diritto di ritenzione:  è  un  mezzo  di autotutela privata  in forza  del quale  il creditore, che detenga una  cosa  del debitore, può  rifiutarsi  di restituirla fino a quando il suo credito  non  sia stato  soddisfatto. Al  ritenzione ritenzione può  accompagnarsi un privilegio  (v. privilegi)  del creditore sulla cosa  (cosiddetta ritenzione privilegiata), che gli permette di soddisfarsi  sulla cosa  ritenuta con  preferenza rispetto  agli altri  creditori:  così  il ritenzione ritenzione privilegiata spettante, per  l’art. 2753, comma  3o, c.c., a chi abbia  crediti  per  prestazioni o spese  relative  alla conservazione o al miglioramento di cose  mobili,  o quello  spettante, a norma  dell’art.  2761 c.c., al vettore, al mandatario, al depositario, al sequestratario. Ma  può  anche  esserci  ritenzione ritenzione senza  privilegio  (cosiddetta ritenzione semplice):  un  caso  è  quello,  previsto  dall’art.  1152 c.c., del  ritenzione ritenzione spettante al possessore  di buona  fede  (di  bene  immobile)  finche´  non  gli siano corrisposte le indennità  dovutegli  (al  possessore  di bene  mobile  spetta, invece,  il privilegio  di cui all’art.  2756 c.c.). Analogo è  il ritenzione ritenzione riconosciuto sull’immobile  all’affittuario coltivatore diretto (art.  17 l. n. 203 del 1982), finche´  il locatore non  gli corrisponde le indennità  dovutegli  per  i miglioramenti apportati al fondo.  Altre  applicazioni  sono  agli artt.  748, 936, 975, 1006, 1011, 1502 c.c.. La  ritenzione privilegiata è  ritenuta opponibile ai terzi:  il creditore può  rifiutarsi  di restituire la cosa  anche  se questa  sia stata  nel frattempo alienata e la restituzione gli venga  chiesta  dal terzo  acquirente. Ev altresì  opponibile ai terzi  creditori del debitore e al curatore del fallimento di quest’ultimo. Il ius retentionis si fa valere  in via di eccezione  nel giudizio di cognizione  promosso dal proprietario per  la restituzione della  cosa; si fa  valere  in sede  di processo  esecutivo  nei confronti  degli  altri  creditori;  e può altresì  essere  fatto  valere  in sede  di procedimento cautelare. Si discute  se la ritenzione semplice  abbia  portata generale e possa  essere  invocata  dal creditore anche  in altri  casi, oltre  a quelli  espressamente previsti,  nei quali  si trovi  a detenere una  cosa  del debitore. Prevale  la soluzione  negativa,  giustificata dalla  eccezionalità  di una  misura  di autotutela privata  quale  il ritenzione ritenzione. Ma si consideri  la figura  che va sotto  il nome  di pegno  (v.) gordiano:  il creditore pignoratizio, dopo  essere  stato  pagato  del credito  garantito da  pegno,  può esercitare il ritenzione ritenzione sulla cosa  già  ricevuta  in pegno  (e  non  più  detenuta a tale titolo)  a protezione di un  nuovo  credito  che abbia  verso  il medesimo debitore (art.  2794, comma  2o, c.c.). Si tratta di ritenzione semplice,  inopponibile ai terzi;  ma la norma  che la prevede è  significativa  anche  perche´  mostra  come non  occorra,  per  la ritenzione semplice,  una  connessione fra il credito  e la cosa  che viene  ritenuta (connessione necessaria, invece,  per  il privilegio  speciale  e, quindi,  per  la ritenzione privilegiata). Sicche´  la figura  del pegno  gordiano sembra contraddire la tesi della  tipicità  della  ritenzione semplice:  se l’ex creditore pignoratizio può  ritenere la cosa,  già  oggetto  di pegno,  a protezione di altri suoi  crediti,  non  si vede  perche´  altrettanto non  possa  fare  chi detenga la cosa  del debitore per  un  titolo  diverso  dal pegno.  Talvolta,  la legge vieta  o  limita  l’esercizio  della  ritenzione: così  il professionista intellettuale (v. professionisti  intellettuali)  non  può  ritenere le cose o i documenti ricevuti  dal cliente,  se non  per  il tempo  strettamente necessario  alla  tutela  dei propri  diritti  (art. 2235 c.c.), ossia  quali  mezzi di prova  della  eseguita  prestazione. Il ritenzione ritenzione si basa  sulla situazione di fatto  per  la quale  il creditore detiene una  cosa  del  debitore: se, per  qualsiasi  ragione,  il creditore ne  perde  la detenzione, il ritenzione ritenzione si estingue;  ne´  il creditore può  vantare un  diritto  alla  restituzione della  cosa preordinata al solo  fine dell’esercizio  della  ritenzione. V. anche  possesso,  effetti del ritenzione.  
 ritenzione privilegiata:  v. diritto  di ritenzione. 
 ritenzione semplice:  v. diritto  di ritenzione. 		
			
| Ritenuta | | | Ritiro |