Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Concessione

Provvedimento di natura costitutiva e di carattere accrescitivo, mediante il quale la P.A. conferisce ad un terzo, privato o altra amministrazione, una facoltà ad essa spettante (concessione traslativa), ovvero costituisce ex novo, in capo al terzo, un diritto in una materia di sua competenza (concessione costitutiva). (Vetritto).

concessione ad edificare: v. diritto, concessione di edificare.

concessione aeroportuale: provvedimento di natura concessionaria avente ad oggetto la gestione degli aeroporti da parte di società commerciali. I soggetti beneficiari della concessione concessione possono essere pubblici o privati; tuttavia, anche se l’aeroporto statale viene dato in gestione a privati, questo non è privato della qualità di bene pubblico demaniale. Il momento dinamico della gestione è comunque, secondo la disciplina del c. nav., quasi assorbito da quello statico (istituzione e proprietà ), considerandosi naturale la gestione da parte dell’amministrazione pubblica dell’aeroporto statale; è proprio per questo che, al fine di separare la gestione dell’infrastruttura dalla sfera giuridica dello Stato, si impone l’utilizzo di un atto avente forza di legge. Questo è avvenuto, ad es., con l. 18 aprile 1962, n. 194, per l’aeroporto di Milano, seguito poi da molti altri. Con detti provvedimenti legislativi di natura concessoria è stato inoltre previsto l’obbligo del concessionarioconcessionegestore di aggiungere nuove infrastrutture a quelle esistenti, che, allo scadere della concessione, vengono acquisite al demanio statale con la previsione di un canone ricognitivo della demanialità del bene concesso in uso. Vi è inoltre l’ipotesi di cui agli artt. 694 – 699 c. nav. che, nel prevedere la possibilità di concessione di suolo negli aerodromi statali, fa riferimento alla c.d. concessione della gestione parziale dell’esercizio dell’attività aeroportuale, per la quale non si richiede un provvedimento legislativo; tale ipotesi solo impropriamente può essere definita come concessione di servizi, in quanto il suo oggetto principale è costituito dai beni demaniali, che, per la loro particolare natura di utilità pubblica, consentono al gestore l’esercizio dell’attività aeroportuale loro connessa.

concessione della cittadinanza: atto amministrativo del Governo (v.) mediante il quale, al ricorrere di determinate circostanze, uno straniero può essere equiparato al cittadino italiano nel pieno godimento dei diritti civili e politici. L’art. 9 della l. n. 91 del 1992, che ha da ultimo disciplinato la materia, consente la concessione concessione allo straniero che risieda in Italia da almeno tre anni e dichiari di volerla acquistare, ove i genitori o ascendenti in linea retta entro il secondo grado siano stati cittadini italiani; o quando venga adottato da cittadini italiani, dopo cinque anni di residenza successivi all’adozione, o quando venga affiliato, dopo sette anni; oppure dopo almeno cinque anni di servizio alle dipendenze dello Stato (v.); infine, dopo almeno dieci anni di legale residenza nella Repubblica. La stessa norma consente l’adozione del provvedimento nei confronti del cittadino di uno Stato comunitario che risieda da almeno quattro anni in Italia e dell’apolide che vi risieda da almeno cinque anni. In questi casi la cittadinanza viene concessa con d.p.r. sentito il Consiglio di Stato (v.), su proposta del Ministro dell’interno. Sempre con d.p.r., su proposta dello stesso ministro di concerto con il Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri (v.), può essere concessa la cittadinanza allo straniero che abbia reso eminenti servizi alla Repubblica, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato. In tutti i casi, l’efficacia della concessione resta sospesa sino a che l’interessato, entro sei mesi, non presti giuramento di fedeltà alla Repubblica. (Vetritto).

concessione demaniale: v. demanio, concessione aeronautico; demanio, concessione marittimo; mare territoriale; zone portuali della navigazione interna.

concessione di acque pubbliche: provvedimento con il quale la P.A. riserva a privati l’utilizzo di acque pubbliche, a diversi fini (irrigazione, navigazione, bonifica, fornitura d’acqua potabile, produzione di energia elettrica). La legge distingue concessione concessione grandi o piccole e semplici licenze, a seconda della portata d’acqua concessa; per quelle grandi, la competenza ad adottare il provvedimento è dello Stato (v.), e precisamente del Ministro dei lavori pubblici; negli altri casi, la competenza è regionale. Il decreto di concessione concessione viene adottato al termine di una complessa procedura di natura quasi contenziosa, volta a vagliare le domande concorrenti. Il decreto è accompagnato da un disciplinare, che definisce gli obblighi del concessionario, quali quello di usare delle acque nei limiti e con le modalità fissate dal decreto o quello di tenere in efficienza, o eventualmente compiere, le opere necessarie per l’uso della risorsa idrica. Data l’importanza del fine pubblico connesso alla concessione concessione, il concessionario è inoltre dotato di particolari poteri, come quello di compiere le espropriazioni necessarie per il migliore sfruttamento delle acque. La concessione concessione si estingue per decadenza del concessionario (in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti), per rinunzia, per riscatto (in casi eccezionali se previsto dal disciplinare), per revoca (per ragioni di pubblico interesse e salvo indennizzo). (Vetritto).

concessione di ausili finanziari: finanziamento di imprese private con risorse pubbliche, sotto forma di crediti privilegiati, di ammissione a contratti di finanziamento, di agevolazioni tributarie o di sovvenzioni (v.); viene disposto con un atto amministrativo, da cui sorge una obbligazione pecuniaria dell’amministrazione concedente nei confronti del beneficiario, disciplinata da norme di diritto comune. (Vetritto).

concessione di beni pubblici: provvedimento di concessione avente ad oggetto un bene del demanio (v.) o del patrimonio indisponibile (v. patrimonio, concessione indisponibile dello Stato), mediante il quale l’amministrazione costituisce in capo ad un altro soggetto una posizione di vantaggio, che è piena nei confronti della generalità dei consociati, ma affievolita nei confronti dell’ente concedente e compatibile con il vincolo di destinazione che caratterizza la disciplina dei beni pubblici (v. beni, concessione pubblici). Notevoli e minutamente disciplinati il caso della concessione di acque pubbliche (v.) e quello della concessione mineraria (v.). (Vetritto).

concessione di funzioni pubbliche: fenomeno per cui l’esercizio di una pubblica potestà viene attribuito ad un soggetto privato, individuo o persona giuridica, che esercita quella potestà non come organo dell’amministrazione ma in proprio. La potestà può spettare al privato permanentemente e istituzionalmente (come accade per i capitani delle navi mercantili); o essere attribuita con carattere di temporaneità (come per coloro che sono investiti dell’incarico di eseguire una liquidazione coatta amministrativa), o anche inerire ad una attività professionale, come accade per i notai, o per l’esercizio di servizi pubblici (v. servizio pubblico). La concessione concessione è in genere regolata dalla legge o in base ad essa, con norme che stabiliscano le responsabilità dell’agente, di solito equiparate a quelle del pubblico ufficiale (v. pubblica amministrazione), nonche´ i relativi controlli pubblici. (Vetritto).

concessione di servizi pubblici: fenomeno dell’attribuzione ad un privato, individuo o persona giuridica, di una attività di servizio pubblico (v.), in base ad un atto amministrativo di concessione; il titolare agisce in regime di diritto comune, in nome proprio ma per conto dell’amministrazione, cui vengono imputati i risultati; per questa ragione sono previsti, come nella concessione di funzioni pubbliche (v. funzione pubblica), un regime particolare di controlli pubblici e responsabilità del concessionario analoghe a quelle dei pubblici dipendenti. (Vetritto).

concessione di vendita: è il contratto con cui un produttore di beni, detto concedente, si impegna a somministrare al rivenditore concessionario la quantità dei prodotti che quest’ultimo gli richiede; costui, a sua volta, si obbliga ad ordinare una quantità minima di prodotti, contrattualmente prestabilita, e ad eseguirne la vendita in una zona determinata, prestando assistenza ai clienti all’atto della vendita e dopo. La quantità minima può essere dedotta in contratto come obbligazione del concessionario oppure come condizione risolutiva (v. condizione, concessione risolutiva) del contratto. Nel primo caso, il concessionario, se non raggiunge il minimo, è inadempiente e soggiace alle conseguenze dell’inadempimento (v.); nel secondo caso, invece, il contratto si scioglie. Il concessionario è , altresì, obbligato a promuovere le vendite nella zona determinata dal contratto. Il concessionario, inoltre, si obbliga a consentire l’ingerenza del concedente nell’organizzazione della sua impresa. Il produttore concedente: a) impone al rivenditore interne regole di organizzazione della sua impresa; b) impone le modalità della vendita, come le condizioni generali di contratto; c) impone il prezzo di vendita dei prodotti che il concessionario deve praticare ai clienti. Per mezzo di tale contratto, il concedente consegue il controllo della rete di distribuzione dei suoi prodotti senza assumere il rischio dell’attività distributiva. Il concessionario è imprenditore formalmente autonomo, ma sostanzialmente subordinato al produttoreconcessioneconcedente, che può direttamente ingerirsi nella gestione della sua impresa. Nella concessione concessione è frequente l’esclusiva a favore del concessionario, che diviene, in tal modo, un concessionario di vendita in esclusiva. In mancanza di apposita clausola, in tal senso, il concedente è libero di vendere nella zona assegnata al concessionario, direttamente o attraverso altri concessionari.

concessione ferroviaria: conferimento ad un privato della facoltà di costruzione e di esercizio di linee ferroviarie, in esclusiva, normalmente accompagnata dalla concessione di sovvenzioni (v.), al fine di assicurare i necessari standards di qualità , e caratterizzata da correlativi obblighi del concessionario. La concessione concessione viene di norma rilasciata per periodi molto lunghi, al termine di una complessa istruttoria; cessa per scadenza del termine o per decadenza del concessionario in caso di inadempienza degli obblighi. (Vetritto).

concessione mineraria: regime ordinario di sfruttamento del patrimonio minerario, consistente nel conferimento ad un privato del diritto e dell’obbligo, a pena di decadenza, di condurre un’impresa mineraria, mantenendo il giacimento in attività . La concessione concessione viene accordata con atto formale dell’amministrazione competente, di solito al ricercatore; è trasferibile con l’autorizzazione dell’amministrazione concedente, che può consentire anche la successione in caso di morte; cessa per scadenza del termine, o per rinunzia. (Vetritto).


Concessionario      |      Concessioni


 
.