Secondo  la definizione data  dal c.p., art.  43, il delitto  è  preterintenzionale, o  oltre  l’intenzione, quando dall’azione  od  omissione  deriva  un  evento dannoso  o pericoloso  più  grave  di quello  voluto  dall’agente.  Pertanto, preterintenzione significa  volontà  di evento  meno  grave,  e realizzazione di un  evento  più grave.  La  preterintenzione si inserisce,  nella  previsione  del codice,  tra  il dolo  e la colpa, tanto  da  indurre taluno  a considerarla una  terza  ed  ulteriore forma  di responsabilità  penale.  Gli  elementi fondanti  la preterintenzione sono  la volontà  di un evento  minore,  meno  grave  e non  volontà  dell’ evento  più  grave.  Il nucleo è  rappresentato da  una  azione  dolosa
 ,   posta  in essere  dal soggetto  agente con  una  volizione  e rappresentazione dell’evento (v. dolo),  quindi  da  una precisa  intenzione dell’ agente.  A  tale  azione  segue  un  evento  non  voluto, più  grave,  oltre,  al di là  dell’intenzione dell’agente,  conseguenza, sul piano causale,  dell’azione  voluta.  Nell’attuale ordinamento sono  previste  due  sole ipotesi  di delitto  preterintenzionale, l’omicidio  di cui all’ art  584 c.p. e l’aborto  preterintenzionale (l. n. 194 del 22 maggio  1978). Nel  primo  e più scolastico  caso,  il delittopreterintenzionebase è  costituito  dalle  lesioni  volontarie (v. lesione personale),  che sfociano  nell’omicidio.  Si pone  il problema di stabilire  in base  a quale  criterio  attribuire all’agente  l’evento  più  grave  non  voluto,  e quindi  se la preterintenzione è  dolo  misto  a colpa,  dolo  misto  a responsabilità  oggettiva,  ovvero  costituisca  un  autonomo modello  di responsabilità , intermedio tra  il dolo  e la colpa.  Quest’ultima ipotesi  va esclusa  in radice.  Non  può  esservi  una  via intermedia tra  volontà  e non volontà : o la volontà  c’è  e per  intero,  ed  allora,  nel caso  sopracitato,  l’omicidio  è  doloso;  ovvero  la volontà  difetta,  e può  mancare solo  per intero,  configurandosi l’omicidio  colposo.  Ev  certo  che la preterintenzione è  istituto  composito.  L’orientamento che individua  nella  struttura della  preterintenzione dolo  misto  a responsabilità  oggettiva  fa leva  sul dato  normativo: l’art. 43 non  richiede che vi sia un  collegamento di natura soggettiva  tra  l’agente  e l’evento  più grave,  ma soltanto un  nesso  causale.  Ev  stato  osservato che tale  conclusione si scontra  con  il principio  di colpevolezza di fonte  costituzionale (art.  27, comma  1o, Cost.),  e mal  si colloca  nella  disciplina  del c.p. che distingue  in modo  preciso  la preterintenzione dalle  ipotesi  di responsabilità  oggettiva. La  dottrina è  comunque concorde  nell’affermare la sostanziale inutilità dell’istituto della  preterintenzione, atteso  che in definitiva  vi sono  soltanto due  fattispecie di tale  natura nell’intero  ordinamento penale,  e in ogni  caso  queste  possono rientrare nella  generale disciplina  del reato  aberrante (art.  83 c.p.).  (M. Coliva). 		
			
| Presupposto | | | Pretore |