Sono  documenti in forza  dei quali  i diritti  in essi menzionati possono circolare  secondo  le norme  relative  alla  circolazione  dei beni  mobili  (v. beni,  titoli di credito mobili).  Per  indicare  la necessaria  connessione tra  il documento e il diritto,  si dice  che il secondo  è  incorporato nel primo,  consentendo così la circolazione  del diritto  insieme  al documento. Nei titoli di credito astratti (v.) il diritto rappresentato dal titolo  è  solo  quello  in esso  menzionato e i vincoli sul diritto  (pegno,  sequestro, pignoramento) hanno  efficacia  solo  se risultano dal titolo  (art.  1997 c.c.) (c.d.  principio  della  letteralità ). I titoli di credito più  diffusi  sono quelli  in cui il documento menziona un  diritto  di credito  e, in particolare, il diritto  di pagamento di una  somma  di danaro. Talvolta,  però , i titoli di credito rappresentano una  più  complessa  situazione giuridica,  come  la qualità  di socio  (v. azioni  di società ). Altri  titoli,  c.d. titoli  rappresentativi di merci, rappresentano il diritto  di credito  alla  consegna  delle  merci  in essi indicate, come  la fede  di deposito  (v.) o un  diritto  di pegno  su merci,  come  la nota di pegno  (v. nota,  titoli di credito di pegno).  In  tali  casi, il credito  circola  secondo  le più rapide  e sicure  norme  della  circolazione  dei beni  mobili,  anziche´  secondo  le più  complesse  norme  relative  alla  cessione  dei crediti:  la titolarità  del diritto si acquista  con  l’acquisto  della  proprietà  del documento; la proprietà  del documento, a sua  volta,  può  essere  acquistata, oltre  che a titolo  derivativo, anche  a titolo  originario con  il possesso  di buona  fede.  Ne  consegue  che il debitore può  opporre al possessore  del titolo:  a) le eccezioni  a questo personali;  b)  le eccezioni  reali;  opponibili  dal debitore a qualsiasi possessore, come  le eccezioni  di forma,  quelle  che escludono la provenienza  del titolo  dalla  persona del debitore e quelle  che riguardano la mancanza delle  condizioni  per  l’esercizio  dell’azione.  Il debitore può  opporre al possessore  di un  titolo  di credito  solo  le eccezioni  fondate  sul contesto letterale del titolo,  il debitore può  opporre al possessore  del titolo  di credito  le eccezioni  fondate  sui rapporti personali  con  i precedenti possessori  solo  se, nell’acquistare il titolo,  il possessore  ha  agito intenzionalmente a danno  del debitore (art.  1993 c.c.). Si ritiene comunemente che la circolazione  del documento attuerebbe, per  i titoli di credito, un fenomeno di astrazione dalla  causa  che va oltre  l’astrazione  meramente processuale e sarebbe vera  e propria astrazione materiale della  causa,  che non  ammette la prova  contraria (v. causa). Valga  un  esempio  relativo  alla cambiale;  il debitore ha  emesso  il titolo  a fronte  della  obbligazione di pagare  il prezzo  di una  compravendita; ma il contratto di compravendita è nullo.  Al  portatore del titolo,  che lo abbia  ricevuto  per  girata  dal primo prenditore (dal  venditore, nel nostro  esempio), il debitore non  può  opporre la nullità  della  vendita  dalla  quale  trae  origine  l’obbligazione  e, quindi,  la mancanza di causa.  Ma  il fenomeno di astrazione della  causa  si verifica  solo per  effetto  della  circolazione  del titolo;  al primo  prenditore il debitore può ben  opporre, trattandosi di eccezione  a lui personale (art.  1993), la mancanza di causa  nella  emissione  del titolo  (nell’esempio, la nullità  del contratto che ha  dato  luogo  all’emissione  della  cambiale).  Ci si può  perciò domandare se la peculiarità  del titolo  di credito  stia nell’eccezionale ammissione  di una  promessa astratta o non  piuttosto nel fatto  che il titolo circola  secondo  la legge di circolazione  dei beni  mobili  (art.  1994) e che  l’avente  causa  del destinatario della  promessa acquista  a titolo  originario la proprietà  del documento e, con  essa, la titolarità  del credito.  A  ben guardare, la promessa cambiaria è  promessa di pagamento a persona determinata, non  già  promessa rivolta  a chiunque  si renda  possessore  del  titolo.  Il terzo  possessore  non  è  destinatario della  promessa, bensì  avente  causa  del promissario, ed  appare incongruo riferire  ad  un  carattere della promessa (qualificandola come  materialmente astratta nei confronti  del terzo  possessore) un  effetto  giuridico  che deriva  invece  dalla  peculiare circolazione  del titolo.  L’eccezione  non  è  tale  rispetto  al principio  di causalità , ma piuttosto rispetto  alle  norme  regolatrici  della  cessione  dei crediti,  qui  resi  suscettibili  di acquisto  a titolo  originario.  Insomma, il terzo possessore  non  esige  dal debitore cambiario l’adempimento di una promessa, ma esercita  un  diritto  da  altri  creato  e da  lui acquistato a titolo originario;  titolo  che lo rende  immune  da  ogni  eccezione  che il promittente avrebbe potuto opporre al promissario. Il che vale  per  ogni  dichiarazione cartolare, inclusa  l’accettazione della  cambiale  tratta (v.).  Questa può circolare  anche  prima  dell’accettazione del trattario; ciascuno  dei successivi giratari  del titolo  non  ancora  accettato si presenta come  nuncius  del traente, latore  dell’ordine emesso  da  questo.  Quando il trattario accetta  la cambiale,  egli emette una  dichiarazione che è  promessa di pagamento al traente, e i successivi prenditori del titolo  non  chiederanno al trattario accettante l’adempimento di una  promessa in incertam personam, ma si presenteranno quali  acquirenti a titolo  ordinario del credito  ex promissa che, con  l’accettazione, il trattario ha  attribuito al traente. In  conclusione:  la  dichiarazione cartolare è  sì  una  dichiarazione unilaterale, ma è  dichiarazione unilaterale solo  processualmente astratta, in nulla  diversa,  in quanto dichiarazione unilaterale, dalla  promessa di pagamento regolata dall’art.  1988 (v. promessa, titoli di credito di pagamento e ricognizione  di debito). Ciò che suscita  le false apparenze di una  dichiarazione materialmente astratta è la disciplina  della  circolazione  del credito  ex promissa,  il quale  circola secondo  la legge di circolazione  delle  cose  mobili  (della  cartula  in quanto cosa  mobile),  che rende  possibile  l’acquisto  a titolo  originario del documento e, con  questo,  del diritto  in esso  menzionato.  
 titoli di credito all’ordine:  sono  i titoli di credito il cui possessore  è  legittimato all’esercizio  del diritto in esso  menzionato sulla base  di una  serie  continua di girate  (art.  2008 c.c.). In  altre  parole  nel titolo  deve  comparire una  serie  di girate  in cui il giratario della  girata  precedente deve  essere  il girante  della  girata successiva,  e l’ultimo  giratario deve  essere  il possessore  del titolo.  Sono  titoli di credito titoli di credito la cambiale  tratta (v.),  il pagherò  cambiario  (v.),  l’assegno bancario  (v.).  V. girata.  
 titoli di credito al portatore:  sono  i titoli di credito il cui possessore  è  legittimato all’esercizio  del diritto  in esso  menzionato in base  alla  sola presentazione del titolo  al debitore  (artt.  1993 e 2003, comma  2o, c.c.). I titoli di credito titoli di credito circolano  con  il semplice trasferimento del possesso  del titolo.  Sono  titoli di credito titoli di credito i titoli  emessi  in serie:  i titoli del debito  pubblico  (v.),  le azioni  di società  (v.),  le obbligazioni di società (v.).   
 ammortamento dei titoli di credito:  v. ammortamento, titoli di credito dei titoli di credito. 
 titoli di credito astratti:  sono  i titoli di credito che non  menzionano la causa (v.) che ha  dato  luogo  alla  loro  emissione.  L’emissione  di un  titolo  di credito  astratto dà  vita  al diritto cartolare (v. diritto, titoli di credito cartolare), diritto  ulteriore rispetto  a quello  già  sorto dal rapporto causale,  sottostante all’emissione  del titolo.  Fra  i due  diritti sussiste  questo  rapporto: a) finche´  può  essere  esercitato il diritto  cartolare, resta  sospeso  l’esercizio  del diritto  sottostante; b)  il soddisfacimento del diritto  cartolare estingue  automaticamente il diritto  sottostante. La  mancata menzione della  causa  sul titolo  importa che il possessore  del titolo  può esercitare solo  il diritto  cartolare e il debitore può  opporgli  solo  eccezioni fondate  su tale  diritto.  Tale  particolarità  dei  titoli di credito titoli di credito è  definita  come  letteralità: il possessore  può  farlo  valere  solo  secondo  il suo tenore letterale, senza riferimento a elementi o circostanze non  risultanti dal titolo;  il debitore, a sua  volta,  può  opporre al possessore  solo  le eccezioni  fondate  sul contesto letterale del titolo.  Sono  titoli di credito titoli di credito la cambiale  tratta (v.),  il pagherò  cambiario (v.),  l’assegno bancario  (v.),  l’assegno circolare (v.) ecc..  
 titoli di credito atipici:  sono  i titoli di credito creati  dall’autonomia privata,  fuori  dei casi previsti  dalla legge, come  ad  esempio  i certificati  immobiliari  (v. certificato, titoli di credito immobiliare). L’emissione  di detti  titoli di credito è  subordinata al rispetto  delle prescrizioni  dettate dalla  Banca  d’Italia  ai fini del controllo dei flussi finanziari  (art.  11 l. n. 77 del 1983). La  libertà  di emissione  di titoli di credito titoli di credito è  limitata dall’art.  2004 c.c., per  il quale  titoli di credito recanti  l’obbligazione  di pagare  una  somma di danaro non  possono  essere  emessi  fuori  dei casi previsti  dalla  legge.  
 titoli di credito a tradizione documentata:  sono  i titoli di credito all’ordine (v.) e i titoli di credito nominativi  (v.) la cui circolazione, da  un  possessore  all’altro,  è  documentata sul titolo  e, nel  caso  dei titoli di credito nominativi, anche  sul registro  dell’emittente. Non  esiste  alcuna documentazione, invece,  della  circolazione  dei titoli  al portatore: tale circolazione  è  libera.   
 azioni come titoli di credito causali:  v. azioni  di società , titoli di credito come  titoli di credito causali. 
 titoli di credito cambiari:  sono  titoli di credito titoli di credito la cambiale  tratta (v.),  il pagherò  cambiario  (v.), l’assegno bancario  (v.) e l’ assegno circolare (v.).  Essi  sono  titoli  all’ordine astratti  e sono  sottoposti ad  una  disciplina  in larga  misura  comune,  emanata in esecuzione di convenzioni  internazionali stipulate a Ginevra per l’attuazione di un  diritto  cambiario internazionalmente uniforme.  
 titoli di credito causali:  sono  titoli di credito titoli di credito i titoli  che menzionano il rapporto causale  che ha  dato luogo  all’emissione  del titolo,  e pertanto si contrappongono ai titoli di credito astratti (v.). Essi  non  danno  luogo  ad  un  diritto  cartolare ulteriore a quello  causale:  il titolo  incorpora lo stesso  diritto  causale  e il debitore può  opporre la mancanza del rapporto sottostante all’emissione  del titolo,  oltre  che al primo  prenditore, a tutti  i successivi possessori.  Nei  titoli di credito titoli di credito manca  il requisito della  letteralità : il debitore può  opporre a tutti  i successivi possessori,  oltre alle  eccezioni  basate  sul contenuto letterale del titolo,  anche  quelle  basate sul  contratto sottostante all’emissione  del titolo  stesso.  Sono  titoli di credito titoli di credito le azioni  di società  (v.),  le obbligazioni di società  (v.),  i titoli del debito  pubblico  (v.),  la fede  di deposito  (v.) e la nota  di pegno  (v. nota,  titoli di credito di pegno).   
 circolazione  dei titoli di credito:  v. titoli di credito; girata; titoli di credito al portatore; titoli di credito nominativi. 
 diritto cartolare nei titoli di credito:  v. diritto, titoli di credito cartolare. 
 eccezioni  opponibili ai possessori dei titoli di credito:  v. titoli di credito astratti; titoli di credito causali. 
 girata dei titoli di credito:  v. girata.  
 titoli di credito impropri:  sono  titoli di credito titoli di credito quei  documenti che non  determinano l’acquisto  di un diritto  a titolo  originario,  ma consentono solo  il trasferimento del diritto  in essi menzionato esonerando il cessionario dall’onere di notificare il trasferimento al debitore ceduto  (art.  2002 c.c.). A  differenza dei titoli di credito, i titoli di credito titoli di credito non  trasferiscono un  diritto  cartolare (v. diritto, titoli di credito cartolare) autonomo, ma realizzano  una  ordinaria cessione  del credito,  per  cui il cessionario è esposto  a tutte  le eccezioni  opponibili  al precedente portatore. Essi  servono solo  a facilitare  il procedimento di cessione,  sostituendo il trasferimento del titolo  alla  notificazione al debitore: il possesso  del titolo,  infatti,  legittima  il cessionario a ricevere  la prestazione dal debitore ceduto.  A  differenza dei documenti di legittimazione (v. documenti, titoli di credito di legittimazione), il possesso dei titoli di credito titoli di credito è  condizione non  solo  sufficiente,  ma anche  necessaria  per l’esercizio  del diritto;  i titoli di credito titoli di credito circolano  di solito  all’ordine  (v. titoli di credito all’ordine). Rientra fra  i titoli di credito titoli di credito la polizza  di assicurazione (v. polizza, titoli di credito di assicurazione).  
 titoli di credito in amministrazione:  v. deposito,  titoli di credito di titoli in amministrazione. 
 legittimazione  all’esercizio del diritto menzionato  nei titoli di credito:  v. legittimazione,  titoli di credito attiva. 
 letteralità  dei titoli di credito astratti:  v. titoli di credito astratti. 
 titoli di credito nominativi:  sono  i titoli di credito il cui possessore  è  legittimato all’esercizio  del diritto in esso  menzionato grazie  all’intestazione a suo favore  contenuta nel titolo e nel registro  dell’emittente (art.  2021 c.c.). Il trasferimento dei  titoli di credito titoli di credito avviene nei seguenti  modi:  a) mediante annotazione, da  parte  dell’emittente, del nome  dell’acquirente del titolo  sul titolo  stesso  e nel registro  (art.  2022  c.c.).; b)  mediante rilascio,  da  parte  dell’emittente, di un  nuovo  titolo intestato all’acquirente e successiva  annotazione del rilascio  nel registro (art.  2022 c.c.); c) mediante girata  in pieno  (v. girata, titoli di credito in pieno)  del titolo, autenticata da  un notaio  (v.) o da  un  agente  di cambio  (v. agente, titoli di credito di cambio);  il giratario del titolo,  che se ne  dimostri  possessore  in base  ad  una serie  continua di girate,  ha  il diritto  di ottenere l’annotazione del trasferimento nel registro  dell’emittente (art.  2023 c.c.). In  quest’ultimo caso,  la girata  non  vale, di per  se´  sola, ad  ottenere la legittimazione: il giratario del titolo  è  investito  della  piena  legittimazione solo  a seguito dell’iscrizione  nel registro  dell’emittente (art.  2023, comma  3o  c.c.). Sono  titoli di credito titoli di credito le azioni  di società  (v.) e i titoli del debito  pubblico  (v.),  nonche´,  in generale,  i titoli  c.d. di serie,  cioè  i titoli  che vengono  emessi  in gran numero da  un  unico  emittente.  
 titoli di credito nominativi al portatore:  sono  i titoli di credito che recano  intestato il nome  del prenditore, ma sono  destinati a circolare  al portatore (v. titoli di credito al portatore)  in forza  della  clausola  al portatore menzionata sul titolo.   
 pegno  di titoli di credito:  v. pegno,  titoli di credito di titoli di credito. 
 possesso  di buona fede  dei titoli di credito:  v. titoli di credito. 
 possesso  qualificato dei titoli di credito:  v. girata; titoli di credito nominativi;  legittimazione,  titoli di credito attiva. 
 titoli di credito rappresentativi di merci:  v. fede  di deposito;  nota,  titoli di credito di pegno; polizza, titoli di credito di carico; lettera, titoli di credito di vettura. 
 titolarità  del diritto menzionato  nei titoli di credito:  v. legittimazione,  titoli di credito attiva. 
 trasferimento dei titoli di credito:  le norme  che regolano il titoli di credito titoli di credito sollevano  un  problema che tuttora divide  dottrina e giurisprudenza; secondo  alcune  di queste  norme  si parla  impropriamente di titoli di credito titoli di credito; si deve,  piuttosto, parlare di attribuzione della  legittimazione, giacche´  il titolo  di credito  è  un  bene mobile  e, come  ogni  bene,  si può  acquistare a titolo  originario  o a titolo derivativo (art.  922 c.c.). Nel  secondo  caso  si trasferisce, al pari  di ogni altro  bene,  nei modi  di cui all’art.  1376 c.c., non  occorre,  per  trasferire la proprietà , la consegna  del titolo;  vale  il principio  secondo  il quale  la proprietà  si trasmette per  effetto  del consenso  delle  parti  legittimamente manifestato. Il possesso  del titolo  al portatore e il possesso  qualificato  degli altri  titoli di credito servono  solo  ai fini della  legittimazione all’esercizio  del diritto:  sono elemento di prova  della  proprietà  del titolo,  non  modo  di acquisto  della proprietà . Altri,  invece,  prendono alla  lettera queste  norme  e considerano il contratto traslativo  del titolo  come  un  contratto con  effetti  obbligatori: il solo consenso,  perciò , non  produce alcun  effetto  traslativo;  la proprietà  del titolo  si acquista  solo  al momento in cui se ne  consegue  il possesso  e, per  i titoli di credito all’ordine  e nominativi, il suo possesso  qualificato. La  fattispecie  che solleva  il problema è  quella  della  doppia  alienazione dei titoli di credito, secondo  il seguente emblematico modello:  A  vende  a B, per  atto  scritto,  un  pacchetto azionario, ma non  gli consegna  i titoli;  successivamente vende  il medesimo pacchetto azionario  a C, ed  a questo  consegna  i titoli  debitamente  girati. Nell’imminenza della  vendita  da  A  a C, B aveva  comunicato a C il proprio precedente acquisto.  Se alla  fattispecie  si applica  il principio consensualistico,  ne  derivano queste  conseguenze: a) l’anteriore vendita  da A a B aveva  trasferito la proprietà  dei titoli  sulla base  del generale principio codificato  all’art.  1376; sicche´  C, acquistando successivamente da  A,  aveva  acquistato a non  domino;  b)  C era  stato  informato del precedente acquisto  di B: non  può , perciò , invocare  a proprio favore  l’art. 1994; non può , pur  avendo  conseguito il possesso  qualificato  delle  azioni,  protestarsi acquirente a titolo  originario delle  stesse,  mancando l’estremo  della  buona fede  al momento del conseguimento del possesso,  La  Cassazione non  ha mai  prestato adesione alla  teoria  consensualistica. Ciò  che la Cassazione sicuramente esclude  è  che il contratto traslativo  del titolo  di credito  sia un contratto reale,  ossia  un  contratto che si perfeziona solo  con  la consegna della  cosa.  Per  il Supremo Collegio  il contratto traslativo  del titolo  di credito è  un  contratto consensuale, ossia  un  contratto che si perfeziona con il solo  consenso  delle  parti;  ma è  un  contratto consensuale con  effetti obbligatori, non  già  con  effetti  reali.  Dal  contratto deriva  l’obbligazione, per l’alienante, di immettere l’acquirente nel possesso  qualificato  del titolo;  ma solo  con  il conseguimento del possesso  qualificato  l’acquirente ne  acquista la proprietà . L’emblematica fattispecie  sopra  indicata  riceve  allora  questa diversa  soluzione:  a) il contratto fra  A  e B aveva  obbligato il primo  a consegnare i titoli  al secondo,  ma non  ne  aveva  trasferito la proprietà;  b) C, acquistando successivamente da  A,  aveva  acquistato a domino,  e ciò priva  di rilevanza,  quanto meno  agli effetti  dell’acquisto della  proprietà,  il suo stato  soggettivo  di buona  o di mala  fede,  questo  essendo  rilevante solo nel caso  di acquisto  a non  domino.  Spetterà  a B azione  verso  A  per inadempimento contrattuale; si potrà  anche  discutere se gli spetti  azione extracontrattuale verso  C per  concorso  nell’inadempimento;  a B non  spetta, invece,  azione  reale  verso  C, dal momento che B non  può  vantare la  proprietà  dei titoli.  Bisogna  andare alla  radice  della  disparità  di vedute  in fatto  di circolazione  del titolo  di credito.  La  funzione  del titolo  di credito sta  nel permettere che il diritto  menzionato sul documento circoli, anziche´ secondo  la legge di circolazione  che gli è  propria (cessione  del credito, cessione  del contratto), secondo  la legge di circolazione  della  cartula  quale bene  mobile.  La  chiave  di volta  di tutta  la costruzione giuridica  è  nell’art. 1994 c.c., che consente l’acquisto  a titolo  originario della  proprietà  del documento e, per  ciò  stesso,  del diritto  in esso  nominato. Per  diritto comune  un  credito  o un  rapporto di partecipazione non  si può  acquistare che a titolo  derivativo;  il titolo  di credito  ha  la virtù  di permetterne l’acquisto  a titolo  originario,  poiche´  l’acquisto  del diritto  deriva autonomamente dalla  proprietà  del documento. Che  anche  il diritto menzionato sul documento, e non  soltanto la proprietà  del documento, si acquisti  a titolo  originario risulta  dall’art.  1993: norma  sulla quale  si fonda il tradizionale insegnamento secondo  il quale  il diritto  di credito  si acquista sempre  originariamente e quindi  immune  da  tutti  i vizi che possono invalidare gli atti  di emissione  o di trasmissione del titolo  con  i precedenti possessori  e da  tutte  le eccezioni  relative  ai rapporti extracartolari con  i medesimi.  Al  riguardo si deve  osservare:  a) l’acquisto  a titolo  originario cui fa riferimento l’art. 1994 non  è  certo  l’occupazione  o l’invenzione  o l’accessione,  ma è  il modo  d’acquisto  di cui agli artt.  1153 e 1155, basato  su un  valido  contratto traslativo, inidoneo a trasferire la proprietà  solo  perche´ l’alienante  non  è  proprietario; sicche´  l’acquisto  della  proprietà  del titolo  di credito,  quantunque acquisto  a titolo  originario,  presuppone comunque un   valido  contratto traslativo;  b)  le norme  degli  artt.  2003, comma  1o, 2011, comma  1o, 2022 c.c., che regolano il trasferimento del titolo  di credito,  o il trasferimento dei diritti  inerenti al titolo,  fanno  certo  riferimento all’esecuzione  di un  contratto traslativo, ma non  è  per  capriccio  che essi richiedono la traditio del titolo.  La  richiedono perche´  l’alienante  deve,  e qui  sta  l’essenza  ultima  del titolo  di credito,  mettere l’accipiens  nella condizione di effettuare l’acquisto  originario del titolo  e, con  esso, l’acquisto  del diritto  ex titulo  come  diritto  autonomo. Ecco  perche´  il contratto consensuale di trasferimento del titolo  ha,  come  ritiene  la Cassazione,  efficacia  solo  obbligatoria: esso  obbliga  l’alienante  alla  traditio, dalla  quale  solo  deriva  l’acquisto  originario,  del titolo.  Se ne  trova conferma  all’art.  2015, relativo  all’ipotesi  in cui titoli di credito all’ordine  si trasferiscano da  un  soggetto  ad  un  altro  con  mezzo  diverso  dalla  girata;  ad  esempio,  le cambiali  già  in portafoglio al defunto,  che per  successione  si trasmettono  in proprietà  all’erede.  Ev  la cosiddetta circolazione  impropria; l’acquisto  della proprietà  del titolo,  in tal  caso,  non  produce l’effetto  proprio della  circolazione  dei titoli di credito, bensì  quello  della  cessione  dei crediti,  con  la  conseguente opponibilità  di tutte  le eccezioni  relative  al precedente titolare. Qui,  anche  se si è  conseguito il possesso  del titolo,  non  si è  però conseguito il suo possesso  qualificato;  e ciò  conferma il nesso  fra l’art. 1994 e l’art. 1993, fra l’acquisto  della  proprietà  a titolo  originario del documento e l’acquisto  del diritto  in esso  menzionato come  diritto  autonomo. La conclusione  raggiunta vale  per  i titoli di credito astratti (v.) come  per  i titoli di credito causali (v.).  Il punto  è  che anche  i titoli di credito causali  sono  sottoposti alla  regola  dell’art.  1993. Per  le azioni  di società , in particolare, è  certo  da  escludere che la società emittente possa,  all’azionista  che esige  ad  esempio  il pagamento del dividendo,  opporre in compensazione il credito  da  essa  vantato nei confronti  del suo dante  causa.  Ev  vero  che nei titoli di credito causali,  privi del carattere della  letteralità , l’art. 1993 risulta  avere  più  ridotto campo  d’applicazione: ma è  vero  pure,  come  l’esempio  ora  prospettato mette  in evidenza,  che la sua  applicazione non  è  affatto  esclusa.  Torniamo ora  alla  emblematica fattispecie  dalla  quale  si sono  prese  le mosse.  Non  si potrà  dire  che C, consapevole del precedente contratto di vendita  da  A  a B, non  fosse  in buona  fede  al momento dell’acquisto e non  potesse  giovarsi  dell’art.  1994. La  mala  fede,  quale  coscienza  di ledere  l’altrui  diritto  (art.  1174), va qui intesa  quale  coscienza  di ledere  l’altrui  diritto  di proprietà.  Ev  invece irrilevante la coscienza  di ledere  l’altrui  diritto  di credito,  quale  era  il diritto  (noto  a C)  che B aveva  conseguito nei confronti  di A.  Ci si potrà solo  domandare se questa  consapevolezza di ledere  l’altrui  diritto  di credito non  integri  gli estremi  della  tutela  aquiliana  del credito  e non  esponga  C ad un’azione  di danni  di B, come  ha  ritenuto la Cassazione per  il caso  di doppia  alienazione immobiliare: Tizio  aveva  promesso in vendita  un immobile a Caio  e, prima  del definitivo,  lo aveva  venduto a Sempronio, consapevole della  precedente promessa di vendita,  il quale  si era  affrettato a trascrivere l’acquisto.  Il Supremo Collegio  ha  condannato Sempronio a risarcire  il danno  subito  da  Caio,  ravvisando nel suo comportamento gli estremi  del concorso  nell’inadempimento contrattuale di Tizio.  
 usucapione di titoli di credito:  i titoli di credito, come  tutte  le cose  mobili,  si acquistano per  usucapione  (v.) quando mancano i presupposti per  un  acquisto  immediato all’atto  del conseguimento del possesso.  La  giurisprudenza ha  ammesso  l’acquisto  per usucapione di un  titolo  di credito  nominativo.  
 vendita a termine dei titoli di credito:  v. contratti  di borsa, titoli di credito a termine. 		
			
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