Enciclopedia giuridica

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Divisione



divisione degli utili: v. società .

divisione della cosa comune: v. comunione, divisione nella divisione.

divisione ereditaria: alla divisione del patrimonio ereditario si può pervenire in tre modi: 1) divisione amichevole. Ev fatta con il consenso di tutti i coeredi ed è un contratto (v.) (contratto di divisione) sottoposto a tutte le cause di invalidità ed inefficacia che non siano incompatibili con le specifiche norme sull’annullamento e sulla rescissione della divisione. Funzione di questo contratto è di convertire i diritti dei coeredi su quote ideali del patrimonio ereditario in diritti su singoli beni facenti parte di questo, in modo tale che il valore dei beni individualmente assegnati uguagli il valore delle quote di comunione. Questa corrispondenza fra il dovuto e il ricevuto attiene alla causa del contratto di divisione, come emerge dalla specifica disciplina degli artt. 761 ss. c.c.: l’annullamento è ammesso per violenza o dolo (art. 761 c.c.), mentre l’ipotesi dell’errore resta assorbita entro il rimedio della rescissione, ammessa quando uno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto (art. 763 c.c.); e qui si prescinde dalla ricorrenza degli stati soggettivi che gli artt. 1447 – 48 c.c. richiedono per la comune rescissione (v.). Alla divisione sono equiparati, agli effetti della soggezione a rescissione, gli atti che abbiano per effetto, come ad esempio la vendita della quota di un coerede all’altro coerede, di far cessare lo stato di comunione (art. 764, comma 1o, c.c.). L’azione di rescissione non è , invece, ammessa contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione; e la non chiara formulazione dell’art. 764, comma 2o, c.c., ha sollevato il problema se sia irrescindibile solo la transazione successiva al contratto di divisione, e conclusa per porre fine alle questioni da questo provocate, o sia tale anche la transazione contestuale all’atto di divisione, ossia alla divisione fatta con intento transattivo. La giurisprudenza ricomprende entro l’art. 764, comma 2o, c.c., anche questa seconda ipotesi; ma la soluzione non muta, a ben guardare, neppure se si ritiene che questa ipotesi sia estranea alla previsione della norma, giacche´ l’irrescindibilità della transazione (v.) deriva comunque dall’art. 1970 c.c.; 2) divisione giudiziale. Se i coeredi non sono d’accordo sull’opportunità o sul modo di attuare la divisione, ciascuno di loro può chiederla all’autorità giudiziaria (art. 713 c.c.). La specifica procedura è regolata dagli artt. 784 ss. c.p.c.: il giudice istruttore o un notaio da questo delegato dirigono le operazioni divisionali, provvedendo alla determinazione dell’attivo e del passivo dell’eredità , disponendo la vendita di beni per il pagamento dei debiti ereditari e procedendo alla formazione delle porzioni da assegnare ai singoli condividenti. Se i coeredi hanno quote uguali, le porzioni di ciascuno vengono estratte a sorte a norma dell’art. 729 c.c.. Se non sorgono contestazioni, la divisione giudiziale si conclude con ordinanza del giudice istruttore; altrimenti questi rimette le parti davanti al collegio. Ciascun coerede può chiedere la divisione in natura (art. 718 c.c.): egli ha, cioè, il diritto di conseguire in natura la parte di beni a lui spettante. Ma, quando i beni non siano comodamente divisibili il coerede con maggior quota può chiederne l’assegnazione in natura, con conguaglio in danaro a favore degli altri; altrimenti si vendono i beni e si divide fra i coeredi la somma ricavata (art. 720 c.c.). L’applicazione della norma ha in passato suscitato forti contrasti. Gli indirizzi si sono ormai consolidati sui punti seguenti: a) la domandata assegnazione in natura prevale comunque sull’alternativa della vendita del bene, che costituisce l’extrema ratio; b) quando la attribuzione in natura sia domandata da più coeredi, il giudice può disattendere, purche´ motivi adeguatamente la scelta, la domanda avanzata dal coerede avente la maggior quota; 3) divisione fatta dal testatore. Questi, anche senza indicare le quote, può formare le porzioni da assegnare a ciascuno dei coeredi (art. 734 c.c.) (cosiddetto assegno divisionale qualificato), oppure può limitarsi a dettare norme per formarle (cosiddetto assegno divisionale semplice), e in tal caso avrà ugualmente luogo una divisione amichevole o giudiziale, nel corso della quale le norme dettate dal testatore saranno vincolanti, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote da lui stabilite (art. 733 c.c.). La divisione ha, in ogni caso, effetto retroattivo: i beni assegnati a ciascun condividente si considerano a lui appartenenti dal giorno in cui si è aperta la successione (art. 757 c.c.). Il che si suole tradizionalmente esprimere con la proposizione secondo la quale la divisione ha efficacia dichiarativa, non costitutiva: i beni assegnati ai condividenti si considerano, ad ogni effetto, come pervenuti loro a causa di morte, e non in conseguenza di un atto inter vivos, quale la divisione amichevole, o in forza di provvedimento giurisdizionale. Se un coerede subisce evizione, derivante da causa anteriore alla divisione, il valore del bene evitto deve essere ripartito fra tutti i coeredi (artt. 758 – €“ 59 c.c.). Costituisce evizione anche la perdita del bene per effetto dell’esecuzione per espropriazione forzata promossa da un creditore del de cuius.

procedimento di divisione: uno dei modi per pervenire allo scioglimento della comunione è dato dalla divisione di cui agli artt. 784 ss. c.p.c.. Si tratta di un procedimento cognitivo ordinario, che presenta tuttavia alcune peculiarità, che lo fanno rientrare nella categoria dei processi speciali. La domanda di divisione deve essere proposta con atto di citazione, in confronto di tutti gli eredi o condomini, o dei creditori opponenti se vi sono. Instaurato il procedimento il giudizio può evolversi in due maniere differenti, a seconda che sorgano o no contestazioni sul diritto alla divisione. Nel primo caso si seguono le norme del processo ordinario di cognizione, ed il giudizio terminerà con sentenza; nella seconda ipotesi la divisione sarà disposta con ordinanza del giudice istruttore. (G.R. Stufler).


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