presupposto del tributo:  il termine presupposto ha  una  portata semantica ben  precisa  nel diritto tributario, in quanto indica  l’evento  espressivo  della  capacità  contributiva che si vuole  colpire  con  il tributo, al sorgere  del quale  cioè  si determina l’obbligazione  tributaria. L’identificazione del presupposto spetta  al legislatore, rientrando nell’ambito della  riserva  di legge stabilita  dall’art.  23 della Costituzione (così  ritiene  la giurisprudenza della  Corte  Costituzionale). Occorre inoltre  che il presupposto sia conforme al principio  di capacità  contributiva (v.).  Al  proposito è  da  osservare che possono  essere  assunti  nel presupposto sia fatti che mostrino direttamente un  contenuto patrimoniale (di  ricchezza  cioè ), sia fatti  che lascino  soltanto indurre l’esistenza  di altri  fatti  aventi  contenuto patrimoniale: a ciò , come  noto,  è  riconducibile la distinzione tra  imposte dirette ed  imposte  indirette. Parte  della  dottrina risalente ha  inteso ravvisare  una  coincidenza  del concetto di presupposto con  quello  di oggetto dell’imposta. Invero  i due  concetti  sono  da  tenere distinti:  l’oggetto dell’imposta  è  una  nozione  derivata dagli  studi  di politica  ed  economia finanziaria  e sta  ad  indicare  la ricchezza  ovvero  la capacità  economica che  si intende colpire  con  il tributo:  così  ad  es. nell’Invim,  l’oggetto  dell’imposta  è  l’incremento del valore  degli  immobili,  mentre il presupposto è  costituito  dalla cessione  dell’immobile  o dall’avvenuto decennio. 		
			
| Presupposizione | | | Preterintenzione |