Enciclopedia giuridica

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Sottrazione



sottrazione consensuale di minorenni: commette questo reato chi sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà sul medesimo o al tutore, ovvero chi lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore (art. 573 c.p.). Soggetti passivi del reato sono entrambi i genitori. Infatti la riforma del diritto di famiglia stabilisce che la potestà sui figli minori sia esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

sottrazione di beni ereditari: i chiamati all’eredità , che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici nonostante la loro rinunzia (art. 527 c.c.).

sottrazione di persone incapaci: chiunque sottrae un infermo di mente, al genitore esercente la potestà , al tutore, al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito a querela del genitore esercente la potestà , del tutore o del curatore (art. 574 c.p.). Trattandosi comunque in queste tre ipotesi di condotte di sottrazione e ritenzione della vittima, si ritiene, generalmente, che per la configurabilità dell’illecito sia necessario che il fatto si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile. I delitti sono punibili a querela del genitore, del tutore o curatore, dell’adottante o dell’affiliante. La querela è altresì rinunciabile, oltre che rimessibile, sia espressamente che tacitamente.

sottrazione non consensuale di minorenni: allorche´ viene sottratto o ritenuto un minore che abbia compiuto gli anni quattordici senza il consenso di esso (art. 574, comma 2o, c.p.), e cioè con violenza, minaccia o inganno, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio, altrimenti ricorrerebbero gli estremi dei reati di ratto previsti negli artt. 522 e 523 del c.p..


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