Enciclopedia giuridica

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Documenti



deposito di documenti: v. deposito, documenti di atti e documenti presso il notaio.

documenti di legittimazione: sono documenti la cui funzione è identificare l’ avente diritto ad una determinata prestazione (art. 2002 c.c.). Essi si distinguono dai titoli di credito (v.) in quanto non incorporano alcun diritto cartolare (v. diritto, documenti cartolare) e non svolgono la funzione di far circolare un credito; quindi non si applica ad essi la relativa disciplina. Essi non svolgono una funzione giuridicamente rilevante a favore del loro possessore; la svolgono solo a vantaggio del debitore: questi si libera se, senza dolo o colpa grave, esegue la prestazione a favore del possessore del documento (art. 1992, comma 2o, c.c.). Sono documenti attributivi della legittimazione passiva (v. legittimazione, documenti passiva) e non anche, come i titoli di credito, della legittimazione attiva. Sono documenti documenti le marche, i biglietti, gli scontrini. Vi rientrano anche i libretti di risparmio (v.) e le carte di credito (v.).

produzione di documenti: è l’esibizione di qualunque atto scritto, idoneo a provare o convalidare qualcosa in ambito giuridico; se offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria; nel caso in cui vengono prodotti in udienza, di essi se ne fa menzione nel verbale. .

restituzione di documenti: v. restituzione, documenti di atti e documenti depositati presso il notaio.

sequestro di documenti: è il procedimento mediante il quale il giudice sottopone a sequestro dei documenti qualora ne sia controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione e sia opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.


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