Enciclopedia giuridica

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Professione



esercizio abusivo di una professione: è il delitto previsto dall’art. 348 c.p.c.. Lo commette chi esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Il colpevole è punito con la reclusione fino a sei mesi o con una multa da lire duecentomila ad un milione. Viene classificato come delitto dei privati contro la P.A.. Questa disposizione costituisce una norma penale in bianco in quanto presuppone l’esistenza di norme giuridiche speciali che prescrivono una particolare abilitazione per l’esercizio di alcune professioni, come avviene per quelle di avvocato o procuratore (l. 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni), di giornalista, di medico chirurgo, di odontoiatria, di veterinario ecc.. Non rientrano nella previsione della legge le arti ed i mestieri, le industrie ed i commerci, anche quando non possono essere esercitati senza una speciale autorizzazione o licenza dell’Autorità . L’esercizio della professione è abusivo non solo allorche´ il soggetto è sfornito del titolo richiesto, ma anche quando non sono state adempiute le formalità prescritte, come, ad es. l’iscrizione nell’albo degli avvocati o procuratori. L’abusività sussiste nei casi in cui l’esercizio è perpetuamente o temporaneamente interdetto al professionista in seguito a condanna o provvedimento disciplinare. a) Per parlare di esercizio, è necessaria una certa continuità delle prestazioni professionali, ma anche una sola prestazione può bastare se essa è rilevante in se´ o per le conseguenze che ne possono derivare. La gratuità della prestazione professionale non esclude, di per se´ la sussistenza del reato, la quale non è neppure esclusa dal consenso del destinatario della prestazione stessa, il quale, per tale sua natura, è indisponibile. b) Il delitto si consuma con la realizzazione del primo atto di esercizio abusivo e consente senza dubbio il tentativo, come ad es. nel caso della persona scomparsa che sia riuscita ad ottenere indebitamente l’iscrizione alla professione. Trattandosi di un delitto a condotta plurima (abituale secondo la terminologia corrente), il compimento di più atti di esercizio non dà luogo alla figura del reato continuato. c) Il dolo, oltre alla volontà di porre in essere il fatto che costituisce il reato, esige la consapevolezza di esercitare la professione. Non è invece escluso dall’errore sulle leggi che regolano l’esercizio della professione perche´ l’art. in esame è una norma in bianco.

professione notarile: v. notaio, funzioni del professione.


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