Sono  i titoli di credito (v.) emessi  in serie  dallo  Stato  e destinati al collocamento sul mercato dei capitali.  Essi  sono  venduti  a privati  verso pagamento di somma  corrispondente ad  un  prezzo  di emissione  che può essere  alla  pari  o inferiore alla  pari  o con  soprapprezzo o che può , infine, essere  determinato con  il metodo  dell’asta.  Esistono diversi  tipi  di titoli del debito pubblico in relazione  a diversi  bisogni  finanziari  dello  Stato;  la progressiva diversificazione dei titoli del debito pubblico dà  luogo  al fenomeno della  detipizzazione, consistente nel fatto  che il termine titoli del debito pubblico non  identifica  più  un  titolo  determinato, ma una categoria  di titoli  di credito  con  caratteristiche assai diverse.  I titoli del debito pubblico si distinguono in consolidati e redimibili:  i titoli del debito pubblico consolidati sono  emessi  in base ad  un  contratto di rendita semplice  tra  lo Stato,  quale  debitore della rendita, e l’investitore;  i titoli  redimibili  sono,  invece,  emessi  sulla base  di un  contratto di mutuo  tra  l’investitore  e lo Stato,  contratto in cui quest’ultimo occupa  la posizione  di mutuatario. I titoli del debito pubblico attribuiscono ai loro portatori la qualità  di creditori dello  Stato:  creditori di una  periodica rendita, con  esclusione  del diritto  al rimborso del capitale,  nei titoli consolidati;  creditori degli  interessi,  degli  eventuali  premi  e del rimborso del capitale  nei titoli  redimibili.  I titoli del debito pubblico sono,  per  loro  natura, destinati alla circolazione  e il loro  trasferimento comporta la circolazione  della  qualità  di creditore dello  Stato:  essi sono  ammessi  di diritto  alla  quotazione nella borsa  valori  (v. borsa,  titoli del debito pubblico valori).  I titoli del debito pubblico si differenziano anche  in ragione  della diversa  funzione  cui l’emissione  è  preordinata. I titoli  redimibili  a breve scadenza,  come  B.O.T. (v.) e C.C.T.  (v.),  sono  emessi  per  sopperire alle  esigenze  generiche di cassa  dello  Stato  (v. debito,  titoli del debito pubblico fluttuante).  Per  il finanziamento di specifici  programmi di investimento, lo Stato  emette:  a) titoli  consolidati;  b)  titoli  di prestito  redimibile  in senso  stretto;  c) titoli poliennali come  B.P.T.  (v.) e B.N.T. (v.).  Tali titoli  rientrano nel c.d. debito patrimoniale (v. debito,  titoli del debito pubblico patrimoniale). I titoli del debito pubblico sono  iscritti  nel Gran  libro  del debito  pubblico  (d.p.r.  14 febbraio  1963, n. 1343), tenuto da  un’apposita direzione  generale del debito  pubblico.  Il ricorso  dello  Stato  al debito pubblico  patrimoniale è  sottoposto a riserva  di legge; le leggi annuali  del bilancio  provvedono alla  copertura della  spesa  per  interessi,  premi  e rimborsi.  
 titoli del debito pubblico a tasso indicizzato:  sono  i C.C.T.  (v.) emessi  a partire dal 1977, il cui tasso  di interesse non  è  fisso, ma è  destinato a variare  con  provvedimento del  Ministro  del tesoro  secondo  i criteri  stabiliti  dalla  legge di emissione.  Si verifica  qui  il fenomeno per  cui il Ministro  del tesoro  è  l’organo  dello  Stato che contrae il prestito  e, al tempo  stesso,  l’organo  dello  Stato  autorizzato a determinare il contenuto legale  del contratto.  
 titoli del debito pubblico consolidati:  v. titoli del debito  pubblico. 
 decodificazione  dei titoli del debito pubblico:  è  il fenomeno consistente nella  quasi  integrale sottrazione dei titoli del debito pubblico alle  norme  del c.c.. Le  norme  sulla rendita perpetua disposte  dal c.c. non  si applicano alle  rendite emesse  dallo  Stato  (art.  1871 c.c.). Il c.c. stesso,  poi,  qualifica  i titoli del debito pubblico come  titoli di credito (v.) regolati  da leggi speciali  (art.  2001, comma  2o, c.c.).  
 decostituzionalizzazione  dei titoli del debito pubblico:  è  il fenomeno per  cui la Costituzione della Repubblica non  garantisce, come  faceva  lo Statuto albertino, l’inviolabilità  da  parte  dello  Stato  degli  impegni  assunti  con  il debito  pubblico.  Pertanto, le garanzie  inerenti ai titoli del debito pubblico sono  tutelate solo  con  leggi ordinarie, e pertanto sottoposte al principio  per  il quale  la legge speciale  deroga  alla  legge generale.  La  titoli del debito pubblico titoli del debito pubblico ha contribuito alla  trasformazione del debito  pubblico  in mezzo  di finanza  ordinaria dello  Stato.   
 delegificazione  del titoli del debito pubblico:  è  il fenomeno per  cui i titoli del debito pubblico non  sono  emessi direttamente in forza  di legge, ma sono  emessi  per  decreto del Ministero del tesoro,  autorizzato per  legge. In  tal  modo  sono  stati  emessi  in C.C.T. (v.).   
 dematerializzazione dei titoli del debito pubblico:  è  il fenomeno per  cui i titoli del debito pubblico non  vengono materialmente emessi  e gli investitori  ricevono  solo  un  certificato  attestante il versamento eseguito,  con  gli estremi  del prestito  cui si riferisce.   
 quotazione  in borsa dei titoli del debito pubblico:  v. titoli del debito  pubblico. 
 titoli del debito pubblico redimibili:  v. titoli del debito  pubblico. 
 titoli equiparati ai titoli del debito pubblico:  sono  i titoli  emessi  dallo  Stato  e simili, per  molti aspetti,  ai titoli del debito pubblico, ma non  iscritti  nel Gran  libro  del debito  pubblico  (v. titoli del debito  pubblico)  e amministrati dalla  direzione  generale del tesoro.  Tali sono  i C.C.T.  (v.) a lunga  scadenza. 		
			
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