Enciclopedia giuridica

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patrocinio legale: può essere esercitato soltanto da persone iscritte all’albo professionale degli avvocati e procuratori legali (l. 22 gennaio 1934, n. 36). L’iscrizione avviene a seguito dell’esercizio della pratica forense per almeno due anni, e del superamento dell’esame previsto e disciplinato dalla l. n. 306 del 1985, che prevede tre prove scritte e sei prove orali. Con tali presupposti è possibile l’iscrizione nell’albo dei procuratori legali; l’iscrizione nell’albo degli avvocati può avvenire a seguito dell’esercizio lodevole della professione di procuratore legale per almeno sei anni. Per essere ammessi al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori è necessario essere iscritti nell’albo speciale tenuto dal Consiglio nazionale forense; tale iscrizione presuppone l’esercizio della professione di avvocato per almeno otto anni avanti alle Corti di appello e ai tribunali. Coloro che sono laureati in giurisprudenza possono iscriversi nel registro dei praticanti procuratori; dopo un anno dall’iscrizione sono ammessi al patrocinio avanti alle preture del distretto di Corte di appello cui appartiene il Consiglio dell’ordine che ha la tenuta del registro. Il procuratore legale può esercitare il patrocinio patrocinio avanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello cui appartiene il Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori legali che ha la tenuta dell’albo. L’avvocato può assistere l’imputato avanti a tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, salve le giurisdizioni superiori, per le quali è richiesta l’iscrizione all’albo speciale di cui sopra.

patrocinio per i non abbienti: l’imputato (v.), il responsabile civile (v.) o il civilmente obbligato per la pena pecuniaria (v. pena, patrocinio pecuniaria), la persona offesa dal reato (v.) che intenda costituirsi parte civile (v.) nel processo penale, se non abbienti (reddito annuale inferiore agli otto milioni), possono richiedere di essere ammessi al patrocinio patrocinio a spese dello Stato. La richiesta, sottoscritta dall’interessato, autenticata dal difensore, va presentata al giudice che procede, il quale pronuncia decreto motivato, accogliendo o respingendo l’istanza. L’interessato può nominare un solo difensore, iscritto nell’albo degli avvocati e dei procuratori del distretto di Corte di appello, nel quale ha sede il giudice avanti al quale pende il procedimento penale (l. 30 luglio 1990, n. 217).


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