Ev  l’attività  svolta  dalla  P.A..  Può  avere  pluralità  di tipi  e di forme.  Tipi (non  mutuamente esclusivi)  di attività amministrativa: autoritativa (che  incide  unilateralmente sulla sfera  giuridica  di un  soggetto), consensuale (che  si basa  sull’accordo con uno  o più  soggetti),  di diritto  privato  (che  è  governata da  regole  di diritto  privato), discrezionale (che  comporta potere di scelta,  sindacabile dal giudice  sotto  il profilo  della  legittimità ), vincolata  (v. attività amministrativa vincolata)  (che  non comporta potere di scelta).  Forme  di attività amministrativa: si svolge, in genere,  mediante procedimento amministrativo (v.),  in un  accordo,  in un  contratto o in una decisione  negativa  (di  non  provvedere). Risponde a principi  generali, previsti  all’art.  97 Cost.  (imparzialità  e buon  andamento), o elaborati dalla giurisprudenza e, recentemente, disciplinati  da  norme  legislative  (principio di certezza,  principio  di pubblicità , principio  di celerità ). Contro l’attività amministrativa è sempre  ammessa  la tutela  giurisdizionale, davanti  al giudice  ordinario o al giudice  amministrativo. . 
 attività amministrativa di diritto privato:  l’attività amministrativa attività amministrativa è  attività amministrativa in senso  proprio, in quanto attiene alla  cura  di interessi  pubblici.  La  sua  peculiarità  consiste  nell’utilizzazione degli  istituti del diritto  privato,  anziche´  di quelli  del diritto  pubblico:  vi rientrano, per esempio,  la stipulazione di un  contratto di appalto per  la costruzione di un’opera pubblica  o per  la gestione  di un  pubblico  servizio,  la stipulazione di  un  contratto di somministrazione per  la fornitura di generi  per  l’esercito, la concessione  di una  fideiussione  ad  un  privato  che si è  assunto  l’onere  di costruire un’opera pubblica,  l’assunzione  per  contratto di un  impiegato pubblico.  (Vesperini).  
 attività amministrativa discrezionale:  è  l’attività  che la P.A.  svolge  in applicazione di una  norma attributiva ad  essa  di un  potere di decisione  con  facoltà  di scelta  circa i modi  mediante i quali,  nell’esercizio  del potere attribuitole, essa  può realizzare il pubblico  interesse.  Si contrappone alla  attività amministrativa vincolata  (v.); inoltre, si suole  distinguere tra  discrezionalità  amministrativa, che riguarda  la scelta della  decisione  da  assumere, e discrezionalità  tecnica,  che attiene esclusivamente alla  valutazione della  sussistenza  dei presupposti di legge per l’emanazione dell’atto  alla  stregua  di criteri  di carattere tecnico  o scientifico.  Così, ad  esempio,  l’accertamento se capi  di bestiame siano  affetti da  malattie infettive  implica  esercizio  di discrezionalità  tecnica;  mentre i provvedimenti da  adottare per  evitare  il propagarsi dell’infezione  implicano esercizio  di discrezionalità  amministrativa. Dalla  discrezionalità amministrativa  occorre  ancora  distinguere la discrezionalità  politica,  che attiene alla  scelta  dei fini da  perseguire con  l’esercizio  della  attività amministrativa e che compete,  in linea  di principio,  solo  alla  autorità  di governo.   
 attività amministrativa privata:  è  l’attività  posta  in essere  da  pubblici  poteri,  ma retta  dal diritto comune,  per  provvedere ad  interessi  non  della  collettività , ma propri dell’amministrazione agente:  è  tale,  per  esempio,  l’attività  di amministrazione ordinaria dei patrimoni, la manutenzione ordinaria dei beni, l’approvvigionamento dei beni  di consumo  occorrenti per  lo svolgimento  del lavoro  degli  uffici e dei servizi. L’attività amministrativa dello  Stato  e degli  enti territoriali oggi non  ha  più  connotazioni giuridiche  proprie, essendo disciplinata,  di principio,  dalle  norme  del diritto  amministrativo. Invece,  l’attività amministrativa di enti  pubblici  minori,  diversi  dagli  enti  territoriali, è  di regola  disciplinata  dal diritto  privato,  specie  se ha  natura patrimoniale. L’attività amministrativa, quindi,  non costituisce  nel nostro  ordinamento categoria  a se´ , ma è  regolata da  norme di diritto  pubblico  e di diritto  privato,  e ci sono  solo  principi  tendenziali per  assoggettarla ad  una  delle  due  normazioni. Ne  consegue,  tra  l’altro,  che la distinzione con  l’attività  di diritto  privato  della  pubblica  amministrazione (v.) ha  oggi un  valore  meramente concettuale. A  fini pratici,  viceversa,  la distinzione ha  un  limitato  interesse,  proprio per  l’esistenza  di una legislazione  che tende  ad  inglobare l’attività  negoziale  della  P.A.  in procedure di tipo  pubblicistico,  senza  attribuire alcuna  rilevanza  significativa al carattere di attività  meramente privata  o di attività amministrativa di diritto  privato. (Vesperini). 
 attività amministrativa vincolata:  è  l’attività  della  P.A.  regolata dalla  legge in ogni  aspetto:  non sussiste  alcun  potere di scelta  in ordine  a presupposti, fini, contenuto, motivi dell’attività  da  svolgere  (ad  esempio:  se sussistono  determinati requisiti  la P.A.  deve  emanare un  dato  provvedimento amministrativo a favore  del privato). Secondo  un’opinione recente, l’attività amministrativa è  sempre discrezionale,  potendo essere  vincolata  per  alcuni  aspetti,  ma mai  nella  sua interezza. . 		
			
| Attività | | | Atto |