deposito  di documenti:  v. deposito,  documenti di atti e documenti  presso  il notaio. 
 documenti di legittimazione:  sono  documenti la cui funzione  è  identificare l’ avente  diritto  ad una  determinata prestazione (art.  2002 c.c.). Essi  si distinguono dai titoli di credito (v.) in quanto non  incorporano alcun  diritto  cartolare (v. diritto, documenti cartolare) e non  svolgono  la funzione  di far circolare  un  credito;  quindi  non si applica  ad  essi la relativa  disciplina.  Essi  non  svolgono  una  funzione giuridicamente rilevante a favore  del loro  possessore;  la svolgono  solo  a vantaggio  del debitore: questi  si libera  se, senza  dolo  o colpa  grave,  esegue la prestazione a favore  del possessore  del documento (art.  1992, comma  2o, c.c.). Sono  documenti attributivi della  legittimazione passiva  (v. legittimazione,  documenti passiva)  e non  anche,  come  i titoli  di credito,  della  legittimazione attiva. Sono  documenti documenti le marche,  i biglietti,  gli scontrini.  Vi rientrano anche  i libretti di risparmio  (v.) e le carte di credito (v.).   
 produzione di documenti:  è  l’esibizione  di qualunque atto  scritto,  idoneo  a provare o convalidare qualcosa  in ambito  giuridico;  se offerti  in comunicazione dalle parti  dopo  la costituzione sono  prodotti mediante deposito in cancelleria; nel caso  in cui vengono  prodotti in udienza,  di essi se ne  fa menzione nel verbale.  . 
 restituzione  di documenti:  v. restituzione,  documenti di atti e documenti  depositati  presso  il notaio. 
 sequestro di documenti:  è  il procedimento mediante il quale  il giudice  sottopone a sequestro dei documenti qualora  ne  sia controverso il diritto  alla  esibizione  o alla comunicazione e sia opportuno provvedere alla  loro  custodia  temporanea. 		
			
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