La  professione di avvocato rientra fra quelle  intellettuali il cui esercizio  è disciplinato  dall’art.  2229 c.c.. L’organizzazione della  professione di avvocato è regolata, principalmente, dalla  legge professionale (r.d.l.  27 novembre 1933, n. 1578, nonche´  r.d.  22 gennaio  1934, n. 37, recante le norme  integrative e di attuazione). Presso  ogni  sede  di tribunale è  istituito  l’ordine  degli avvocati e procuratori iscritti  nell’albo  e residenti nel circondario. L’iscrizione  all’albo  degli  avvocati  è  subordinato al superamento dell’esame di Stato  ovvero  all’esercizio  della  professione di procuratore legale  per  sei anni.  Il contratto tra  l’avvocato e il suo cliente  riveste  la natura di contratto d’opera intellettuale (v. contratto,  avvocato d’opera intellettuale);  il cui oggetto  è una  obbligazione di mezzi (e  non  di risultato). Il compenso è  determinato dalla  tariffa  professionale approvata periodicamente dal Consiglio  nazionale forense.  Ev  fatto  divieto  del c.d. patto  di quota  lite  (art.  1261 c.c.); pertanto l’entità  del compenso non  può  essere  rappresentato da  una  quota  dei beni oggetto  della  controversia.  
 avvocato nel diritto comunitario:  è  consentito all’avvocato da  una  direttiva  del 1977 il patrocinio congiunto con  un  avvocato  del Paese  ospitante e la prestazione, singolarmente od  in gruppo,  di altri  servizi, in particolare le consulenze. Nonostante il generico  riconoscimento dei titoli  nazionali  (in  questo  caso  i diplomi  non  rientrano nell’ambito di un  riconoscimento) la direttiva  si limita  a permettere la libera  prestazione di determinati servizi senza  sancire il diritto  di stabilirsi  in un  Paese  del quale  non  si possiede  il diploma.  V. anche  titoli e diplomi,  mutuo  riconoscimento dei avvocato. 		
			
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