Enciclopedia giuridica

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Denuncia

La denuncia è una segnalazione di reato che può provenire dai privati o da pubblici ufficiali (v.) o da incaricati di pubblico servizio (v.) a quell’organo di indagine che è il p.m., il quale appunto ha necessità di essere informato dei fatti suscettibili di determinazioni ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione penale, ovvero ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Nella denuncia debbono essere riferiti gli elementi essenziali del fatto, le risultanze raccolte e l’eventuale indicazione delle fonti di prova e dei soggetti (indagato, persona offesa, persona informata dei fatti) utili alle indagini.

denuncia dei trattati internazionali: atto unilaterale di uno Stato che manifesta la volontà di recedere da un trattato internazionale. Rispetto ai trattati multilaterali o istitutivi di organizzazioni internazionali si parla di recesso. Opera come causa di estinzione di un trattato, se prevista nel testo dell’accordo. L’efficacia della denuncia è in generale collegata allo spirare di un certo termine ed al compimento della procedura per essa prevista dal trattato. Laddove il trattato non venga denunciato entro il termine previsto, esso si intende prorogato (c.d. clausola tacita di riconduzione). In mancanza di previsione esplicita della denuncia, l’art. 56, comma 1o, della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, specifica che: un trattato che non contiene disposizioni relative alla sua estinzione e non prevede che si possa denunciarlo o recedere da esso non può essere oggetto di denuncia o di recesso, a meno: a) che sia stabilito che era nell’intenzione delle parti di ammettere la possibilità di una denuncia o di un recesso; b) che il diritto di denuncia o di recesso possa essere dedotto dalla natura del trattato. Rispetto ad un trattato multilaterale, viene altresì precisato che, a meno che il trattato non disponga altrimenti, un trattato multilaterale non prende fine per il solo motivo che il numero delle parti scenda al di sotto del numero necessario per la sua entrata in vigore (art. 55).


Denunce      |      Denuntiatio


 
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