Enciclopedia giuridica

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Inadempimento



azione di risoluzione per inadempimento: v. risoluzione del contratto, inadempimento per inadempimento.

inadempimento contributivo: l’inadempimento integra, per il datore di lavoro una ipotesi di responsabilità di natura contrattuale. Tale responsabilità per inadempimento, secondo la prevalente giurisprudenza, si determina non soltanto al momento dell’inadempimento ma al momento in cui l’ente previdenziale rifiuti la prestazione per difetto contributivo. Conseguentemente il termine iniziale di prescrizione decorrerà dal momento del rifiuto della prestazione previdenziale opposto dall’istituto previdenziale con provvedimento definitivo. Il credito aziendale che il lavoratore vanta nei confronti del proprio datore di lavoro gode di un privilegio generale su tutti i beni mobili del datore di lavoro stesso (art. 2751 bis n. 1 c.c.) (v. privilegi generali). L’inadempimento è stato inoltre oggetto di depenalizzazione in virtù della l. 24 novembre 1981, n. 689, che ha convertito i reati previsti nel settore assicurativoinadempimentoprevidenziale in illeciti amministrativi.

danno per inadempimento: v. inadempimento dell’obbligazione; responsabilità , inadempimento contrattuale; risarcimento del danno, inadempimento per inadempimento.

inadempimento dei trattati internazionali: causa di estinzione di un accordo internazionale in base al principio generale inadimplenti non est adimplendum. La Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, all’art. 60 dispone che la violazione sostanziale di un trattato bilaterale da parte di uno dei contraenti autorizza l’altra parte ad invocare la violazione come motivo per porre fine al trattato o per sospendere la sua applicazione, in tutto od in parte, fatti salvi i trattati di carattere umanitario e le disposizioni che escludono qualsiasi forma di rappresaglia nei confronti delle persone protette da siffatti trattati.

inadempimento delle obbligazioni accessorie: v. risoluzione del contratto, inadempimento per inadempimento.

inadempimento delle obbligazioni principali: v. risoluzione del contratto, inadempimento per inadempimento.

inadempimento dell’obbligazione: il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la esegue esattamente, ossia nei modi, nel tempo, nel luogo prescritti dalle varie norme che regolano l’adempimento dell’obbligazione (v. adempimento, inadempimento dell’obbligazione). Questo è un primo, fondamentale, principio posto dal c.c.; un principio che fa dell’inadempimento un fatto oggettivo: il fatto, oggettivamente considerato, della mancata o della inesatta esecuzione della prestazione. Al prodursi del fatto oggettivo dell’inadempimento consegue la responsabilità del debitore: egli deve risarcire il danno che il suo inadempimento abbia cagionato al creditore. Con questo principio fondamentale concorre, tuttavia, un altro principio: quello per il quale il debitore è ammesso a provare che la mancata esecuzione della prestazione è stata determinata da impossibilità sopravvenuta della prestazione (v.), e che questa sopravvenuta impossibilità è derivata da causa a lui non imputabile. I principi sono fusi dal c.c. in un’unica norma, quella dell’art. 1218: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. A questa norma fa riscontro quella dell’art. 1256 c.c.: l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Il favore per il creditore è , dunque, evidente: egli può pretendere dal debitore il risarcimento del danno per inadempimento in base al solo fatto, oggettivo, della mancata o inesatta esecuzione della prestazione. Il debitore, invece, può liberarsi da responsabilità solo provando che l’obbligazione si è estinta per sopravvenuta impossibilità della prestazione, dovuta a causa a lui non imputabile, ossia offrendo una duplice prova: 1) deve provare che la prestazione da lui dovuta è diventata impossibile; e l’impossibilità della prestazione che libera il debitore deve essere una impossibilità oggettiva, non già soggettiva; impossibilità della prestazione in se´ , diventata ineseguibile da parte di qualsiasi debitore, non impossibilità di eseguirla per quel dato debitore. L’impossibilità deve essere oggettiva, ma non anche assoluta: non deve, cioè , essere intesa nel senso naturalistico dell’espressione, come un impedimento all’esecuzione della prestazione che non possa in alcun modo essere vinto da forze umane. La si deve, invece, intendere in senso economico, nel rapporto fra mezzi e fini: l’impossibilità è relativa alla specie di obbligazione entro la quale la prestazione è dedotta; la prestazione è impossibile quando l’impedimento alla sua esecuzione non può essere vinto con l’impegno esigibile del debitore in quella data specie di obbligazione; 2) una volta data la prova della sopraggiunta impossibilità della prestazione, il debitore non è ancora liberato; deve, ulteriormente, provare che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione è dipesa da causa a lui non imputabile. Questa ulteriore prova è molto ardua: non basta al debitore provare di essersi comportato con la diligenza del buon padre di famiglia (v. diligenza, inadempimento del buon padre di famiglia); egli deve indicare la specifica causa che ha reso impossibile la prestazione; deve, quindi, provare che questa non gli è imputabile, e per causa non imputabile si intende, in generale, ogni evento che non fosse prevedibile ed evitabile da parte del debitore o, se questi si è avvalso, nell’adempimento, dell’opera di terzi, che non fosse prevedibile ed evitabile da parte dei suoi ausiliari (v. ausiliari, responsabilità per fatto degli inadempimento) (art. 1228 c.c.). L’evento imprevedibile e inevitabile, che il debitore deve provare per ottenere la propria liberazione, è il caso fortuito (v.), che corrisponde al concetto comune di fatalità (un terremoto, una tempesta in mare, una valanga, una frana ecc.), o la forza maggiore (v.), che indica una forza alla quale non si può resistere: una forza della natura (il vento, l’urto delle onde del mare ecc.) o una forza umana, come il fatto del terzo o come il fatto dello stesso creditore o, infine, come il provvedimento della pubblica autorità (cosiddetto factum principis). Neppure i concetti di caso fortuito e di forza maggiore vanno intesi in senso naturalistico: essi indicano gli eventi che, in rapporto alla prestazione dedotta in quella data obbligazione, rivelano i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità . Il fatto del terzo, che abbia reso impossibile la prestazione, non vale, in linea di principio, a liberare il debitore, che è esonerato da responsabilità solo se il fatto era imprevedibile ed inevitabile: perciò l’affondamento della nave del vettore ad opera di un’altra nave che l’abbia speronata non esime il vettore da responsabilità per la perdita del carico, se la sua nave non disponeva delle apparecchiature necessarie per prevenire la collisione. Lo stesso factum principis, come il divieto posto dall’autorità all’esecuzione della prestazione (diniego delle necessarie autorizzazioni amministrative alla realizzazione dell’opera o allo svolgimento dell’attività in cui la prestazione consiste), vale quale forza maggiore, che libera il debitore, solo se affatto inevitabile e insuperabile da parte dell’obbligato, il quale non è liberato se il diniego dell’autorità era evitabile (realizzando l’opera secondo le prescrizioni amministrative) o era superabile (esperendo gli opportuni ricorsi avverso il provvedimento illegittimo). Su questo terreno si contrappongono interpretazioni cosiddette oggettivistiche, fedeli alla lettera dell’art. 1218 c.c., e interpretazioni soggettivistiche, che non concepiscono l’inadempimento se non come inadempimento colposo e, in ossequio alla tradizione, ritengono che fondamento della responsabilità per inadempimento non possa essere che la colpa del debitore. Ma il contrasto è , specie in giurisprudenza, molto meno esteso di quanto possa sembrare. Quando si afferma, come spesso afferma anche la giurisprudenza, che l’art. 1218 c.c. introduce solo una presunzione (v.) di colpa del debitore, si enuncia una premessa che solo raramente viene portata alla logica conseguenza che il debitore possa vincere questa presunzione dando la prova, quale assenza di colpa, della propria diligenza (v. diligenza, inadempimento del buon padre di famiglia); si ritiene il più delle volte, che una simile prova sia inidonea a liberare il debitore, dal quale si esige la prova della specifica causa, estranea alla sua sfera di controllo, che ha impedito l’inadempimento. Sicche´ il concetto di presunzione di colpa non appare usato qui nel senso tecnico dell’art. 2727 c.c.: finisce con l’essere null’altro che un omaggio, puramente nominale, all’antico dogma secondo il quale non può esserci responsabilità senza colpa.

inadempimento dell’obbligazione di contrarre: la violazione dell’obbligazione di concludere un contratto è , in linea di principio, inadempimento per il fatto in se´ della mancata espressione del consenso contrattuale dovuto. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione è , anche in questa materia, invocabile; ma l’impossibilità che si oppone non è , ovviamente, l’impossibilità di esprimere il consenso contrattuale; è , invece, l’impossibilità della prestazione oggetto del contratto da concludere; e il debitore sarà liberato dall’obbligazione di contrattare se la prestazione del futuro contratto sia diventata impossibile per causa a lui non imputabile. Ma può accadere che il debitore si rifiuti di contrarre per avere accertato, nel tempo intercorso fra il contratto (v. contratto preliminare; mandato, inadempimento senza rappresentanza) o il fatto generatore dell’obbligazione di contrarre (come l’avviamento al lavoro da parte dell’ufficio di collocamento su richiesta non nominativa dell’imprenditore) e il momento dell’adempimento di questa obbligazione, la presenza di vizi o di difformità della cosa (della cosa oggetto del preliminare di vendita, della cosa oggetto del mandato ad acquistare) o la mancanza nell’altro contraente di condizioni soggettive determinanti (come l’idoneità al lavoro dei lavoratori avviati dall’ufficio di collocamento). Alla controparte, che lo convenga in giudizio a causa del suo inadempimento, egli opporrà , nel primo caso, una domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto (v. risoluzione del contratto, inadempimento per inadempimento) preliminare; ma risulterà inadempiente, e subirà una sentenza che, a norma dell’art. 2932 c.c., terrà luogo del contratto non concluso, se nel giudizio si sarà accertato che i vizi o le difformità non sussistevano. Più problematico è il secondo caso: l’imprenditore potrà legittimamente rifiutare l’assunzione se il lavoratore avviato dall’ufficio di collocamento, sottoposto a vista medica, risulti inidoneo al lavoro; egli opporrà , se convenuto in giudizio, che non si sono date tutte le condizioni, gli atti e i fatti di cui all’art. 1173 c.c. (v. fonti, inadempimento delle obbligazioni), in presenza delle quali opera il suo obbligo a contrarre. Ma anche in questo caso può accadere che il giudice accerti, con consulenza tecnica, che l’idoneità al lavoro sussisteva; ed allora l’imprenditore subirà , ex art. 2932 c.c., una sentenza che produrrà gli effetti del contratto non concluso o, se questo ha chiesto il lavoratore, sarà condannato a risarcire i danni. In conclusione: l’eventualità che, alla scadenza, il debitore non adempia è un rischio per il creditore: il rischio di non ricevere la prestazione sulla quale egli ha fatto affidamento nel momento in cui l’obbligazione è sorta. L’eventualità , d’altra parte, di dover risarcire i danni per il proprio inadempimento è un rischio per il debitore. I principi fin qui esposti attengono alla ripartizione, fra debitore e creditore, del rischio per l’inadempimento. Essi addossano al debitore: il rischio che, al momento dell’adempimento, egli versi in una situazione di soggettiva impossibilità di adempiere; il rischio, ancora, di una oggettiva impossibilità che egli non possa provare essere dovuta a causa a lui non imputabile; addossano al creditore solo il rischio di una oggettiva impossibilità della quale il debitore riesca a dare la difficile prova della non imputabilità a se´ o ai propri ausiliari. Ev , dunque, nettamente favorito il creditore. Il che non giustifica che il sistema giuridico favorisca una data categoria sociale, posto che chiunque può essere, a seconda dei casi, debitore o creditore. Significa, piuttosto, che il sistema giuridico impone al debitore di adoperarsi il più possibile per sottrarsi al rischio dell’inadempimento e, quindi, di prodigare il massimo sforzo per adempiere; uno sforzo che, quando il debitore è un imprenditore, è soprattutto uno sforzo organizzativo, consistente nel predisporre i mezzi necessari per evitare l’inadempimento. L’adempimento non è solo un fatto utile per il singolo creditore: quanto maggiore è la complessiva entità delle obbligazioni adempiute tanto maggiore è il beneficio che ne ricava l’intero sistema economico, giacche´ adempiere le obbligazioni significa, da questo punto di vista, incrementare la circolazione dei beni o significa accrescere la produzione di beni o di servizi; in una parola, contribuire, alla creazione della ricchezza. Sicche´ la scelta compiuta dal c.c. con l’art. 1218 c.c. si iscrive, come altre scelte a suo luogo segnalate, in un più complessivo indirizzo produttivistico della codificazione.

inadempimento dell’obbligazione di dare: occorre distinguere: a) prestazione di dare (v. prestazione, inadempimento di consegnare) che abbiano per oggetto una cosa di genere: una data quantità di danaro (tot migliaia o milioni di lire) o una data quantità di altre cose indicate solo nel genere (tot barili di petrolio, tot quintali di grano ecc.). Qui il debitore sarà sempre responsabile per la mancata esecuzione della prestazione; egli non potrà mai addurre, a propria liberazione, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta. La prestazione di dare una somma di danaro non diventa mai impossibile (genus numquam perit): potrà diventare soggettivamente impossibile (se il debitore incorre in sopraggiunte difficoltà finanziarie o, per fare un altro esempio, se è stato derubato di tutto il proprio danaro il giorno prima della scadenza del debito); mai oggettivamente impossibile, perche´ di danaro, come genere, ce n’è sempre in circolazione e, oggettivamente parlando, è sempre possibile procurarselo, facendoselo prestare, se non ne ha più di proprio. Analogo discorso vale per la prestazione di consegnare una data quantità di altre cose di genere; se un importatore di petrolio si è obbligato a consegnare ad una impresa di raffinazione tot barili di greggio non potrà liberarsi da responsabilità adducendo che i suoi depositi di greggio sono andati distrutti da un incendio o che la nave che doveva rifornirlo di petrolio è naufragata o che non è potuta partire a causa di eventi bellici che hanno impedito la partenza della nave. In questi casi non viene neppure in considerazione il problema della causa imputabile. Il debitore non è ammesso a provare che il fatto non era da lui prevedibile o evitabile: l’importatore non potrà provare che l’incendio non è a lui imputabile (che si è trattato, ad esempio, di un atto di terrorismo, come tale accertato dalla polizia), perche´ la prova della non imputabilità è ammessa solo con riguardo alle cause che hanno determinato una impossibilità oggettiva, e in questi casi la prestazione, avendo per oggetto un genere, non è mai oggettivamente impossibile (quell’importatore potrà , per adempiere, procurarsi sul mercato una equivalente quantità di petrolio); b) prestazioni di dare (v. prestazione, inadempimento di consegnare) che abbiano per oggetto una cosa di specie: la prestazione, ad esempio, consiste non nel consegnare una data quantità di petrolio, ma quella specifica partita di petrolio che si trova nel deposito dell’importatore, oppure riguarda la restituzione di una cosa determinata che si è ricevuta in locazione, in comodato ecc.. Qui la prestazione può diventare oggettivamente impossibile: se l’incendio ha distrutto la partita di petrolio dedotta in obbligazione, è diventato impossibile consegnarla; se la cosa presa in locazione perisce (affonda la nave che un trasportatore ha ricevuto in locazione) diventa impossibile restituirla. In questi casi il debitore può conseguire la propria liberazione; ma non si libera, neppure qui, provando di avere adempiuto all’obbligazione di custodia ex art. 1177 c.c. con la diligenza del buon padre di famiglia, ossia invocando l’art. 1176 c.c.. Egli deve, a tal fine, dare la prova che la prestazione è diventata impossibile per causa a lui non imputabile; deve anzitutto identificare la causa della impossibilità , onde restano a suo carico le cosiddette cause ignote: se non si scopre perche´ l’incendio è scoppiato o perche´ la nave è affondata, egli ne risponde. Deve, quindi, provare che la causa accertata era non prevedibile ne´ evitabile da lui o dai suoi dipendenti: che l’incendio, nel primo caso, è dovuto ad un attentato terroristico di eccezionale destrezza, e pertanto, non evitabile con normali misure di sicurezza o che il naufragio della nave, nel secondo esempio, è stato causato dallo speronamento di un’altra nave o da una eccezionale tempesta, che nessun equipaggio avrebbe potuto dominare, e così via.

inadempimento dell’obbligazione di fare: si deve distinguere: a) prestazioni di fare consistenti in prestazioni di mezzi (v. prestazione, inadempimento di mezzi): in queste, e soltanto in queste, il metro per valutare se il debitore è adempiente oppure inadempiente può essere quello offerto dall’art. 1176 c.c.. Qui il fondamento della responsabilità può essere la colpa, intesa come mancanza della diligenza, perizia, prudenza dovuta; e l’onere di provare la colpa del debitore ossia il suo inadempimento incombe sul creditore. Quando in questa materia si parla di presunzione di colpa (v. colpa, presunzione di inadempimento del debitore) se ne parla in senso proprio e tecnico, potendo il debitore vincere la presunzione e liberarsi con la prova della propria diligenza. Ma anche la prestazione di mezzi può diventare oggettivamente impossibile: il lavoratore subordinato non si presenta al posto di lavoro, perche´ è stato colpito da influenza; il direttore d’orchestra non tiene il concerto cui si era obbligato verso l’impresario perche´ si è fratturato un braccio; e in queste condizioni nessuno (ecco perche´ anche in questi casi si parla di impossibilità oggettiva) potrebbe eseguire la prestazione dovuta. L’ulteriore prova della non imputabilità è talvolta esigibile: il musicista può essersi infortunato in un incidente stradale, e ciò lo esime sicuramente da responsabilità ; ma potrebbe essersi procurato l’infortunio nella pratica di uno sport; e può esser congruo sostenere che nell’interesse del creditore, egli doveva astenersi da ogni attività che potesse pregiudicare la sua idoneità fisica alla prestazione dovuta. Altro caso: l’avvocato non si presenta all’udienza di convalida di uno sfratto perche´ un ingorgo stradale gli ha impedito di raggiungere il palazzo di giustizia. Può , per liberarsi da responsabilità verso il cliente, che ha subito la convalida dello sfratto, invocare l’impossibilità della prestazione? La risposta negativa deriva dalla considerazione che il fatto impeditivo della prestazione non era affatto imprevedibile ed inevitabile. b) Prestazioni di fare consistenti nel realizzare un risultato (v. prestazione, inadempimento di risultato): sono i casi della prestazione dell’appaltatore, del vettore, del depositario ecc.. In materia di appalto (v.) il committente deve solo provare l’esistenza di vizi o di difformità dell’opera, ossia del fatto oggettivo della mancata realizzazione del risultato, che di per se´ solo integra gli estremi dell’inadempimento. E l’appaltatore non si libera da responsabilità dando prova che il risultato non è stato realizzato malgrado il rispetto, da parte sua, di tutte le regole della diligenza e della perizia: egli deve indicare la causa specifica del vizio o della difformità , estranea alla sua impresa, come il fatto del committente, che gli ha fornito un progetto affetto da errori non riconoscibili, o come il factum principis; e neppure questo lo libera da responsabilità se il provvedimento dell’autorità era evitabile o superabile, ne´ lo libera da responsabilità per il ritardo nella esecuzione dell’opera, se questo deriva dal ritardato rilascio delle autorizzazioni amministrative, che non integra gli estremi della forza maggiore quando è un ritardo prevedibile secondo la comune esperienza. Discorso analogo vale per il deposito e per il trasporto: il debitore non si libera da responsabilità con la prova che la perdita, la distruzione o la sottrazione della cosa affidatagli è avvenuta nonostante l’impiego da parte sua della diligenza del buon padre di famiglia, ma con la prova del fatto, a lui non imputabile, che abbia provocato l’evento. Non mancano sentenze che sembrano ispirate ad opposto orientamento, nelle quali l’adempimento del depositario o del vettore viene valutato con il criterio della diligenza di cui all’art. 1176 c.c.. Ma si tratta, a bene vedere, di adesioni solo nominali alle teorie soggettivistiche della responsabilità per inadempimento: la tecnica dell’argomentazione è , piuttosto, la medesima di quella variante delle teorie oggettivistiche che intende l’impossibilità liberatoria come impossibilità oggettiva, ma non assoluta e in particolare come impossibilità relativa alla specie di obbligazioni cui la prestazione inerisce ed all’impegno contrattuale assunto dal debitore. La Cassazione, se fa riferimento alla diligenza dovuta nell’adempimento dell’obbligo di custodia, precisa però che questo obbligo può concretarsi differentemente secondo il regime del profitto del negozio: il che val quanto dire che l’entità del corrispettivo pattuito è la misura dell’impegno assunto. Aggiunge che non si può dare rilievo ad ulteriori presidi che, pur escogitabili per prevenire l’evento, eccedono da detto obbligo: il che val quanto escludere che l’impossibilità liberatoria vada intesa in senso naturalistico, come impedimento che nessuna forza umana può vincere; significa che l’impossibilità che libera è quella relativa alla specifica prestazione di custodia che, considerato il corrispettivo contrattuale, deve ritenersi dedotta in contratto. Le sentenze che distinguono fra furto, che non esime da responsabilità , a rapina, che esime, non sono necessariamente in contraddizione con quelle che estendono la responsabilità ex recepto anche al caso della rapina. Altro è il piccolo posteggiatore, dal quale non si può pretendere la predisposizione di apparati organizzativi atti a prevenire il rischio di rapine, altro l’impresa di trasporto di valori, dalla quale simili apparati si possono pretendere. Il problema è , allora, di interpretazione del contratto dal quale l’obbligazione deriva: non si può , secondo buona fede (v.), ritenere che il piccolo posteggiatore si sia obbligato a fronteggiare la rapina; tanto si può , secondo buona fede, ritenere con riguardo alla grande impresa. La rapina, insomma, rende impossibile la prestazione del piccolo depositario o del piccolo vettore; dà luogo, invece, ad inadempimento del grande depositario e del grande vettore. Con il che il giudizio di responsabilità si rivela pur sempre espresso in applicazione dell’art. 1218 c.c., senza necessità di ricorrere alla diligenza di cui all’art. 1176 c.c.. Solleva un problema particolare lo sciopero: che cosa succede se il debitore non può adempiere a causa dello sciopero dei propri dipendenti o di quello dei dipendenti altrui? Se, ad esempio, l’appaltatore non può ultimare i lavori alla scadenza pattuita a causa dello sciopero dei muratori o se il vettore marittimo non può consegnare le merci a causa dello sciopero dei lavoratori portuali? Si ritiene, generalmente, che lo sciopero aziendale (ossia limitato ai propri dipendenti) non liberi il debitore da responsabilità per l’inadempimento, potendo egli evitare con opportune trattative sindacali la sospensione del lavoro; mentre lo sciopero nazionale, sul quale il debitore non può influire, come anche, per la stessa ragione lo sciopero dei dipendenti di altre imprese (lo sciopero dei portuali, nell’esempio precedente), lo liberi da responsabilità . Ma molto spesso sono i contratti, di appalto o di trasporto ecc., a regolare le conseguenze della eventualità dello sciopero.

inadempimento dell’obbligazione di garanzia: le prestazioni di garanzia (v. prestazione, inadempimento di garanzia) consistono nella pura e semplice assunzione di un rischio; perciò , se il rischio si avvera, se il compratore ad esempio subisce l’evizione (v.), si producono a carico del debitore le conseguenze dell’inadempimento; e la possibilità di una prova liberatoria ex art. 1218 c.c. è , per queste prestazioni, esclusa in radice.

inadempimento dell’obbligazione di non fare: per inadempimento inadempimento non si pone neppure il problema della impossibilità di adempiere, dal momento che ogni fatto compiuto in violazione dell’obbligazione negativa è un fatto volontario del debitore o dei suoi ausiliari, del quale il debitore è sempre responsabile.

inadempimento dell’obbligazione ex promissa: il promittente, nella promessa di pagamento (v.) può neutralizzare la pretesa del promissario eccependo la mancanza del rapporto fondamentale; tuttavia, se non può o non vuole provare la mancanza, egli è obbligato ex promissa, ed il suo inadempimento è inadempimento, sottoposto alle medesime regole della responsabilità contrattuale (v. responsabilità, inadempimento contrattuale), anche se il rapporto fondamentale traeva origine da un fatto illecito (v. fatti illeciti). Il promissario, proprio perche´ agisce ex promissa, non dovrà in tal caso provare la colpa del promittente (come sarebbe se dovesse agire ex art. 2043 c.c.), essendo da ciò esonerato dall’art. 1218 c.c..

inadempimento di non scarsa importanza: v. risoluzione del contratto, inadempimento per inadempimento; garanzia, inadempimento per vizi occulti nella vendita.

eccezione di inadempimento: v. eccezione, inadempimento di inadempimento.

inadempimento e insolvenza: v. insolvenza.

importanza dell’inadempimento: v. risoluzione del contratto, inadempimento per inadempimento.

inadempimento per sciopero: v. inadempimento dell’obbligazione.

rapporto di causalità fra danno e inadempimento: v. causalità , rapporto di inadempimento.

responsabilità per inadempimento: v. inadempimento dell’obbligazione.

risarcimento del danno per inadempimento: v. risarcimento del danno, inadempimento per inadempimento; interessi, inadempimento moratori.

risoluzione per inadempimento: v. risoluzione del contratto, inadempimento per inadempimento.


Inabilitazione      |      Inadimplenti non est adimplendum


 
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