Enciclopedia giuridica

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Persona giuridica

L’attributo di persona non è dal diritto riconosciuto soltanto all’uomo; sono altrettante persone, per il c.c., anche le organizzazioni collettive, come gli enti pubblici (v.), le associazioni (v. associazione), le fondazioni (v. fondazione), le società (v.), i consorzi (v. consorzio) e così via. Dell’uomo si dice che è una persona fisica; alle organizzazioni collettive si dà , per distinguerle dall’uomo, il nome di persone giuridiche. Nel sistema del c.c., che si apre con le norme sulle persone, le persone fisiche e quelle giuridiche vengono presentate come due specie di un medesimo genere: il genere è la persona, il soggetto di diritto, il centro di imputazione o di riferimento di rapporti giuridici; entro questo genere il c.c. colloca, quali specie, la persona fisica (titolo primo del libro primo) e la persona giuridica (titolo secondo del medesimo libro). Le norme dei successivi libri del c.c., che fanno indistinto riferimento al proprietario, al creditore, al debitore ecc. sono riferibili, in linea di principio, sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche: esse si applicano al proprietario, creditore, debitore persona fisica come al proprietario, creditore, debitore persona giuridica. Ci sono però norme che, per la particolare natura dei rapporti che regolano, sono suscettibili di trovare applicazione solo a persone fisiche: così i rapporti di famiglia non possono, manifestamente, instaurarsi che fra persone fisiche, le successioni per causa di morte sono successioni per la morte di una persona fisica, e via dicendo; mentre appare problematico il se ed il come applicare alla persona giuridica attributi dell’uomo, come l’onore (v.), la reputazione (v.), l’identità personale (v.) o atteggiamenti psicologici come la buona (v. buona fede) o la mala fede, il dolo (v.) o la colpa (v.) ecc..

capacità di agire della persona giuridica: v. capacità di agire, persona giuridica della persona giuridica.

capacità giuridica della persona giuridica: v. capacità giuridica, persona giuridica della persona giuridica.

persona giuridica come amministratore di fondazione: v. fondazione, persona giuridica non riconosciuta.

concetto di persona giuridica: nella collocazione della persona giuridica quale specie del medesimo genere cui appartengono gli esseri umani trova compendio una elaborazione dottrinale svoltasi nell’Ottocento. Si era partiti dal presupposto che solo gli esseri umani fossero, propriamente, persone. Questo era stato, in particolare, il presupposto dal quale aveva preso le mosse la teoria cosiddetta della finzione, la prima delle teorie che, in epoca moderna, hanno tentato di spiegare perche´ il diritto regoli, a somiglianza dell’uomo, anche entità non umane. Il fenomeno si era presentato, agli occhi di Savigny, nei termini di un contrasto fra i dati dell’esperienza e i postulati accolti dal legislatore: persona o soggetto è , secondo i dati dell’esperienza, soltanto l’uomo; e tuttavia il legislatore formula i propri precetti come se esistessero altre persone oltre l’uomo. Savigny ritenne, allora, d’essere in presenza di una fictio iuris: il legislatore finge, per soddisfare esigenze proprie del commercio giuridico, che entità diverse dall’uomo abbiano, al pari dell’uomo, l’attributo di persona; egli estende, fittiziamente, la categoria degli esseri umani, dà vita ad una sorta di uomini artificiali. L’idea della finzione fu superata dalla dottrina successiva attraverso un ripensamento dei dati dell’esperienza. Una sterminata letteratura sul tema, per il quale i giuristi dell’Ottocento avevano manifestato, soprattutto in Germania, una singolare vocazione, introdusse il convincimento che anche nella realtà sociale, e non solo nel mondo del diritto, esistono altri soggetti oltre agli esseri umani. Di questa concezione della persona giuridica, nota come concezione organica o della realtà ed oggi classificata, in sede critica, come concezione antropomorfica, fu massimo assertore Otto von Gierke. Le persone giuridiche erano, secondo questo giurista, altrettanti organismi naturali dotati, al pari dell’uomo, di una propria volontà e portatori di un proprio interesse, distinto da quello delle persone fisiche dei membri. Il riconoscimento statuale, costitutivo della personalità giuridica secondo la teoria della finzione, assumeva valore meramente dichiarativo entro la teoria della realtà , per la quale lo Stato si limitava a prendere atto dell’esistenza, già nella realtà pregiuridica, di queste viventi unità sociali. Ma anche questa dottrina appartiene, come vi appartiene quella che ricorre all’espediente della fictio iuris, ad una fase superata della elaborazione giuridica. L’idea che nella realtà sociale esistano entità diverse dall’uomo e, ciò nondimeno, dotate di qualità umane avrebbe finito con l’apparire improponibile: la volontà è un fenomeno psichico, irriferibile ad entità non umane; l’interesse è una valutazione razionale, pertinente anch’essa alla funzione intellettiva dell’uomo e soltanto dell’uomo. Il ripudio dell’antropomorfismo produsse, quale estrema conseguenza, la negazione dell’esistenza delle persone giuridiche; si rivalutò , in sede giuridica, il dato di esperienza per il quale solo l’uomo è persona; si rivendicò l’appartenenza della sola persona fisica alla categoria dei soggetti di diritto; si risolsero i diritti ed i doveri della persona giuridica in altrettanti diritti e doveri delle persone fisiche dei membri. In questa corrente di pensiero si muove l’opera di revisione critica svolta, in epoca più recente, da Kelsen: soltanto un parlare figurato è , per questo, il dire che la corporazione, come persona giuridica, conclude negozi giuridici, stipula contratti, promuove azioni giudiziarie, e così via, che la corporazione, come persona giuridica, ha doveri e diritti, poiche´ l’ordinamento giuridico può imporre dei doveri e conferire dei diritti soltanto ad esseri umani, dato che soltanto il comportamento di esseri umani può essere regolato dall’ordinamento giuridico. Si è in presenza, secondo Ascarelli, di una speciale disciplina normativa concernente relazioni fra uomini; in presenza di quella che, già alla fine del secolo scorso, Van den Heuvel definì come la somma di alcuni privilegi, di alcune deroghe ai principi comuni. Si consideri, in particolare, il beneficio della responsabilità limitata: già in epoca romana, e poi per tutta l’epoca intermedia, esistevano molteplici figure associative i cui membri godevano del beneficio della limitazione della responsabilità ; e potevano esistere quantunque l’idea del gruppo quale persona distinta dai membri fosse ancora lontana dall’essere concepita. La responsabilità limitata era, allora, responsabilità limitata in senso proprio: responsabilità del socio limitata al bene da lui destinato, con il conferimento, a formare il patrimonio del gruppo. Introdotto, nel secolo scorso, il persona giuridica persona giuridica, muta solo la ricostruzione teorica della responsabilità limitata: questa cessa di essere riguardata come responsabilità del socio limitata all’apporto, e appare quale irresponsabilità del socio per i debiti della società . La società è persona distinta dai soci; i debiti della società non sono, perciò , debiti dei soci: ne risponde, come oggi si esprime l’art. 2325, comma 1o, c.c., soltanto la società con il suo patrimonio. Ma la concezione della s.p.a. come persona giuridica non è il fondamento della limitazione della responsabilità dell’azionista; essa ne è solo una giustificazione teorica, ed una giustificazione datale a posteriori. Grazie al persona giuridica persona giuridica, la responsabilità limitata dell’azionista può non essere più considerata, come era considerata un tempo, un beneficio in senso proprio, ossia un privilegio, una eccezione al principio generale della illimitata responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.). Si trasforma, essa stessa, in applicazione del principio generale: diventa possibile argomentare che, in una s.p.a., il socio non risponde delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio per la naturale ragione che si tratta di obbligazioni altrui, ossia per la medesima naturale ragione per la quale il signor A non risponde delle obbligazioni del signor B. Il persona giuridica persona giuridica assolve qui la funzione di ricondurre al diritto comune, ossia al generale principio dell’art. 2740, comma 1o, c.c. (v. debito, persona giuridica e responsabilità ), una condizione giuridica, quale è il beneficio della responsabilità limitata, che deroga al principio generale, ed è da collocare entro il comma 2o dell’art. 2740 c.c.. Ma il linguaggio legislativo non sempre è coerente: si parla, ad esempio, di s.r.l. (v.) (art. 2472 c.c.), dove limitata non è la responsabilità della società , bensì quella dei soci. Ancora: l’art. 150 l. fall. qualifica i soci di società di capitali come soci a responsabilità limitata; e gli artt. 2362 e 2497, comma 2o, c.c., che espongono l’unico socio a responsabilità illimitata, suppongono a loro volta che il socio non unico sia socio limitatamente responsabile delle obbligazioni sociali. Solo nel modo sopra indicato si possono risolvere le antinomie presenti nella disciplina legislativa delle persone giuridiche. Il c.c. distingue fra associazioni riconosciute come persone giuridiche (v. associazione, persona giuridica riconosciuta) e associazioni non riconosciute (v. associazione, persona giuridica non riconosciuta), fra società non aventi personalità giuridica (v. società di persone) e società aventi personalità giuridica (v. società di capitali) (art. 2428 c.c.); ma la condizione giuridica delle associazioni non riconosciute e quella delle società di persone, quale risulta dalla disciplina dei singoli tipi, non appare sempre coerente con l’idea che queste associazioni e queste società , in quanto prive di personalità giuridica, si risolvano nella pluralità dei loro soci; ne´ , d’altra parte, la contrapposta categoria delle società di capitali è sempre regolata in modo da rendere la società terza rispetto ai soci. Il dire che i soci di società di capitali non assumono responsabilità personale per le obbligazioni sociali perche´ essi sono terzi rispetto alla società rende inspiegabile la presenza di accomandatari illimitatamente responsabili nella società in accomandita per azioni (v.) e rende, altresì, inspiegabile il fatto che, ricorrendo date condizioni, anche il socio di s.p.a. o a responsabilità limitata può essere chiamato a rispondere personalmente delle obbligazioni sociali (artt. 2362, 2497, comma 2o, c.c.). Sono antinomie che si spiegano per lo specifico carattere della personalità giuridica delle società e, in genere, delle organizzazioni collettive, la quale non è della medesima natura della soggettività dell’uomo, della persona fisica. La regolazione giuridica della organizzazioni collettive può dare vita a situazioni analoghe (ma soltanto analoghe, non identiche) a quelle che si verificano per il sorgere di un nuovo soggetto di diritto. La sola costante di queste discipline, che possa dirsi garantita dal persona giuridica persona giuridica, è che ciascuna di esse, per quanto diversa dalle altre, sarà in ogni caso idonea, per le situazioni giuridiche cui dà luogo, a suscitare l’immagine di una distinta soggettività del gruppo rispetto ai suoi membri. Nel moderno linguaggio giuridico l’uso del persona giuridica persona giuridica è insostituibile: non possiamo fare a meno di parlare, salvo complicare enormemente il discorso, di proprietà della società o dell’associazione o della fondazione, di debiti o di crediti delle stesse, di fatti illeciti da esse commessi e così via. Del resto, nessuna teoria riduzionistica è stata avanzata in forma così recisa da bandire dal linguaggio giuridico la nozione di persona giuridica e da convertire ogni proposizione, nella quale questa nozione è utilizzata, in una proposizione che da essa prescinda. Per Kelsen, che è , tra i giuristi contemporanei, quello che più si avvicina a queste posizioni estreme, il giurista può valersi del concetto di persona giuridica o farne a meno, a suo piacimento. Egli deve ammettere, tuttavia, che questo concetto ausiliario è particolarmente utile. Ascarelli nega, spingendosi ancora più oltre, che questa soluzione della parentesi sia sempre opportuna, che´ anzi essa è spesso inopportuna, che´ proprio il ricorso alla personalità permette una espressione semplice e rapida di una normativa estremamente complessa e che altrimenti potrebbe esprimersi solo in modo meno semplice. Più consapevole interprete di questa esigenza del linguaggio giuridico è , nel pensiero giuridico inglese, Hart: la teoria, che gli enunciati riferiti alle persone giuridiche siano delle abbreviazioni ingannevoli di altri enunciati intorno ai diritti e ai doveri delle persone fisiche, è stata di solito avanzata in forma tanto rozza, da non meritare di essere presa in considerazione. Il fatto è che la parafrasi, per quanto complessa ed ingegnosa, rende in definitiva troppo poco, sebbene, per un altro verso, essa renda anche di troppo. Essa dissolve, infatti, l’unità del semplice enunciato: ‘Smith & Co. ha un contratto con Y’, e vi sostituisce l’enunciazione di una miriade di diritti soggettivi, di doveri e di poteri giuridici ecc. di numerosi individui, ai quali noi non abbiamo pensato, ne´ avremmo potuto pensare, nell’esprimere l’enunciato originario. Il problema delle persone giuridiche è , in ultima analisi, il problema della determinazione delle condizioni d’uso del concetto di persona giuridica; delle condizioni in presenza delle quali risulta vera, secondo l’espressione di Hart, una proposizione del tipo: ‘la società p.a. Smith deve dieci sterline a White’. Tali condizioni d’uso sono poste da norme giuridiche, da una certa disciplina giuridica, da un certo trattamento normativo di fatti e comportamenti, e s’intende che, anche quando si dà la condizione di impiego del persona giuridica persona giuridica, il diritto regola pur sempre i rapporti tra gli uomini e sotto quel concetto non c’è nessun misterioso macroantropo. La persona giuridica è, in conclusione solo uno strumento del linguaggio giuridico, utile per riassumere, insostituibile, anzi, in questa sua funzione semantica, una complessa disciplina normativa di rapporti intercorrenti tra persone fisiche. L’interprete si avvarrà , in conformità , del resto, con il linguaggio legislativo, del persona giuridica persona giuridica; ma egli potrà , ogni qual volta lo valuterà opportuno, risalire alle norme giuridiche che di questo strumento linguistico sono le condizioni d’uso: la persona giuridica gli apparirà , allora, come la speciale disciplina che, in deroga al diritto comune, la legge ha previsto per i membri di determinati gruppi, egli si ritroverà di fronte ad una somma di privilegi che, ricorrendo specifici presupposti, il legislatore ha concesso ai membri.

controllo sugli acquisti della persona giuridica: v. associazione, controllo sugli acquisti dell’persona giuridica.

persona giuridica di diritto comune: sono quelle regolate dal c.c. (associazioni, fondazioni, società ecc.).

persona giuridica di diritto singolare: sono quegli enti pubblici (v.) la cui organizzazione ed il cui funzionamento sono in tutto regolati dalla legge istitutiva.

persona giuridica di diritto speciale: sono gli enti pubblici (v.), ossia quelle persone giuridiche la cui organizzazione od il cui funzionamento è retto da norme di diritto pubblico, non contenute nel c.c..

estinzione della persona giuridica: le successioni (v. successione) a causa di morte riguardano solo il patrimonio della persona fisica (v.), la quale soltanto è colpita da quell’evento naturale che è la morte. L’estinzione delle persone giuridiche, per quanto determini anch’essa un effetto analogo, ossia la cessazione di un soggetto di diritto, non dà luogo ad una vicenda successoria assimilabile a quella determinata dalla morte della persona fisica. Quando una persona giuridica si estingue i beni superstiti, se si tratta di società, vengono ripartiti fra i soci, in natura o in danaro (artt. 2282 s. c.c., 2453 ss. c.c.), e, se si tratta di associazione o di fondazione, sono devoluti in conformità dello statuto o, se questo non dispone, negli altri modi previsti dall’art. 31 c.c. In ogni caso si tratta di successione a titolo particolare (v. successione, persona giuridica a titolo particolare): socio o terzi, cui siano andati i beni della persona giuridica estinta, rispondono dei debiti di questa nei limiti di ciò che hanno ricevuto (art. 31, comma 3o, c.c.) o fino alla concorrenza delle somme riscosse (art. 2456, comma 2o, c.c.); là dove la responsabilità sarebbe illimitata se si trattasse di successione a titolo universale (v. successione, persona giuridica a titolo universale). Un fenomeno analogo alla successione a titolo universale si verifica nel caso di fusione (v.) fra società , a norma dell’art. 2504 bis, comma 1o, c.c.; altro analogo fenomeno si verifica per gli enti pubblici e va sotto il nome di successione fra enti pubblici: accade quando la soppressione di un ente pubblico è accompagnata dal trasferimento, disposto per legge o per provvedimento governativo, autorizzato dalla legge, ad un altro ente pubblico di tutti i rapporti giuridici facenti capo all’ente soppresso.

organo della persona giuridica: v. capacità di agire, persona giuridica della persona giuridica; organo, concetto di persona giuridica; riconoscimento della personalità giuridica.

persona giuridica pubblica: si può dire che tutti gli enti pubblici, territoriali e no, hanno in comune fra loro questo carattere: ciascuno di essi persegue fini pubblici, è destinato a soddisfare interessi valutati come pubblici interessi. Questo carattere non è , tuttavia, idoneo a identificare l’essenza degli enti pubblici: fini pubblici possono essere perseguiti, e frequentemente vengono perseguiti, attraverso enti privati. Ev il caso delle s.p.a. in mano pubblica, che rappresentano la forma tipica dell’intervento pubblico nell’economia; e, d’altra parte, non sono rare le associazioni di diritto privato costituite da enti pubblici territoriali (come le associazioni fra comuni o fra province) o come le fondazioni private costituite dallo Stato o da altri enti pubblici. C’è una sostanziale neutralità delle forme giuridiche, dell’ente pubblico o dell’ente privato, rispetto al fine pubblico da perseguire. Per la dottrina classica ente pubblico era, essenzialmente, quello costituito per realizzare un interesse pubblico, rientrante nei fini assunti come propri dallo Stato; ne derivava una visione riduttiva dell’ente pubblico economico, ad attività retta dal diritto privato, che la reminiscenza del fiscus romano induceva la giurisprudenza a ravvisare solo dove l’attività dell’ente pubblico rappresenti non un mezzo necessario per la diretta realizzazione di un fine pubblico, sibbene un semplice mezzo per conseguire dei lucri partecipando alla vita degli affari. La Cassazione enuncia due proposizioni: a) la prima ha portata negativa e denota il superamento dell’antico criterio: il criterio per determinare la natura pubblicistica di un ente è dato, più che dai fini di pubblico interesse da questo perseguiti, siano essi propri dello Stato o presentino per lo Stato particolare rilevanza, da elementi estrinseci e formali; b) la seconda, di contenuto positivo, indica questi elementi estrinseci e formali, i quali sono: lo speciale regime giuridico al quale l’ordinamento sottopone alcune categorie di persone giuridiche in considerazione del pubblico interesse connesso con l’oggetto della loro attività ; e, inoltre, l’inserimento istituzionale, variamente atteggiato, delle persone giuridiche nella organizzazione della P.A. quali organismi ausiliari per il raggiungimento di finalità di interesse generale. La proposizione di cui sub a racchiude un principio di grande significato: lo Stato e gli altri enti pubblici non hanno più il monopolio dei fini di pubblico interesse. Un ente che persegua, istituzionalmente, fini così definibili non deve, necessariamente, essere qualificato come ente pubblico: un tale ente ben potrà essere qualificato come ente privato. In altre parole, ben possono i privati perseguire, con organizzazioni collettive che restano private, finalità concorrenti con quelle dello Stato e degli altri enti pubblici. Sempre che, naturalmente non viga un espresso divieto per i privati o una espressa riserva allo Stato. Il carattere privato, giusta la giurisprudenza della Cassazione, risulta dal concorso di questo triplice requisito: che si tratti di associazione sorta per iniziativa privata; che sia destinata ad operare con mezzi finanziari privati; che non sia sottoposta, per statuto, a ingerenze o controlli esterni di carattere pubblico. V. anche P.A., persona giuridica aggiudicatrice.

responsabilità della persona giuridica per il fatto illecito dell’organo: v. responsabilità, persona giuridica della persona giuridica per il fatto illecito dell’organo.


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