Enciclopedia giuridica

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Attività



attività agricole: sono la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento del bestiame, l’esercizio delle quali dà luogo alla figura dell’imprenditore agricolo (v.).

attività agricole per connessione: sono le attività produttive che, pur non costituendo coltivazione del fondo, silvicoltura o allevamento del bestiame, sono solitamente esercitate dallo stesso imprenditore nell’ambito della medesima attività agricola. Il c.c. definisce come attività connesse alle attività agricole le attività di trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura (art. 2315, comma 2o, c.c.). Funzione della norma è sottrarre le attività predette alla disciplina delle imprese commerciali: se l’attività di trasformazione o alienazione non rientra in ciò che normalmente si pratica da parte degli agricoltori, chi la esercita è qualificato come imprenditore commerciale ed è soggetto alla relativa disciplina. Esse sono comunque attività commerciali quando non siano esercitate da chi eserciti, al tempo stesso, un’attività essenzialmente agricola.

attività assicurativa: è l’attività d’impresa avente per oggetto l’assicurazione, professionalmente organizzata, di rischio altrui. Essa consiste nella stipulazione di molteplici contratti di assicurazione ed è qualificata come attività d’impresa commerciale (art. 2195, n. 4 c.c.). V. impresa di assicurazione, contratto di assicurazione.

attività ausiliarie: sono le attività di impresa economicamente definibili come ausiliarie rispetto alle attività di produzione, trasformazione, scambio di beni e servizi. Esse sono definite dal c.c. (art. 2135, n. 5) come attività commerciali: vi rientrano quelle del mediatore, dell’agente di commercio, delle agenzie di pubblicità, di viaggi ecc. La categoria comprende, anche se la lettera della legge sembrerebbe escluderlo, anche le attività di impresa ausiliarie dell’impresa agricola. La qualifica di imprenditori commerciali spetterebbe anche a chi esercita attività ausiliarie nel senso predetto anche senza l’espressa previsione dell’articolo 2195 n. 5; esse rientrano, infatti, nella previsione del n. 1 dello stesso articolo. La categoria, non ha pertanto, rilievo giuridico determinante.

attività bancaria: è l’attività di impresa avente ad oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l’esercizio del credito. Le imprese esercenti l’attività attività sono dette banche: esse devono presentare necessari requisiti e sono, in ogni caso, imprese commerciali (art. 2195 n. 4 c.c.). L’attività attività consiste nell’intermediazione nella circolazione del danaro. Si distingue dall’attività di finanziamento, perche´ utilizza, per effettuare i prestiti, il danaro raccolto dai risparmiatori e non il proprio patrimonio. V. banca; impresa; società, attività finanziaria.

attività bancaria illecita: è l’attività, definibile economicamente come bancaria, esercitata da un privato senza avere ottenuto le autorizzazioni amministrative legislativamente richieste per l’esercizio di un’impresa bancaria. Dal punto di vista civile l’attività è assoggettabile a tutte le conseguenze che il c.c. ricollega all’assunzione delle qualità di imprenditore commerciale. V. impresa.

attività commerciale: categoria introdotta dal c.c. per designare le attività sottoposte alla disciplina dell’impresa commerciale. Esse sono specificamente e tassativamente indicate dall’articolo 2195 c.c. e sono: 1) l’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; 2) l’attività intermedia nella circolazione dei beni; 3) l’attività di trasporto per terra, per acqua, per aria; 4) l’attività bancaria assicurativa; 5) altre attività ausiliarie alle precedenti. Rientrano nella categoria anche le attività ausiliarie (v.) a quella dell’imprenditore agricolo. L’impresa agricola (art. 2135 c.c.) non rientra nella presente categoria e non soggiace alla disciplina dell’impresa commerciale. V. imprenditore, attività commerciale.

attività culturali, ricreative e assistenziali: sono attività culturali quelle dirette all’istituzione di biblioteche o all’incentivazione alla frequenza di spettacoli teatrali o cinematografici, di conferenze e quant’altro, purche´ senza fini di aggiornamento professionale di lavoratore. Delle attività ricreative fanno parte tutte quelle attività per le quali vengono approntati appositi servizi e strutture (un tempo chiamate dopolavoristiche), nonche´ le attività turistiche e sportive. attività assistenziali sono quelle dirette a realizzare un risparmio per il lavoratore o a fargli godere un beneficio (ad es. asili nido, fondi di pensione, casse di previdenza ecc.). Lo Statuto dei lavoratori (art. 11) prevede che quando le suddette attività sono promosse nell’azienda, esse siano gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Finalità della norma è la difesa della libertà e della dignità del lavoratore, perseguita sottraendo la gestione del tempo libero ai possibili intenti paternalistici del datore di lavoro per affidarla alla libera determinazione dei lavoratori. Dallo Statuto è quindi garantita ai prestatori (mediante i loro rappresentanti) la scelta delle iniziative culturali, ricreative e assistenziali correlate al rapporto di lavoro e al cosiddetto tempo libero sociale. Poiche´ la norma statutaria fa riferimento alle attività che si svolgono nell’azienda, ne deriva che la stessa norma riconosce ai lavoratori il diritto di far accedere nei locali dell’impresa uomini di cultura, di spettacolo, ecc., dal momento che, in caso contrario, il testo normativo verrebbe privato di ogni suo effettivo contenuto

attività di finanziamento: è l’attività d’impresa avente per oggetto il prestito, sistematico, di danaro a chi lo richieda, sia utilizzando danaro proprio, sia utilizzando danaro altrui. Essa ha per oggetto prestazioni di dare e consegnare; pertanto, se esercitata professionalmente, dà vita ad un’impresa commerciale in quanto diretta al fine dello scambio di beni. Secondo alcuni autori si tratta di attività di produzione di servizi.

attività di impresa: è l’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. La dottrina ritiene che tale attività debba possedere il requisito dell’ economicità (v.). Non costituisce attività di impresa l’attività dei professionisti intellettuali o degli artisti. L’attività può essere esercitata anche dallo Stato e dagli enti pubblici. V. imprenditore.

attività di trasporto: è l’attività economica avente per oggetto l’esecuzione dei servizi di trasporto per terra o per mare o per aria. L’esercizio professionale di essa da vita alle imprese di trasporto, che costituiscono imprese commerciali (art. 2195 n. 3 c.c.).

attività economica dell’imprenditore: elemento costitutivo della definizione legislativa di imprenditore (v.) (art. 2082 c.c.). La maggioranza della dottrina ritiene che il termine identifichi l’attività produttiva nel senso più lato dell’espressione, cioè nel senso di attività creativa di ricchezza: l’espressione, pertanto, non aggiungerebbe nulla alla nozione di imprenditore, già completamente identificata dagli altri elementi dell’art. 2082 c.c.. La più recente dottrina ritiene che il termine identifichi il requisito dell’ economicità (v.).

attività economica occasionale: termine che indica un’attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi priva del carattere della professionalità che caratterizza l’attività d’impresa. L’attività economica è protetta dall’art. 41 della Costituzione, anche se occasionale.

attività essenzialmente agricole: identifica collettivamente le attività tipiche dell’agricoltura: la coltivazione di fondo agricolo, la silvicoltura, e l’allevamento del bestiame. L’esercizio di uno di queste attività è sufficiente per attribuire a chi le esercita la qualifica di imprenditore agricolo (v. imprenditore, attività agricolo): ciò distingue queste dalle attività agricole per connessione (v.). L’esercizio di tale attività nel rispetto dei requisiti dell’articolo 2082 c.c. da vita ad un’impresa agricola. V. attività agricole.

attività industriale: attività diretta alla produzione di beni e servizi che, se esercitata come prescritto dall’art. 2082 c.c., da vita ad un’impresa commerciale. Costituisce attività industriale sia l’attività di produzione di nuovi beni (es. industria estrattiva) sia quella di trasformazione di preesistenti beni, detti materie prime (v.).

attività intermediaria nella circolazione dei beni: è l’attività consistente nell’acquisto di beni e successiva rivendita senza alcuna trasformazione della loro intrinseca sostanza. Tale attività, esercitata professionalmente, dà origine ad un’impresa commerciale (v.): essa è , anzi, attività commerciale nel senso corrente dell’espressione. Dal punto di vista economico si tratta del fenomeno della distribuzione (v.) dei beni sul mercato di consumo: il commerciante accresce l’utilità di questi e concorre a creare nuova ricchezza consentendo la facile e pronta disponibilità al pubblico dei beni di consumo.

attività intermediaria nella circolazione del danaro: è l’attività consistente nella raccolta del risparmio di chi vuol realizzare un investimento e l’esercizio del credito da parte di chi chiede un finanziamento. Ev , tipicamente, l’attività delle banche, ma è tale anche l’attività dei fondi comuni di investimento (v.). V. attività bancaria; impresa; banca; fondi comuni di investimento.

attività organizzata: elemento costitutivo della definizione giuridica di imprenditore: l’attività di questi deve essere organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi. Alcuni autori identificano tale elemento nella cosiddetta organizzazione intermediatrice: imprenditore è, per essi, colui che specula sulla differenza tra costo del lavoro e del capitale ed i ricavi dei beni o dei servizi prodotti. Altri autori ritengono, invece, che la presenza di un’organizzazione intermediatrice del lavoro o del capitale sia superflua e che, pertanto, il requisito della organizzazione sia uno pseudoattivitàrequisito, in quanto la sua mancanza non impedisce l’assunzione della qualità di imprenditore. Tale tesi è stata confermata dalla riforma tributaria del 1973: nella identificazione delle attività produttive di redditi di impresa si prescinde dal requisito dell’organizzazione. Pertanto si ritiene oggi che il requisito dell’organizzazione serva a distinguere l’imprenditore non piccolo, che ne è dotato, dal piccolo imprenditore.

attività patrimoniali: indica l’insieme di elementi che concorrono alla composizione del patrimonio di una persona. Ev anche detto più semplicemente attivo. La voce è più spesso utilizzata per indicare gli elementi attivi del patrimonio di una società.

attività produttive primarie: voce del linguaggio economico, che identifica le attività che importano una diretta utilizzazione delle risorse naturali, eccettuate le attività agricole.

attività sanitarie: sono attività aventi ad oggetto la tutela della salute dell’uomo e consistenti, genericamente, in attività di profilassi, diagnosi e terapia di processi morbosi che possono colpire l’individuo. L’attività sanitaria erogata da soggetti pubblici o privati, sia da persone fisiche (v.) o da persone giuridiche (v.) forma sempre oggetto di un contratto (v.). Bisogna però distinguere tra l’attività sanitaria erogata dall’amministrazione sanitaria (pubblica) e quella erogata dai medici in proprio o all’interno di case di cura o altre strutture terapeutiche. L’attività sanitaria erogata da soggetti pubblici o privati, sia da persone fisiche (v.) o da persone giuridiche (v.) forma sempre oggetto di un contratto (v.). Bisogna però distinguere tra l’attività sanitaria erogata dall’amministrazione sanitaria (pubblica) e quella erogata dai medici in proprio o all’interno di case di cura o altre strutture terapeutiche. Nel caso dell’attività erogata dall’amministrazione sanitaria, si è in presenza di un contratto atipico (v.) tra l’amministrazione ed il soggetto che fruisce delle prestazioni mediche, avente per oggetto un’obbligazione di mezzi (v.) dell’amministrazione sanitaria di erogare l’assistenza sanitaria, servendosi di medici suoi dipendenti. In tale caso il paziente non instaura un rapporto contrattuale diretto con il medico, ma solo con l’amministrazione sanitaria, che costituisce l’unico soggetto debitore della prestazione; le prestazioni dei medici dipendenti dall’amministrazione vanno considerate come prestazioni di soggetti ausiliari del debitore (v. ausiliari, responsabilità per fatto degli attività), nel senso e per gli effetti dell’art. 1228 c.c.. Ev questo l’unico caso in cui è consentito ai medici, che appartengono a quella categoria dei professionisti intellettuali protetti (v. professioni intellettuali, attività protette) di svolgere la loro attività in modo indiretto e spersonalizzato, quali ausiliari del debitore amministrazione sanitaria. Tanto nel caso di attività sanitaria erogata dal medico in proprio, quanto nel caso di attività sanitaria erogata dallo stesso all’interno di una casa di cura o di una struttura terapeutica privata, non è consentita la spersonalizzazione della prestazione medica: il che sta a significare che il medico in tali casi potrà svolgere la sua prestazione solo nelle forme del contratto d’opera intellettuale (v. contratto, attività d’opera intellettuale) (artt. 2330 ss. c.c.), di cui costituisce norma inderogabile quella che impone al professionista di eseguire personalmente l’incarico assunto. (art. 2232 c.c.).


Atti unilaterali      |      Attività amministrativa


 
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