Enciclopedia giuridica

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Giurisdizione

Ev , nel senso più lato dell’espressione, la funzione dello Stato, esercitata dalla magistratura ordinaria (v. magistratura, giurisdizione ordinaria) a norma dell’art. 102 Cost. e rivolta all’imparziale attuazione della legge, tramite l’applicazione di sanzioni qualora venga trasgredito il precetto della norma giuridica.

giurisdizione civile: è l’attività dell’autorità giudiziaria rivolta alla tutela dei diritti, a norma dell’art. 2907 c.c., su domanda di parte o, se previsto dalla legge, su richiesta del p.m..

conflitto di giurisdizione: v. conflitto.

decisione sulla giurisdizione: è una pronuncia sul processo che accerta la sussistenza o il difetto della giurisdizione, intesa come presupposto del processo che ne condiziona l’attitudine a pervenire alla pronuncia sul merito. La decisione può avvenire nel corso dell’istruzione, con l’anticipata rimessione della causa al collegio, o al suo termine e quindi unitamente al merito (art. 187, comma 3o, c.p.c.; art. 279, comma 2o, c.p.c.).

giurisdizione dei giudici ordinari: sono organi che esercitano la giurisdizione civile e penale.

giurisdizione dei giudici speciali: sono organi (es. Tar, Consiglio di Stato, Corte dei conti) cui è devoluta la cognizione di controversie tra privati e P.A. per la tutela di interessi legittimi e talora di diritti soggettivi (giurisdizione esclusiva).

derogabilità della giurisdizione: v. inderogabilità della giurisdizione.

difetto di giurisdizione: è il sistema di limiti alla generale spettanza di tutte le cause civili ai giudici ordinari (art. 37 c.p.c.). Rilevano limiti di poteri e di funzione. I primi riguardano l’impossibilità per tutti i giudici di emanare certi provvedimenti (es. ripudio del coniuge), ed i limiti reciproci tra poteri non giurisdizionali della P.A. e poteri giurisdizionali dei giudici ordinari: difetto assoluto di giurisdizione o eccesso di potere. I secondi si riferiscono a scopi e compiti, comprendendo i limiti di giurisdizione dei giudici ordinari rispetto a quelli speciali e stranieri: difetto relativo di giurisdizione.

inderogabilità della giurisdizione: indica la generale spettanza di tutte le cause civili ai giudici ordinari. Infatti la giurisdizione italiana non può essere derogata a favore di giurisdizioni straniere o di arbitri che pronuncino all’estero, salvo i casi previsti dall’art. 2 c.p.c.; la giurisdizione straniera può invece essere derogata a favore di quella italiana come si desume dall’art. 37, comma 2o, c.p.c.. Solo verso la P.A. ed i giudici speciali l’inderogabilità è assoluta, poiche´ il difetto di giurisdizione del giudice ordinario può sempre essere rilevato (anche d’ufficio; art. 37, comma 1o, c.p.c.).

giurisdizione internazionale: complesso degli organi arbitrali internazionali permanenti deputati alla soluzione delle controversie tra Stati. Di giurisdizionale internazionale in senso lato se ne parla con riferimento a quelle ipotesi in cui l’apparato permanente predisposto per la soluzione delle controversie viene investito, sempre su base volontaria dagli Stati, unilateralmente della competenza a decidere una controversia. Si pensi all’art. 36, comma 2o, dello Statuto della Corte internazionale di giustizia (Cig), secondo il quale gli Stati aderenti al presente Statuto possono in ogni momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria ipso facto senza speciale convenzione, nei rapporti con qualsiasi altro Stato che accetti la medesima obbligazione, la giurisdizione della Corte su tutte le controversie giuridiche. V. anche arbitrato; corte, giurisdizione internazionale; sentenza, giurisdizione internazionale.

giurisdizione penale: l’attività giurisdizionale è quella attività diretta all’applicazione di norme generali al singolo caso concreto in modo particolare per giurisdizione penale s’intende quell’attività diretta all’applicazione delle norme penali al singolo caso concreto. La giurisdizione giurisdizione è definita dall’art. 1 c.p.p. come quell’attività esercitata dai giudici previsti dalla legge di ordinamento giudiziario secondo le norme del codice stesso. (Magagnoli).

giurisdizione professionale: è una giurisdizione esercitata nell’ambito di un ordine professionale o di un collegio professionale (v. ordini e collegi professionali), a tutela dell’interesse primario o secondario di questo, ma con rilevanza anche nell’ambito dell’ordinamento statale. Non rientrano nella giurisdizione tutti quei procedimenti che si svolgono davanti ad enti professionali, anche se in contraddittorio tra le parti, quali l’audizione di testimoni secondo quanto prevede il c.p.p., l’intervento del p.m. ecc.. Ne´ vi rientrano i procedimenti relativi all’iscrizione o alla cancellazione dall’albo professionale (v.) o all’applicazione di sanzioni disciplinari (v.) adottate dagli ordini o dai collegi nazionali o locali in primo grado e, se di nuova costituzione, in secondo grado dai consigli nazionali salvo che per i notai, per la loro doppia dipendenza organizzatoria dal collegio e direttamente dallo Stato, per i quali competente è il tribunale. Tali procedimenti mantengono la loro natura amministrativa sia perche´ possono essere iniziati anche su istanza dell’interessato, ad eccezione che per i notai, i sanitari, gli ingegneri e gli architetti, sia per la loro assoluta riservatezza. Sono organi giurisdizionali i collegi giudicanti, integrati da professionisti delle singole professioni ovvero i consigli nazionali di alcune professioni come la commissione centrale per la professione sanitaria, relativamente ai ricorsi per l’iscrizione e la cancellazione dall’albo e in materia disciplinare, elettorale, professionale. Il potere disciplinare è esercitato solo nei confronti dei professionisti iscritti all’ordine o al collegio e solo per quei comportamenti inerenti l’esercizio della professione. Contro le relative decisioni può essere proposto ricorso all’organo superiore che è previsto nello statuto dell’ordine o del collegio ed in alcuni casi anche in Cassazione per i soli motivi di legittimità .

regolamento di giurisdizione: v. regolamento, giurisdizione di giurisdizione.

giurisdizione verso lo straniero: la nazionalità straniera di una delle parti influisce sulla giurisdizione italiana e sui suoi limiti. Se l’attore (v.) è straniero, la legge non preclude la giurisdizione italiana, se da lui accettata. Diverso il caso in cui il convenuto (v.) sia un cittadino straniero od una persona giuridica straniera: in generale il giudice ordinario italiano non ha giurisdizione nei suoi confronti, ma è necessario che lo straniero risieda in Italia o vi abbia un domicilio o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio (art. 3 l. 31 maggio 1995, n. 218) o, in difetto, che abbia accettato la giurisdizione italiana con atto provato per iscritto oppure che lo straniero convenuto davanti al giudice italiano non abbia eccepito il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo (art. 4 l. cit.). La giurisdizione italiana non sussiste per azioni reali aventi ad oggetto immobili situati all’estero (art. 5 l. cit.). La materia va comunque letta ed integrata alla luce della disciplina contenuta nelle convenzioni internazionali, in particolare nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, cui fa riferimento l’art. 3 l. cit..

volontaria giurisdizione: v. volontaria giurisdizione.


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