Enciclopedia giuridica

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Ordinanza

Nel procedura civile è il tipico provvedimento del giudice istruttore. Solitamente viene pronunciata nel contraddittorio tra le parti. Deve essere succintamente motivata ed inserita nel verbale d’udienza se pronunciata durante la stessa (la quale si presume dunque conosciuta dalle parti) o comunicata alle parti entro i tre giorni successivi se pronunciata fuori udienza (nel qual caso si inserisce in calce al verbale o in foglio separato munito di data e sottoscrizione del giudice). La funzione tipica dell’ordinanza è quella di provvedere allo svolgimento del processo affinche´ scandisca i tempi e predisponga gli strumenti idonei al processo stesso, mediante disposizioni di natura ordinatoria. Per evitare che le ordinanze oltrepassino la funzione loro propria è previsto che le stesse, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Le ordinanze sono soggette ad una speciale forma di reclamo e non sono impugnabili. Nel caso che il loro contenuto debordi oltre il limite della loro funzione sfociando in contenuti a carattere decisorio, allora la Corte di Cassazione ne ha concesso l’impugnabilità con ricorso in Cassazione.

appellabilità della ordinanza nel processo amministrativo: l’ordinanza non è appellabile. Unica eccezione è l’ordinanza collegiale con cui il giudice di primo grado, su richiesta del ricorrente (v.), concede o nega la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. La giurisprudenza ha fissato in 60 giorni il termine per la proposizione dell’appello avverso tale ordinanza, come per l’appello della sentenza (v. Consiglio di Stato). (Bonanni).

ordinanza di pagamento di somme non contestate: se il convenuto non contesta la domanda dell’attore in relazione a partite di somme liquide ed esigibili, il giudice, su richiesta, emette ordinanza di pagamento di somme non contestate, la quale costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo.

ordinanza di sospensione dell’atto amministrativo: è finalizzata a sospendere l’efficacia di un atto amministrativo, nell’ambito del giudizio instaurato contro quell’atto al fine di conservare, nelle more del giudizio, la situazione preesistente all’impugnazione del medesimo. Perche´ vi sia tale sospensione, è necessario sussistano i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora (v. giudizio, ordinanza cautelare amministrativo), e venga presentata apposita domanda avente carattere incidentale, da parte del ricorrente (talvolta, però, è stato consentito anche al controinteressato presentare la domanda, sempreche´ avesse interesse alla sospensione medesima). Non è necessario che la domanda sia contenuta nello stesso atto di ricorso, potendo essere proposta anche con atto separato e successivo. L’ordinanza che accoglie o rigetta la domanda di sospensione, viene adottata in Camera di Consiglio e depositata in segreteria, al fine di garantire la conoscenza legale dell’ordinanza nei confronti delle parti (v. parti del processo amministrativo) costituite e l’inizio della sua efficacia. L’ordinanza stessa deve essere motivata ed ha natura cautelare e conservativa, interinale e provvisoria; per alcuni essa sarebbe un provvedimento sostanzialmente amministrativo, per altri una decisione che risolve la lite cautelare e definisce il relativo processo. Avverso di essa sono ammessi l’appello e la revocazione, ma non il rimedio del giudizio di ottemperanza, che presuppone il passaggio in giudicato della sentenza, ne´ il ricorso per Cassazione, dato che la questione dell’appellabilità o meno delle ordinanze dei tribunali al Consiglio di Stato attiene alla ripartizione delle competenze all’interno della giurisdizione amministrativa e non alla giurisdizione nella sua globalità . (Bonanni).

esecuzione della ordinanza nel processo amministrativo: gli effetti delle ordinanze sono consequenziali al loro contenuto ed operano nell’ambito del processo in cui sono emanate, senza incidere nei rapporti di diritto sostanziale. Ciò non vale per l’ordinanza di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato. Inoltre, vi sono ordinanze che hanno effetto sull’ulteriore sviluppo del processo nei suoi aspetti più squisitamente procedimentali (per esempio l’ordinanza di sospensione del processo per pregiudizialità e ordinanza istruttoria diretta all’acquisizione di documenti da amministrazioni diverse da quella resistente). Vi sono, viceversa, ordinanze il cui effetto immediato è il compimento di adempimenti processuali, in forza dei quali sorge un potere di decisione sostanziale, collegato ai poteri istruttori del giudice (per esempio l’ordinanza di esibizione di documenti alla amministrazione resistente). (Bonanni).

ordinanza ingiunzionale: ordinanza emanata dal giudice sulla base di istanza di parte, da proporre fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrono i presupposti per l’emanazione di decreto ingiuntivo, con la quale il giudice ingiunge il pagamento o la consegna. L’ordinanza ordinanza è irrevocabile. Nel caso di estinzione del processo l’ordinanza ordinanza acquista efficacia esecutiva, se ne è priva, e costituisce titolo per ipoteca giudiziale.

motivazione dell’ordinanza: v. sentenza, motivazione della ordinanza.

ordinanza nel processo amministrativo: i provvedimenti adottati dal giudice al fine di guidare il processo verso la sua conclusione consistono in decreti, ordinanze e decisioni (o sentenze). Le ordinanze, a differenza delle decisioni, hanno funzione ordinatoria litis, ossia non definiscono la controversia, ma preparano tutto ciò che occorre per la definizione della medesima. Tuttavia, la tipologia dell’ordinanza ordinanza appare particolarmente impoverita e di ridotta applicazione. D’altro canto, non è possibile, alla luce di quanto emerge dalla lettura delle leggi processuali amministrative, costruire in via autonoma il concetto di ordinanza. Ad ogni modo, al riguardo, le norme di rito civile (artt. da 131 a 134 c.p.c.) sono applicabili anche al processo amministrativo, in quanto sono principi di diritto processuale generale. Si ritiene che l’ordinanza abbia per lo più natura strumentale e interlocutoria e possieda caratteri di accessorietà , provvisorietà e temporaneità (fatta salva l’ipotesi dell’ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato che si discute se abbia natura decisoria o meno). Esistono nel processo amministrativo (v.) ordinanze collegiali e ordinanze individuali: le prime sono quelle relative al deferimento di una controversia all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato; quelle concernenti la rinnovazione del ricorso (v.) e di altri atti processuali irregolari (sempreche´ non si tratti di irregolarità che comportino una declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità ); quelle riguardanti la ricusazione del giudice o del funzionario delegato all’assunzione di un mezzo di prova, la sospensione del giudizio (per rimessione degli atti alla Corte Costituzionale; per la soluzione di questioni di legittimità costituzionale; o alla Corte di giustizia delle Comunità europee; per la decisione di questioni di interpretazione e validità dei trattati e degli atti delle Comunità europee; a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione o di regolamento di competenza, di litispendenza e di proposizione della querela di falso) (v. regolamento, ordinanza di competenza), la riunione di ricorsi, la sospensione del provvedimento impugnato. Le ordinanze individuali sono quelle relative all’assegnazione di un ricorso al tribunale amministrativo del capoluogo regionale (v. Tar) o ad una sezione staccata e quelle con cui si dispone l’assunzione di mezzi di prova, prima dell’udienza di discussione. (Bonanni).

revoca dell’ordinanza: le ordinanze, stante l’impossibilità di pregiudicare la decisione della causa possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate. V. anche revocabilità .


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