Enciclopedia giuridica

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Riservatezza



diritto alla riservatezza: al di là del diritto all’immagine (v. immagine, diritto all’riservatezza), la giurisprudenza protegge, in forme e con limiti corrispondenti, un più generale riservatezza riservatezza: diritto a che non siano divulgati, con la stampa, la televisione o altri strumenti di comunicazione di massa, fatti attinenti alla vita privata della persona, anche se di per se´ veri e di per se´ non lesivi della sua dignità ; tali, perciò , da non integrare gli estremi della lesione del diritto all’onore (v. onore, diritto all’riservatezza) e da non legittimare la specifica protezione penale, oltre che la protezione civile in base agli artt. 2043 ss. c.c.. La Cassazione, superando l’originaria riluttanza, dettata dall’esigenza di proteggere il diritto di informazione, ha finito con il riconoscere un generale riservatezza riservatezza. Un generale riconoscimento del riservatezza riservatezza era già , peraltro, nell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall’Italia nel 1955: ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Sotto alcuni aspetti il riservatezza riservatezza è penalmente protetto dall’art. 617 bis c.p., che punisce chi, fuori dei casi previsti dalla legge, installa apparati o strumenti al fine di intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche. Gravi minacce alla riservatezza possono derivare dalla diffusione dell’informatica. I computers possono essere utilizzati, e vengono sempre più largamente utilizzati, per la tenuta delle cosiddette banche dei dati, ossia per la sistematica raccolta e memorizzazione di informazioni. Queste possono essere notizie di carattere obiettivo, come le informazioni sui prezzi o sui cambi o su ogni altro dato di mercato, o come le informazioni meteorologiche, le informazioni bibliografiche, giudiziarie ecc.; ma possono essere, e spesso sono, notizie di carattere soggettivo, ossia notizie sul conto di persone, di imprese, di enti. Il grande bisogno di informazione, proprio del nostro tempo, si collega per un verso alle esigenze di governo della complessa società odierna (banche dei dati tenute dalle P.A., centrale dei rischi tenuta dalla Banca d’Italia); si riconnette per un altro verso alle esigenze operative di chi entro una società ad alta complessità , come la nostra, deve prendere decisioni, effettuare scelte, elaborare programmi di produzione ecc. (banche dei dati tenute da imprese o da enti). Un centro elaborazione dati è istituito presso il Ministero dell’interno a fini della tutela dell’ordine pubblico e della repressione della criminalità . La materia è regolata dalla l. 1o aprile 1981, n. 121, che attribuisce al dipartimento della pubblica sicurezza compiti di classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia. Questa banca dati, sebbene utile per l’efficiente azione dei pubblici poteri, può arrecare grave pregiudizio al riservatezza riservatezza dei cittadini. La citata legge prevede due forme di tutela di questo diritto: a) una prima forma di tutela si traduce in un limite alla raccolta delle informazioni: per l’art. 7, comma 2o, in ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonche´ per la legittima attività che svolgono come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopra indicati; b) una seconda forma di tutela consiste nei limiti della utilizzazione delle informazioni: l’art. 9, commi 3o, e 4o, stabilisce che è comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall’art. 6 lettera a. Ev altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all’interno della P.A. fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo. Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell’interessato. Questi limiti, sebbene formulati dalla legge con riferimento al centro del Ministero dell’interno, possono considerarsi espressione di principi generali, applicabili ad ogni banca dei dati, sia pubblica sia privata. A nessuno è consentito raccogliere, sul conto dei cittadini, notizie del genere di quelle sopra indicate sub a); d’altra parte, i dati possono essere utilizzati solo per gli specifici fini in considerazione dei quali sono stati raccolti, ne´ possono essere divulgati o resi di pubblica ragione. Sotto questo aspetto va anche riconosciuto, come lo si riconosce in altri paesi, il cosiddetto diritto all’oblio: il cittadino ha diritto di ottenere che siano cancellati dalla memoria del computer quei dati sul suo conto che hanno perso ogni utilità in relazione alla specifica funzione della loro memorizzazione. In singole materie i principi di tutela del riservatezza riservatezza trovano esplicito riconoscimento: così, per quanto riguarda le banche dei dati pubbliche, va ricordato che la legge 11 luglio 1978, n. 382, sul trattamento dei militari, vieta, all’art. 17 c.c., l’uso delle schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari; così, un limite analogo vale per le imprese in base all’art. 8 dello statuto dei lavoratori, che vieta al datore di lavoro di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali dei lavoratori, nonche´ su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della attitudine professionale del lavoratore. Nella previsione di una generale legge in materia, e per acquisire elementi utili al riguardo, nel nostro paese è stato intanto imposto un preciso obbligo a qualsiasi utilizzatore di computers che raccolga, per qualsiasi fine, dati relativi a cittadini (dunque, anche a chi tenga su nastro magnetico la propria contabilità con l’elenco dei fornitori e dei clienti). L’art. 8, comma 4o, della citata l. n. 121 del 1981 così stabilisce: ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l’esistenza dell’archivio al Ministero dell’interno entro il 31 dicembre dell’anno nel corso del quale l’archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione.

riservatezza e rapporto di lavoro: la tutela della riservatezza, annoverata tra i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.) ovvero dedotta dal principio di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), si atteggia in maniera differente a seconda ci si riferisca al datore di lavoro o al lavoratore subordinato. L’imprenditore può pretendere il silenzio altrui su determinate notizie e impedire l’accesso alle informazioni sui dati aziendali; nel primo caso si configura un obbligo di segreto a carico dei soggetti che vendono a conoscenza di determinati aspetti dell’attività d’impresa, nell’altro è ipotizzabile uno ius tacendi a vantaggio dell’imprenditore. Vengono a tal proposito in considerazione le norme citate non sono tuttavia sempre e comunque coperte dal segreto; è da ritenersi infatti esistente una clausola di giusta causa di rivelazione o utilizzazione della notizia, operante sia sul piano civile che penale, sulla base di una valutazione comparatistica di meritevolezza tra l’interesse al segreto e quello alla circolazione dell’informazione. Il diritto alla riservatezza del lavoratore subordinato è tutelato in una serie di evenienze, collegate all’amministrazione del rapporto di lavoro e potenzialmente lesive della privacy e della dignità (v. impianti audiovisivi ed informatici di controllo; visite personali e di controllo; guardie giurate; indagini sulle attitudini professionali, sulle opinioni, sulla vita privata; personale di vigilanza).


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