Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Immagine



diritto all’immagine: una protezione analoga a quella del nome (v. nome, diritto al immagine) è attribuita all’immagine della persona. L’art. 10 c.c., integrato dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore, ricerca il punto di equilibrio fra le due opposte esigenze: da un lato, la protezione del diritto del singolo alla riservatezza, a sottrarre la propria immagine e gli atteggiamenti della propria vita privata agli occhi di estranei; dall’altro lato, la protezione del diritto di informazione del pubblico, del diritto di cronaca della stampa. L’equilibrio è così raggiunto: è vietato esporre o pubblicare l’immagine altrui senza il consenso della persona ritratta, salvo che non si tratti di persona notoria (uomini politici, attori, atleti ecc.) oppure che l’immagine sia stata pubblicata nel contesto di un avvenimento svoltosi in pubblico (durante una manifestazione, una cerimonia ecc.), e sempre che la pubblicazione non rechi pregiudizio alla dignità , al decoro, alla reputazione della persona. Perciò , neppure il diritto di informazione giustifica la divulgazione di immagini che riproducono fatti o atteggiamenti della vita intima di persona notoria (e, senza il suo consenso, non si può pubblicare neppure l’immagine di una attrice cinematografica, se questa vi appare ritratta in atteggiamento intimo); ne´ consente di divulgare pubblici avvenimenti in modo da esporre la persona che in essi figura al biasimo e alla riprovazione del pubblico. Per immagine si intende qui il ritratto della persona, la sua immagine visiva, quale che sia la tecnica di riproduzione (con la fotografia, con la pittura, il disegno ecc.): non è immagine la voce; discutibile è che sia tale la riproduzione di alcuni elementi caratterizzanti l’abbigliamento di una persona, anche se idonei alla sua sicura identificazione; o che sia immagine la cosiddetta maschera scenica, ossia la rappresentazione delle sembianze di una persona per mezzo di un interprete, dove è in verità riprodotta non l’immagine visiva, bensì l’immagine ideale della persona, quantunque l’interprete possa adoperarsi per rendere realisticamente anche la prima (il punto è che lo spettatore è consapevole della finzione scenica). Fra i diritti della personalità (v.) il immagine immagine è certo il più debole. La mercificazione dell’immagine, portato dell’odierna società dei mass media, ha indotto a contemperare le esigenze di protezione di questo diritto con le ragioni imprenditoriali dei gestori dei mezzi di comunicazione di massa. La pubblicazione dell’immagine è stata considerata come possibile oggetto di vero e proprio contratto a titolo oneroso, con conseguente irrevocabilità del consenso, in antitesi con la revocabilità che caratterizza il consenso prestato nell’esercizio dei diritti della personalità . Non resta che prendere atto di questa evolutiva interpretazione che la giurisprudenza dà delle norme che proteggono l’immagine (e il nome) senza ricorrere ad artificiosi espedienti concettuali, come quello che pretende di distinguere fra una (indisponibile) titolarità del immagine immagine e un (disponibile) esercizio di tale diritto. L’art. 10 c.c. fa riferimento alla esposizione e alla pubblicazione dell’immagine altrui; non tocca il problema della semplice riproduzione di essa, non destinata alla diffusione: non impedisce di riprodurre il ritratto altrui, con la fotografia o con la pittura, se la fotografia o il dipinto non è destinato alla esposizione o alla pubblicazione. Sotto questo secondo aspetto è in gioco non il immagine immagine, ma il diritto alla riservatezza (v. riservatezza, diritto alla immagine), che potrà dirsi violato solo se la persona venga colta nella sua intimità, non se rappresentata nelle sembianze che suole esporre al pubblico.


Imitazione servile      |      Immatricolazione


 
.