Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Difensore



assistenza del difensore: l’art. 87 c.p.c. con l’espressione assistenza di uno o più avvocati fa riferimento, cumulativamente, a funzioni distinte: quella di difesa, esercitata da un avvocato, e quella di rappresentanza, esercitata da un procuratore legale. Normalmente queste qualifiche vengono cumulate nel mandato professionale assunto dal difensore. Ambigua è poi l’equiparazione fra l’assistenza di un avvocato e quella di un consulente tecnico le cui rispettive attività , invece, rispondono a qualità diverse.

difensore civico: pubblico funzionario, noto nei paesi anglosassoni e scandinavi come ombudsman, cui è affidato l’incarico di difendere i cittadini, che ad esso si rivolgano, contro gli abusi del pubblico potere. In Italia è attivo, in base a norme degli statuti regionali, nell’ambito delle regioni.

doveri del difensore: consistono nell’espletare le proprie funzioni con probità, dignità e decoro, legale e correttezza, fedeltà , diligenza, segretezza e riservatezza e, infine, indipendenza, con rispetto degli adempimenti previdenziali e fiscali ed evitando le incompatibilità poste dalla legge e dall’etica professionale. In particolare l’art. 88 c.p.c. prende in considerazione il dovere di lealtà e correttezza che incombe non solo sul difensore, ma anche sulla parte. In caso di violazione è dovere del giudice riferirne all’autorità che esercita il potere disciplinare. Fra i divieti imposti al difensore vanno annoverati quelli di usare espressioni sconvenienti od offensive a norma dell’art. 89 c.p.c.. Il comma 2o della norma in esame prevede la possibilità di ottenere dal giudice la cancellazione di simili espressioni dagli atti di causa nonche´ la possibilità di fare assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno.

morte o impedimento del difensore: l’art. 301 c.p. prevede l’interruzione automatica ed immediata del processo nel caso di morte, radiazione e sospensione del procuratore della parte costituita. Non rappresentano eventi interruttivi la revoca della procura e la rinuncia alla stessa. Nei sei mesi dall’evento interruttivo la parte deve costituirsi per mezzo di altro difensore o deve essere citata dalla controparte con il rispetto degli artt. 163 bis c.p.c. e 125 disp.att. c.p.c., altrimenti il processo si estingue. Non si ha interruzione se l’evento si verifica dopo la chiusura della discussione dinanzi al collegio.

patrocinio del difensore: l’art. 82 c.p.c. stabilisce il c.d. principio dell’onere del patrocinio, in base al quale, tranne nel caso di deroga, le parti non possono stare in giudizio senza il ministero di un difensore. Le deroghe sono rappresentate dal procedimento davanti al conciliatore, nonche´ davanti al pretore qualora quest’ultimo, in considerazione della natura e dell’entità della causa, autorizzi la parte a stare in giudizio di persona, con decreto emesso anche su istanza verbale. Nei giudizi davanti ai tribunali ed alle Corti d’appello, le parti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente, e quindi anche territorialmente, competente. Per i giudizi avanti la Corte di Cassazione, è richiesto il ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo.

poteri del difensore: l’art. 84 c.p.c. stabilisce, con principio di portata generale, che quando la parte sta in giudizio tramite il ministero di un difensore, i poteri di quest’ultimo ricomprendono la facoltà di compiere e ricevere tutti gli atti del processo che non sono espressamente riservati, ex lege, alla parte stessa. Al difensore è fatto divieto di compiere atti dispositivi del diritto conteso, se privo di procura speciale.


Dies a quo, dies ad quem      |      Difesa


 
.