Enciclopedia giuridica

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Rappresentazione

Si ha successione per rappresentazione nel caso in cui una persona, che per testamento o per legge sia chiamata a succedere a un’altra, non voglia o non possa succedere. Non voglia: cioè non accetti l’eredità o vi rinunci; non possa: cioè muoia prima dell’apertura della successione o sia indegna di succedere o sia decaduta dal diritto di accettare a norma degli artt. 481 e 487, comma 3o, c.c.. La rappresentazione fa subentrare i discendenti, legittimi o naturali, alla persona che non possa o non voglia succedere (art. 467 c.c.): se un figlio, ad esempio, è premorto al padre, nella successione di questo concorreranno con gli altri suoi figli i discendenti del figlio premorto, ai quali andrà la quota che sarebbe spettata al loro discendente. Ha luogo: a) in linea retta, a favore dei figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali; b) in linea collaterale, solo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (art. 468, comma 1o, c.c.); ed ha luogo, in entrambi i casi, all’infinito (se, nell’esempio precedente, anche i figli del figlio fossero morti, succederebbero i nipoti), indipendentemente dal fatto che sia disuguale il grado dei discendenti (concorso di figli con nipoti, di nipoti con pronipoti) o il loro numero per ciascuna stirpe (ad esempio, un nipote di una stirpe concorre con dieci nipoti di un’altra stirpe). L’art. 468 c.c. parla di discendenti; ma tali non sono solo i discendenti di sangue; tali sono anche i figli adottivi (v. adozione), equiparati ai figli legittimi (v. filiazione, rappresentazione legittima) a tutti gli effetti successori (artt. 536, comma 2o, c.c., 567, comma 1o, c.c.). La divisione dell’eredità si fa per stirpi, non per capi: i nipoti dell’ereditando, anche se sono dieci, riceveranno complessivamente solo la quota di eredità che sarebbe spettata al loro ascendente che non ha voluto o potuto accettare, e perciò riceveranno individualmente solo un decimo di quanto riceve il figlio dell’ereditando (art. 469 c.c.). Il successore che non può o non vuole succedere prende il nome di rappresentato; chi assume il suo posto nella successione è il rappresentante. Questi ha un proprio diritto a succedere, non già come erede del rappresentato: perciò , succede per rappresentazione anche se fosse incapace o indegno di succedere al rappresentato o avesse rinunciato all’eredità di questo (art. 468, comma 2o, c.c.). Quando mancano i presupposti della successione per rappresentazione, può avere luogo l’accrescimento (v.), e la quota rimasta vacante andrà a coloro che avrebbero concorso con l’erede mancante. Ma neppure la rappresentazione ha luogo nella successione testamentaria quando il testatore abbia provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare (art. 467, comma 2o, c.c.). Perciò la sostituzione testamentaria (v. sostituzione, rappresentazione testamentaria) prevale sulla rappresentazione e questa prevale sull’accrescimento.


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