Enciclopedia giuridica

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Titoli di credito

Sono documenti in forza dei quali i diritti in essi menzionati possono circolare secondo le norme relative alla circolazione dei beni mobili (v. beni, titoli di credito mobili). Per indicare la necessaria connessione tra il documento e il diritto, si dice che il secondo è incorporato nel primo, consentendo così la circolazione del diritto insieme al documento. Nei titoli di credito astratti (v.) il diritto rappresentato dal titolo è solo quello in esso menzionato e i vincoli sul diritto (pegno, sequestro, pignoramento) hanno efficacia solo se risultano dal titolo (art. 1997 c.c.) (c.d. principio della letteralità ). I titoli di credito più diffusi sono quelli in cui il documento menziona un diritto di credito e, in particolare, il diritto di pagamento di una somma di danaro. Talvolta, però , i titoli di credito rappresentano una più complessa situazione giuridica, come la qualità di socio (v. azioni di società ). Altri titoli, c.d. titoli rappresentativi di merci, rappresentano il diritto di credito alla consegna delle merci in essi indicate, come la fede di deposito (v.) o un diritto di pegno su merci, come la nota di pegno (v. nota, titoli di credito di pegno). In tali casi, il credito circola secondo le più rapide e sicure norme della circolazione dei beni mobili, anziche´ secondo le più complesse norme relative alla cessione dei crediti: la titolarità del diritto si acquista con l’acquisto della proprietà del documento; la proprietà del documento, a sua volta, può essere acquistata, oltre che a titolo derivativo, anche a titolo originario con il possesso di buona fede. Ne consegue che il debitore può opporre al possessore del titolo: a) le eccezioni a questo personali; b) le eccezioni reali; opponibili dal debitore a qualsiasi possessore, come le eccezioni di forma, quelle che escludono la provenienza del titolo dalla persona del debitore e quelle che riguardano la mancanza delle condizioni per l’esercizio dell’azione. Il debitore può opporre al possessore di un titolo di credito solo le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo, il debitore può opporre al possessore del titolo di credito le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori solo se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore (art. 1993 c.c.). Si ritiene comunemente che la circolazione del documento attuerebbe, per i titoli di credito, un fenomeno di astrazione dalla causa che va oltre l’astrazione meramente processuale e sarebbe vera e propria astrazione materiale della causa, che non ammette la prova contraria (v. causa). Valga un esempio relativo alla cambiale; il debitore ha emesso il titolo a fronte della obbligazione di pagare il prezzo di una compravendita; ma il contratto di compravendita è nullo. Al portatore del titolo, che lo abbia ricevuto per girata dal primo prenditore (dal venditore, nel nostro esempio), il debitore non può opporre la nullità della vendita dalla quale trae origine l’obbligazione e, quindi, la mancanza di causa. Ma il fenomeno di astrazione della causa si verifica solo per effetto della circolazione del titolo; al primo prenditore il debitore può ben opporre, trattandosi di eccezione a lui personale (art. 1993), la mancanza di causa nella emissione del titolo (nell’esempio, la nullità del contratto che ha dato luogo all’emissione della cambiale). Ci si può perciò domandare se la peculiarità del titolo di credito stia nell’eccezionale ammissione di una promessa astratta o non piuttosto nel fatto che il titolo circola secondo la legge di circolazione dei beni mobili (art. 1994) e che l’avente causa del destinatario della promessa acquista a titolo originario la proprietà del documento e, con essa, la titolarità del credito. A ben guardare, la promessa cambiaria è promessa di pagamento a persona determinata, non già promessa rivolta a chiunque si renda possessore del titolo. Il terzo possessore non è destinatario della promessa, bensì avente causa del promissario, ed appare incongruo riferire ad un carattere della promessa (qualificandola come materialmente astratta nei confronti del terzo possessore) un effetto giuridico che deriva invece dalla peculiare circolazione del titolo. L’eccezione non è tale rispetto al principio di causalità , ma piuttosto rispetto alle norme regolatrici della cessione dei crediti, qui resi suscettibili di acquisto a titolo originario. Insomma, il terzo possessore non esige dal debitore cambiario l’adempimento di una promessa, ma esercita un diritto da altri creato e da lui acquistato a titolo originario; titolo che lo rende immune da ogni eccezione che il promittente avrebbe potuto opporre al promissario. Il che vale per ogni dichiarazione cartolare, inclusa l’accettazione della cambiale tratta (v.). Questa può circolare anche prima dell’accettazione del trattario; ciascuno dei successivi giratari del titolo non ancora accettato si presenta come nuncius del traente, latore dell’ordine emesso da questo. Quando il trattario accetta la cambiale, egli emette una dichiarazione che è promessa di pagamento al traente, e i successivi prenditori del titolo non chiederanno al trattario accettante l’adempimento di una promessa in incertam personam, ma si presenteranno quali acquirenti a titolo ordinario del credito ex promissa che, con l’accettazione, il trattario ha attribuito al traente. In conclusione: la dichiarazione cartolare è sì una dichiarazione unilaterale, ma è dichiarazione unilaterale solo processualmente astratta, in nulla diversa, in quanto dichiarazione unilaterale, dalla promessa di pagamento regolata dall’art. 1988 (v. promessa, titoli di credito di pagamento e ricognizione di debito). Ciò che suscita le false apparenze di una dichiarazione materialmente astratta è la disciplina della circolazione del credito ex promissa, il quale circola secondo la legge di circolazione delle cose mobili (della cartula in quanto cosa mobile), che rende possibile l’acquisto a titolo originario del documento e, con questo, del diritto in esso menzionato.

titoli di credito all’ordine: sono i titoli di credito il cui possessore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato sulla base di una serie continua di girate (art. 2008 c.c.). In altre parole nel titolo deve comparire una serie di girate in cui il giratario della girata precedente deve essere il girante della girata successiva, e l’ultimo giratario deve essere il possessore del titolo. Sono titoli di credito titoli di credito la cambiale tratta (v.), il pagherò cambiario (v.), l’assegno bancario (v.). V. girata.

titoli di credito al portatore: sono i titoli di credito il cui possessore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla sola presentazione del titolo al debitore (artt. 1993 e 2003, comma 2o, c.c.). I titoli di credito titoli di credito circolano con il semplice trasferimento del possesso del titolo. Sono titoli di credito titoli di credito i titoli emessi in serie: i titoli del debito pubblico (v.), le azioni di società (v.), le obbligazioni di società (v.).

ammortamento dei titoli di credito: v. ammortamento, titoli di credito dei titoli di credito.

titoli di credito astratti: sono i titoli di credito che non menzionano la causa (v.) che ha dato luogo alla loro emissione. L’emissione di un titolo di credito astratto dà vita al diritto cartolare (v. diritto, titoli di credito cartolare), diritto ulteriore rispetto a quello già sorto dal rapporto causale, sottostante all’emissione del titolo. Fra i due diritti sussiste questo rapporto: a) finche´ può essere esercitato il diritto cartolare, resta sospeso l’esercizio del diritto sottostante; b) il soddisfacimento del diritto cartolare estingue automaticamente il diritto sottostante. La mancata menzione della causa sul titolo importa che il possessore del titolo può esercitare solo il diritto cartolare e il debitore può opporgli solo eccezioni fondate su tale diritto. Tale particolarità dei titoli di credito titoli di credito è definita come letteralità: il possessore può farlo valere solo secondo il suo tenore letterale, senza riferimento a elementi o circostanze non risultanti dal titolo; il debitore, a sua volta, può opporre al possessore solo le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo. Sono titoli di credito titoli di credito la cambiale tratta (v.), il pagherò cambiario (v.), l’assegno bancario (v.), l’assegno circolare (v.) ecc..

titoli di credito atipici: sono i titoli di credito creati dall’autonomia privata, fuori dei casi previsti dalla legge, come ad esempio i certificati immobiliari (v. certificato, titoli di credito immobiliare). L’emissione di detti titoli di credito è subordinata al rispetto delle prescrizioni dettate dalla Banca d’Italia ai fini del controllo dei flussi finanziari (art. 11 l. n. 77 del 1983). La libertà di emissione di titoli di credito titoli di credito è limitata dall’art. 2004 c.c., per il quale titoli di credito recanti l’obbligazione di pagare una somma di danaro non possono essere emessi fuori dei casi previsti dalla legge.

titoli di credito a tradizione documentata: sono i titoli di credito all’ordine (v.) e i titoli di credito nominativi (v.) la cui circolazione, da un possessore all’altro, è documentata sul titolo e, nel caso dei titoli di credito nominativi, anche sul registro dell’emittente. Non esiste alcuna documentazione, invece, della circolazione dei titoli al portatore: tale circolazione è libera.

azioni come titoli di credito causali: v. azioni di società , titoli di credito come titoli di credito causali.

titoli di credito cambiari: sono titoli di credito titoli di credito la cambiale tratta (v.), il pagherò cambiario (v.), l’assegno bancario (v.) e l’ assegno circolare (v.). Essi sono titoli all’ordine astratti e sono sottoposti ad una disciplina in larga misura comune, emanata in esecuzione di convenzioni internazionali stipulate a Ginevra per l’attuazione di un diritto cambiario internazionalmente uniforme.

titoli di credito causali: sono titoli di credito titoli di credito i titoli che menzionano il rapporto causale che ha dato luogo all’emissione del titolo, e pertanto si contrappongono ai titoli di credito astratti (v.). Essi non danno luogo ad un diritto cartolare ulteriore a quello causale: il titolo incorpora lo stesso diritto causale e il debitore può opporre la mancanza del rapporto sottostante all’emissione del titolo, oltre che al primo prenditore, a tutti i successivi possessori. Nei titoli di credito titoli di credito manca il requisito della letteralità : il debitore può opporre a tutti i successivi possessori, oltre alle eccezioni basate sul contenuto letterale del titolo, anche quelle basate sul contratto sottostante all’emissione del titolo stesso. Sono titoli di credito titoli di credito le azioni di società (v.), le obbligazioni di società (v.), i titoli del debito pubblico (v.), la fede di deposito (v.) e la nota di pegno (v. nota, titoli di credito di pegno).

circolazione dei titoli di credito: v. titoli di credito; girata; titoli di credito al portatore; titoli di credito nominativi.

diritto cartolare nei titoli di credito: v. diritto, titoli di credito cartolare.

eccezioni opponibili ai possessori dei titoli di credito: v. titoli di credito astratti; titoli di credito causali.

girata dei titoli di credito: v. girata.

titoli di credito impropri: sono titoli di credito titoli di credito quei documenti che non determinano l’acquisto di un diritto a titolo originario, ma consentono solo il trasferimento del diritto in essi menzionato esonerando il cessionario dall’onere di notificare il trasferimento al debitore ceduto (art. 2002 c.c.). A differenza dei titoli di credito, i titoli di credito titoli di credito non trasferiscono un diritto cartolare (v. diritto, titoli di credito cartolare) autonomo, ma realizzano una ordinaria cessione del credito, per cui il cessionario è esposto a tutte le eccezioni opponibili al precedente portatore. Essi servono solo a facilitare il procedimento di cessione, sostituendo il trasferimento del titolo alla notificazione al debitore: il possesso del titolo, infatti, legittima il cessionario a ricevere la prestazione dal debitore ceduto. A differenza dei documenti di legittimazione (v. documenti, titoli di credito di legittimazione), il possesso dei titoli di credito titoli di credito è condizione non solo sufficiente, ma anche necessaria per l’esercizio del diritto; i titoli di credito titoli di credito circolano di solito all’ordine (v. titoli di credito all’ordine). Rientra fra i titoli di credito titoli di credito la polizza di assicurazione (v. polizza, titoli di credito di assicurazione).

titoli di credito in amministrazione: v. deposito, titoli di credito di titoli in amministrazione.

legittimazione all’esercizio del diritto menzionato nei titoli di credito: v. legittimazione, titoli di credito attiva.

letteralità dei titoli di credito astratti: v. titoli di credito astratti.

titoli di credito nominativi: sono i titoli di credito il cui possessore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato grazie all’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente (art. 2021 c.c.). Il trasferimento dei titoli di credito titoli di credito avviene nei seguenti modi: a) mediante annotazione, da parte dell’emittente, del nome dell’acquirente del titolo sul titolo stesso e nel registro (art. 2022 c.c.).; b) mediante rilascio, da parte dell’emittente, di un nuovo titolo intestato all’acquirente e successiva annotazione del rilascio nel registro (art. 2022 c.c.); c) mediante girata in pieno (v. girata, titoli di credito in pieno) del titolo, autenticata da un notaio (v.) o da un agente di cambio (v. agente, titoli di credito di cambio); il giratario del titolo, che se ne dimostri possessore in base ad una serie continua di girate, ha il diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente (art. 2023 c.c.). In quest’ultimo caso, la girata non vale, di per se´ sola, ad ottenere la legittimazione: il giratario del titolo è investito della piena legittimazione solo a seguito dell’iscrizione nel registro dell’emittente (art. 2023, comma 3o c.c.). Sono titoli di credito titoli di credito le azioni di società (v.) e i titoli del debito pubblico (v.), nonche´, in generale, i titoli c.d. di serie, cioè i titoli che vengono emessi in gran numero da un unico emittente.

titoli di credito nominativi al portatore: sono i titoli di credito che recano intestato il nome del prenditore, ma sono destinati a circolare al portatore (v. titoli di credito al portatore) in forza della clausola al portatore menzionata sul titolo.

pegno di titoli di credito: v. pegno, titoli di credito di titoli di credito.

possesso di buona fede dei titoli di credito: v. titoli di credito.

possesso qualificato dei titoli di credito: v. girata; titoli di credito nominativi; legittimazione, titoli di credito attiva.

titoli di credito rappresentativi di merci: v. fede di deposito; nota, titoli di credito di pegno; polizza, titoli di credito di carico; lettera, titoli di credito di vettura.

titolarità del diritto menzionato nei titoli di credito: v. legittimazione, titoli di credito attiva.

trasferimento dei titoli di credito: le norme che regolano il titoli di credito titoli di credito sollevano un problema che tuttora divide dottrina e giurisprudenza; secondo alcune di queste norme si parla impropriamente di titoli di credito titoli di credito; si deve, piuttosto, parlare di attribuzione della legittimazione, giacche´ il titolo di credito è un bene mobile e, come ogni bene, si può acquistare a titolo originario o a titolo derivativo (art. 922 c.c.). Nel secondo caso si trasferisce, al pari di ogni altro bene, nei modi di cui all’art. 1376 c.c., non occorre, per trasferire la proprietà , la consegna del titolo; vale il principio secondo il quale la proprietà si trasmette per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Il possesso del titolo al portatore e il possesso qualificato degli altri titoli di credito servono solo ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto: sono elemento di prova della proprietà del titolo, non modo di acquisto della proprietà . Altri, invece, prendono alla lettera queste norme e considerano il contratto traslativo del titolo come un contratto con effetti obbligatori: il solo consenso, perciò , non produce alcun effetto traslativo; la proprietà del titolo si acquista solo al momento in cui se ne consegue il possesso e, per i titoli di credito all’ordine e nominativi, il suo possesso qualificato. La fattispecie che solleva il problema è quella della doppia alienazione dei titoli di credito, secondo il seguente emblematico modello: A vende a B, per atto scritto, un pacchetto azionario, ma non gli consegna i titoli; successivamente vende il medesimo pacchetto azionario a C, ed a questo consegna i titoli debitamente girati. Nell’imminenza della vendita da A a C, B aveva comunicato a C il proprio precedente acquisto. Se alla fattispecie si applica il principio consensualistico, ne derivano queste conseguenze: a) l’anteriore vendita da A a B aveva trasferito la proprietà dei titoli sulla base del generale principio codificato all’art. 1376; sicche´ C, acquistando successivamente da A, aveva acquistato a non domino; b) C era stato informato del precedente acquisto di B: non può , perciò , invocare a proprio favore l’art. 1994; non può , pur avendo conseguito il possesso qualificato delle azioni, protestarsi acquirente a titolo originario delle stesse, mancando l’estremo della buona fede al momento del conseguimento del possesso, La Cassazione non ha mai prestato adesione alla teoria consensualistica. Ciò che la Cassazione sicuramente esclude è che il contratto traslativo del titolo di credito sia un contratto reale, ossia un contratto che si perfeziona solo con la consegna della cosa. Per il Supremo Collegio il contratto traslativo del titolo di credito è un contratto consensuale, ossia un contratto che si perfeziona con il solo consenso delle parti; ma è un contratto consensuale con effetti obbligatori, non già con effetti reali. Dal contratto deriva l’obbligazione, per l’alienante, di immettere l’acquirente nel possesso qualificato del titolo; ma solo con il conseguimento del possesso qualificato l’acquirente ne acquista la proprietà . L’emblematica fattispecie sopra indicata riceve allora questa diversa soluzione: a) il contratto fra A e B aveva obbligato il primo a consegnare i titoli al secondo, ma non ne aveva trasferito la proprietà; b) C, acquistando successivamente da A, aveva acquistato a domino, e ciò priva di rilevanza, quanto meno agli effetti dell’acquisto della proprietà, il suo stato soggettivo di buona o di mala fede, questo essendo rilevante solo nel caso di acquisto a non domino. Spetterà a B azione verso A per inadempimento contrattuale; si potrà anche discutere se gli spetti azione extracontrattuale verso C per concorso nell’inadempimento; a B non spetta, invece, azione reale verso C, dal momento che B non può vantare la proprietà dei titoli. Bisogna andare alla radice della disparità di vedute in fatto di circolazione del titolo di credito. La funzione del titolo di credito sta nel permettere che il diritto menzionato sul documento circoli, anziche´ secondo la legge di circolazione che gli è propria (cessione del credito, cessione del contratto), secondo la legge di circolazione della cartula quale bene mobile. La chiave di volta di tutta la costruzione giuridica è nell’art. 1994 c.c., che consente l’acquisto a titolo originario della proprietà del documento e, per ciò stesso, del diritto in esso nominato. Per diritto comune un credito o un rapporto di partecipazione non si può acquistare che a titolo derivativo; il titolo di credito ha la virtù di permetterne l’acquisto a titolo originario, poiche´ l’acquisto del diritto deriva autonomamente dalla proprietà del documento. Che anche il diritto menzionato sul documento, e non soltanto la proprietà del documento, si acquisti a titolo originario risulta dall’art. 1993: norma sulla quale si fonda il tradizionale insegnamento secondo il quale il diritto di credito si acquista sempre originariamente e quindi immune da tutti i vizi che possono invalidare gli atti di emissione o di trasmissione del titolo con i precedenti possessori e da tutte le eccezioni relative ai rapporti extracartolari con i medesimi. Al riguardo si deve osservare: a) l’acquisto a titolo originario cui fa riferimento l’art. 1994 non è certo l’occupazione o l’invenzione o l’accessione, ma è il modo d’acquisto di cui agli artt. 1153 e 1155, basato su un valido contratto traslativo, inidoneo a trasferire la proprietà solo perche´ l’alienante non è proprietario; sicche´ l’acquisto della proprietà del titolo di credito, quantunque acquisto a titolo originario, presuppone comunque un valido contratto traslativo; b) le norme degli artt. 2003, comma 1o, 2011, comma 1o, 2022 c.c., che regolano il trasferimento del titolo di credito, o il trasferimento dei diritti inerenti al titolo, fanno certo riferimento all’esecuzione di un contratto traslativo, ma non è per capriccio che essi richiedono la traditio del titolo. La richiedono perche´ l’alienante deve, e qui sta l’essenza ultima del titolo di credito, mettere l’accipiens nella condizione di effettuare l’acquisto originario del titolo e, con esso, l’acquisto del diritto ex titulo come diritto autonomo. Ecco perche´ il contratto consensuale di trasferimento del titolo ha, come ritiene la Cassazione, efficacia solo obbligatoria: esso obbliga l’alienante alla traditio, dalla quale solo deriva l’acquisto originario, del titolo. Se ne trova conferma all’art. 2015, relativo all’ipotesi in cui titoli di credito all’ordine si trasferiscano da un soggetto ad un altro con mezzo diverso dalla girata; ad esempio, le cambiali già in portafoglio al defunto, che per successione si trasmettono in proprietà all’erede. Ev la cosiddetta circolazione impropria; l’acquisto della proprietà del titolo, in tal caso, non produce l’effetto proprio della circolazione dei titoli di credito, bensì quello della cessione dei crediti, con la conseguente opponibilità di tutte le eccezioni relative al precedente titolare. Qui, anche se si è conseguito il possesso del titolo, non si è però conseguito il suo possesso qualificato; e ciò conferma il nesso fra l’art. 1994 e l’art. 1993, fra l’acquisto della proprietà a titolo originario del documento e l’acquisto del diritto in esso menzionato come diritto autonomo. La conclusione raggiunta vale per i titoli di credito astratti (v.) come per i titoli di credito causali (v.). Il punto è che anche i titoli di credito causali sono sottoposti alla regola dell’art. 1993. Per le azioni di società , in particolare, è certo da escludere che la società emittente possa, all’azionista che esige ad esempio il pagamento del dividendo, opporre in compensazione il credito da essa vantato nei confronti del suo dante causa. Ev vero che nei titoli di credito causali, privi del carattere della letteralità , l’art. 1993 risulta avere più ridotto campo d’applicazione: ma è vero pure, come l’esempio ora prospettato mette in evidenza, che la sua applicazione non è affatto esclusa. Torniamo ora alla emblematica fattispecie dalla quale si sono prese le mosse. Non si potrà dire che C, consapevole del precedente contratto di vendita da A a B, non fosse in buona fede al momento dell’acquisto e non potesse giovarsi dell’art. 1994. La mala fede, quale coscienza di ledere l’altrui diritto (art. 1174), va qui intesa quale coscienza di ledere l’altrui diritto di proprietà. Ev invece irrilevante la coscienza di ledere l’altrui diritto di credito, quale era il diritto (noto a C) che B aveva conseguito nei confronti di A. Ci si potrà solo domandare se questa consapevolezza di ledere l’altrui diritto di credito non integri gli estremi della tutela aquiliana del credito e non esponga C ad un’azione di danni di B, come ha ritenuto la Cassazione per il caso di doppia alienazione immobiliare: Tizio aveva promesso in vendita un immobile a Caio e, prima del definitivo, lo aveva venduto a Sempronio, consapevole della precedente promessa di vendita, il quale si era affrettato a trascrivere l’acquisto. Il Supremo Collegio ha condannato Sempronio a risarcire il danno subito da Caio, ravvisando nel suo comportamento gli estremi del concorso nell’inadempimento contrattuale di Tizio.

usucapione di titoli di credito: i titoli di credito, come tutte le cose mobili, si acquistano per usucapione (v.) quando mancano i presupposti per un acquisto immediato all’atto del conseguimento del possesso. La giurisprudenza ha ammesso l’acquisto per usucapione di un titolo di credito nominativo.

vendita a termine dei titoli di credito: v. contratti di borsa, titoli di credito a termine.


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