Enciclopedia giuridica

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Assunzione



assunzione del lavoratore: l’assunzione assunzione consta di più fasi: a) iscrizione nelle liste di collocamento (v.) della circoscrizione presso la quale i lavoratori hanno la propria residenza e loro classificazione;; b) formazione della graduatoria; c) richiesta del datore di lavoro; d) avviamento. Si distingue tra assunzione diretta, per richiesta nominativa e per richiesta numerica. L’assunzione diretta consente al datore di lavoro di assumere il lavoratore senza il tramite dell’Ufficio di collocamento. Sinora, l’assunzione diretta risultava possibile solo nei seguenti casi: personale con funzioni direttive, lavoratori di concetto o specializzati assunti tramite concorso pubblico, apprendisti di imprese artigiane, lavoratori retribuiti esclusivamente a compartecipazione, domestici, portieri, addetti a studi professionali e addetti a servizi familiari, lavoratori del settore del commercio e del turismo assunti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno; l’art. 2 d.l. 31 maggio 1994, n. 331 (e successivi decreti legge) aveva poi esteso la facoltà dell’assunzione diretta anche per i lavoratori destinati ad aziende con non più di quindici dipendenti e, previa deliberazione della commissione provinciale per la manodopera agricola, nelle aziende agricole fino a cinque lavoratori. Attualmente, sia pure con norma in attesa di conversione (art. 2, comma 1o, d.l. 4 agosto 1995, n. 326), l’assunzione diretta risulta generalizzata nell’ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, a favore dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici, fatta ecezione per le assunzioni relative ai lavoratori extracomunitari ed ai lavoratori italiani destinati ad operare nei paesi extracomunitari. Entro cinque giorni dall’assunzione del lavoratore (per il quale comunque permane l’onere della preventiva iscrizione nelle liste di collocamento), il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l’impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell’assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. Tale comunicazione costituisce adempimento di un obbligo informativo nei confronti degli organi pubblici del collocamento, completamente slegato dalla tradizionale procedura autorizzativa (nulla osta), che risulta ormai soppressa. Il datore di lavoro è altresì tenuto a consegnare al lavoratore, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso; nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo (v.), il datore di lavoro deve inoltre indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro (nel caso del lavoro domestico tali obblighi sono adempiuti tramite denuncia all’Inps prevista dalle vigenti disposizioni) (v. lavoro, assunzione domestico). Le dichiarazioni e comunicazioni di cui s’è detto possono essere effettuate per il tramite dei consulenti del lavoro ovvero delle associazioni sindacali alle quali il datore conferisca mandato; queste ultime sono ora autorizzate a detenere gli originali dei documenti che il datore di lavoro è obbligato a compilare ed aggiornare. L’assunzione per richiesta nominativa, la quale, prima della generalizzazione dell’assunzione diretta, era diventata (ex art. 25 l.n. 223 del 1991) la regola in materia di collocamento, consiste nella specifica indicazione da parte del datore di lavoro dei lavoratori da assumere; in luogo della preventiva richiesta di avviamento alla sezione circoscrizionale per l’impiego il datore di lavoro consente al datore di lavoro di effettuare, entro dieci giorni dall’assunzione, una semplice comunicazione contenente l’indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data di assunzione, nonche´ gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione, sotto la sua responsabilità , di avere effettuato l’assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge. L’assunzione per richiesta numerica di un lavoratore in possesso di una determinata qualifica professionale (senza indicazione del nominativo) è istituto ormai residuale: oltre ai casi di cui alla l. n. 482 del 1968 (v. assunzioni obbligatorie) la l. n. 56 del 1987, come modificata dalla l. n. 223 del 1991 la prevede per l’avviamento nella P.A. dei lavoratori con bassa qualifica da inquadrare in livelli per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore. Una ulteriore e peculiare forma di assunzione, concernente i lavoratori da avviare presso P.A. locali o periferiche, è prevista dall’art. 2, comma 14o, del d.l. 4 agosto 1995, n. 326, ai sensi del quale detti lavoratori sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l’impiego nel giorno prefissato per l’avviamento; gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All’individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l’ordine di punteggio nelle graduatorie di cui all’art. 16 l. n. 56 del 1987, per la formazione delle quali si tiene conto dell’anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi.

assunzione di debito: v. accollo; espromissione.


Associazioni      |      Assunzione dei mezzi di prova


 
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