ritiro della proposta contrattuale:  v. proposta  contrattuale,  ritiro della ritiro. 
 ritiro del testamento  olografo:  v.ritiro del testamento  segreto od  olografo. 
 ritiro del testamento  segreto:  non  implica  necessaria  revoca  del testamento  (v. testamento,  revoca del ritiro) il ritiro ritiro presso  il notaio  cui era  stato  affidato:  il testamento ritirato,  se non  è  stato  distrutto, può  ancora  valere  come testamento olografo  (v. testamento,  ritiro olografo),  qualora  ne  presenti i requisiti  di forma  (art.  685 c.c.). V. anche  ritiro del testamento  segreto od olografo.   
 ritiro del testamento  segreto od olografo:  il testamento segreto  e il testamento olografo  che è  stato  depositato possono  dal testatore essere  ritirati  in ogni tempo  dalle  mani  del notaio  presso  il quale  si trovano.  A  cura  del notaio deve  essere  redatto il verbale  della  restituzione, che viene  sottoscritto dal testatore, da  due  testimoni  e dal notaio;  se il testatore non  può sottoscrivere, se ne  fa menzione.  Quando il testamento è  depositato in un pubblico  archivio,  il verbale  è  redatto dall’archivista  e sottoscritto dal testatore, dai testimoni  e dall’archivista  medesimo. Della  restituzione del testamento si prende nota  in margine  o in calce  all’atto  di consegna  o di deposito (art.  608 c.c. V. anche  ritiro del testamento  segreto; testamento,  revoca del ritiro. 		
			
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