Enciclopedia giuridica

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Convenzione

Termine frequentemente impiegato dal linguaggio giuridico come sinonimo di contratto (e nel c.c. francese il contratto è , propriamente, una convention); nel linguaggio dottrinale è , invece, usato per indicare ogni specie di accordo privo di contenuto patrimoniale e, perciò , non definibile come contratto, come nel caso degli accordi di diritto di famiglia. V. contratto, convenzione come accordo costitutivo di rapporti patrimoniali.

convenzione di assegno bancario: clausola del contratto di conto corrente bancario (v. conto corrente, convenzione bancario) che attribuisce al correntista di una banca la facoltà di disporre della provvista (v.) traendo assegni sulla propria banca e con ciò dando ad essa l’incarico di effettuare pagamenti a terzi, presentatori del titolo o a se stesso. La pattuizione di detta clausola obbliga la banca a rilasciare al correntista il libretto di assegni (v. libretto, convenzione di assegni).

convenzione europea sui diritti dell’uomo (Cedu): elaborata nell’ambito del Consiglio d’Europa, è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed è entrata in vigore nel 1953. Tutela e garantisce una serie di diritti e di libertà fondamentali soprattutto civili e politici, partendo dalla Dichiarazione universale delle N.U. del 1948. Dà vita ad un sistema di protezione che vede agire al suo interno appositi organi giurisdizionali: la Commissione europea dei diritti dell’uomo, la Corte europea dei diritti dell’uomo, e, in funzione decisionale ed esecutiva, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Alla Convenzione, che è un accordo chiuso in quanto possono aderirvi solo gli Stati membri del Consiglio d’Europa, sono seguiti 10 Protocolli Addizionali, i quali hanno lo scopo di aggiungere, in maniera progressiva, nuovi diritti all’elenco previsto dalla convenzione e di apportare miglioramenti ed innovazioni al meccanismo di garanzia previsto. La caratteristica fondamentale della convenzione consiste nella previsione del diritto dell’individuo, considerato sia singolarmente che come componente di un gruppo di privati o di una organizzazione non governativa, di presentare un ricorso alla Commissione, organo di natura istruttoria. Solo nel 1990, con il prot. n. 9, tuttavia non ancora entrato in vigore, è stato riconosciuto il diritto dell’individuo di ricorrere alla Corte europea, che è l’unico organo in grado di emanare una sentenza vincolante tra le parti. V. anche Consiglio d’Europa; diritti dell’uomo.

convenzione sostitutiva di provvedimento: atto conclusivo di un procedimento amministrativo alternativo, nei casi previsti dalla legge, al provvedimento. Figura di non facile interpretazione, introdotta e disciplinata dall’art. 11 l. 241/1990, consiste nella sostituzione del potere amministrativo discrezionale con un accordo di volontà tra la parte pubblica e quella privata. A questi accordi si applicano, in quanto compatibili, i principi del c.c. in materia di obbligazioni e contratti. Vistose eccezioni ai principi del diritto privato sono: le fasi di controllo previste per il provvedimento cui l’accordo si sostituisce; la clausola risolutiva unilaterale, per la quale l’amministrazione può recedere dall’accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e salvo indennizzo; la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Proprio queste eccezioni fanno ritenere che sia stata introdotta nell’ordinamento italiano la figura del contratto amministrativo (v.) (o di diritto pubblico).


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