Enciclopedia giuridica

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Raccolta

V. rogito.

raccolta del risparmio: è l’attività di raccolta del danaro fra il pubblico che la legge riserva alle banche (v. banca), le quali si interpongono tra chi offre danaro e chi domanda danaro.

raccolta di depositi di soci e di terzi: è l’attività svolta da società , con oggetto industriale o commerciale, che raccolgono depositi, di soci o di terzi, per funzione accessoria della loro attività . In tal caso la causa del versamento, da parte del socio o del terzo, non è propriamente un contratto di deposito (v.): si tratta di un contratto di vendita di cose di genere, con individuazione rimessa al compratore. Il compratore adempie l’obbligazione del pagamento del prezzo al momento stesso del contratto; per il venditore, si tratta di vendita a consegne ripartite, che egli adempie a mano a mano che il compratore esercita la facoltà di individuazione e che avrà interamente adempiuto quando il prezzo delle merci individuate dal compratore ha raggiunto l’importo inizialmente versato da questo. Il consenso traslativo della proprietà delle merci non viene espresso nei vari momenti in cui il consumatore preleva merci dal punto di vendita, ma al momento in cui ne paga, anticipatamente, il prezzo. In quel momento, l’oggetto del contratto non è determinato, ma è determinabile: si vende, nei limiti di somme versate, tutto ciò che si trova posto in vendita negli esercizi del venditore, con facoltà di scelta rimessa al compratore.

raccolta ufficiale degli atti normativi: la raccolta raccolta è un periodico ufficiale, pubblicato in più volumi per ciascun anno, nel quale vengono riprodotti integralmente le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, le leggi ordinarie ed i decreti aventi valore di legge, i decreti del presidente della Repubblica e del presidente del consiglio dei ministri, i decreti ministeriali, le delibere e gli altri atti dei comitati dei ministri nell’esercizio di funzioni loro spettanti in forza di una legge ordinaria, i dispositivi delle sentenze della Corte Costituzionale che dichiarano l’illegittimità di una fonte normativa, le leggi di ratifica degli accordi internazionali e delle convenzioni adottate in seno ad organizzazioni sovranazionali, privilegiando la riproduzione del testo in lingua originale, nonche´ le rettifiche relative ad atti normativi non recepite nei precedenti volumi in cui tali atti erano stati inseriti. Regole particolari riguardano alcuni atti normativi che devono essere inseriti nella raccolta. Le leggi costituzionali, nonche´ quelle di revisione, sono inserite in appositi fascicoli e sono contraddistinte da una numerazione autonoma da quella degli altri provvedimenti. Allo stesso modo, i dispositivi delle sentenze della Corte Costituzionale conservano la numerazione ad esse assegnata dalla corte stessa. Anche per la pubblicazione dei d.l. non convertiti e per i decreti soggetti a registrazione da parte della Corte dei conti sono stabilite disposizioni che non trovano riscontro nella disciplina che regola la pubblicità effettuata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (v.). I primi, infatti, devono recare, a margine della pubblicazione, l’annotazione del comunicato relativo alla mancata conversione; mentre la pubblicazione dei secondi deve indicare gli estremi della avvenuta registrazione. La pubblicazione degli atti normativi nella raccolta è obbligatoriamente prevista da specifiche norme (l. 11 dicembre 1984, n. 839) le quali, disponendo che ciascun atto normativo pubblicato sulla Gazzetta deve recare il numero progressivo di inserzione nella raccolta, istituiscono un sistema complesso di doppia pubblicità legale. Tale regime, considerato nella sua integrità, costituisce la forma di pubblicazione necessaria in grado di assicurare la corretta pubblicità di tutti gli atti idonei ad introdurre contenuti giuridici nell’ordinamento positivo.


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