Enciclopedia giuridica

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Preterintenzione

Secondo la definizione data dal c.p., art. 43, il delitto è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. Pertanto, preterintenzione significa volontà di evento meno grave, e realizzazione di un evento più grave. La preterintenzione si inserisce, nella previsione del codice, tra il dolo e la colpa, tanto da indurre taluno a considerarla una terza ed ulteriore forma di responsabilità penale. Gli elementi fondanti la preterintenzione sono la volontà di un evento minore, meno grave e non volontà dell’ evento più grave. Il nucleo è rappresentato da una azione dolosa

, posta in essere dal soggetto agente con una volizione e rappresentazione dell’evento (v. dolo), quindi da una precisa intenzione dell’ agente. A tale azione segue un evento non voluto, più grave, oltre, al di là dell’intenzione dell’agente, conseguenza, sul piano causale, dell’azione voluta. Nell’attuale ordinamento sono previste due sole ipotesi di delitto preterintenzionale, l’omicidio di cui all’ art 584 c.p. e l’aborto preterintenzionale (l. n. 194 del 22 maggio 1978). Nel primo e più scolastico caso, il delittopreterintenzionebase è costituito dalle lesioni volontarie (v. lesione personale), che sfociano nell’omicidio. Si pone il problema di stabilire in base a quale criterio attribuire all’agente l’evento più grave non voluto, e quindi se la preterintenzione è dolo misto a colpa, dolo misto a responsabilità oggettiva, ovvero costituisca un autonomo modello di responsabilità , intermedio tra il dolo e la colpa. Quest’ultima ipotesi va esclusa in radice. Non può esservi una via intermedia tra volontà e non volontà : o la volontà c’è e per intero, ed allora, nel caso sopracitato, l’omicidio è doloso; ovvero la volontà difetta, e può mancare solo per intero, configurandosi l’omicidio colposo. Ev certo che la preterintenzione è istituto composito. L’orientamento che individua nella struttura della preterintenzione dolo misto a responsabilità oggettiva fa leva sul dato normativo: l’art. 43 non richiede che vi sia un collegamento di natura soggettiva tra l’agente e l’evento più grave, ma soltanto un nesso causale. Ev stato osservato che tale conclusione si scontra con il principio di colpevolezza di fonte costituzionale (art. 27, comma 1o, Cost.), e mal si colloca nella disciplina del c.p. che distingue in modo preciso la preterintenzione dalle ipotesi di responsabilità oggettiva. La dottrina è comunque concorde nell’affermare la sostanziale inutilità dell’istituto della preterintenzione, atteso che in definitiva vi sono soltanto due fattispecie di tale natura nell’intero ordinamento penale, e in ogni caso queste possono rientrare nella generale disciplina del reato aberrante (art. 83 c.p.). (M. Coliva).


Presupposto      |      Pretore


 
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