppure di una prestazione materialmente ineseguibile (si dà in locazione la nave già perita nel naufragio). Ma una cosa, attualmente inesistente, può formare oggetto del contratto se è suscettibile di venire ad esistenza: è anzitutto il caso delle cose future (v. cose, oggetto del contratto future), che possono essere dedotte in contratto quando la legge non lo vieti (art. 1348 c.c.). Così si può vendere una cosa futura, come i frutti che saranno raccolti sul fondo (art. 820, comma 2o, c.c.), o come i prodotti dell’industria (la nave da costruire nel cantiere navale), e la proprietà passerà dal venditore al compratore nel momento in cui la cosa sarà venuta ad esistenza (art. 1472 c.c.). Si può garantire, con il contratto di fideiussione, l’adempimento di una obbligazione futura (art. 1938 c.c.) (v. fideiussione, oggetto del contratto per obbligazione futura). Ev , invece, vietato donare cose future (art. 771 c.c.). Ev , inoltre, il caso dell’oggetto impossibile dedotto in contratto sottoposto a condizione sospensiva (v. condizione, oggetto del contratto sospensiva) o a termine (v.): se l’oggetto del contratto, inizialmente impossibile, diventa possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine, il contratto è valido (art. 1347 c.c.). L’impossibilità che qui viene in considerazione è, ovviamente, l’impossibilità oggettiva, dell’oggetto del contratto in se´ , non quella derivante da condizioni soggettive del contraente. Il requisito della possibilità dell’oggetto del contratto si riferisce, inoltre, alla sua possibilità giuridica: l’oggetto del contratto è impossibile, sotto questo aspetto, quando consiste in una cosa che non è , per legge, un bene in senso giuridico, una cosa, cioè , che non può formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.), come le res communes omnium o come le energie (art. 814 c.c.) e, in genere, come le cose non valutabili economicamente o come le parti del corpo umano, delle quali l’uomo non può disporre (art. 5 c.c.) (v. atti, oggetto del contratto di disposizione del proprio corpo). La cosiddetta donazione di organi destinati al trapianto (come la donazione di un rene) o la donazione di altre parti organiche (come la donazione del sangue) non sono donazioni in senso giuridico (v. donazione), sottoposte alle norme del c.c.. Sul proprio corpo l’uomo ha un diritto della personalità (v. diritti della personalità ) (che è qui il diritto alla vita e alla incolumità fisica), non un diritto patrimoniale; ma un diritto del quale l’art. 5 c.c. permette di disporre solo se l’atto di disposizione non comporta una diminuzione permanente dell’integrità fisica (come non la comporta il prelievo di un rene o il prelievo del sangue in piccola quantità ). Il necessario consenso al prelievo di organi o di altre parti organiche non è atto di autonomia contrattuale, regolato dal quarto libro del c.c., ma è atto unilaterale di volontà , sempre revocabile, mediante il quale si esercita quel diritto della personalità che è il diritto sul proprio corpo. Per il fatto di non avere ad oggetto una entità patrimonialmente valutabile questo consenso non è sottoposto, a norma dell’art. 1324 c.c., alle norme sui contratti. Fra i diritti della personalità c’è però un diritto, il diritto all’immagine (v. immagine, diritto all’oggetto del contratto) protetto dall’art. 10 c.c., che si ritiene possa formare oggetto di veri e propri atti contrattuali di disposizione: la mercificazione dell’immagine, portato dell’odierna società dei mass media, ha comportato la conseguenza che l’immagine venga considerata come possibile oggetto del contratto, con conseguente irrevocabilità del consenso prestato. oggetto del contratto giuridicamente impossibile è , ancora, il bene che la legge dichiara inalienabile o fuori commercio: così non può formare oggetto di vendita o di altri contratti traslativi della proprietà un bene demaniale (v. beni, oggetto del contratto demaniali), anche se può però formare oggetto, a norma dell’art. 823, comma 1o, c.c., di contratti che permettano a privati l’utilizzazione del bene (ciò che dà accesso all’idea dell’impossibilità relativa, ossia dipendente dal tipo contrattuale, un medesimo bene potendo essere o non essere possibile oggetto del contratto a seconda del contratto in cui viene dedotto); ed analoga condizione la legislazione urbanistica ha attribuito alle costruzioni abusive. V. anche oggetto del contratto illecito.

requisiti dell’oggetto del contratto: l’oggetto del contratto deve essere possibile (v. oggetto del contratto possibile), lecito (v. oggetto del contratto illecito), determinato (v.oggetto del contratto determinato) o determinabile (v. oggetto del contratto determinabile) (art. 1346 c.c.). La mancanza dei oggetto del contratto oggetto del contratto determina la nullità del contratto (v.) (art. 1418, comma 2o, c.c.).


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