Enciclopedia giuridica

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Deposito



deposito bancario: è il contratto bancario con il quale un cliente deposita una somma di danaro presso una banca, che ne acquista la proprietà e si obbliga a restituirla nella stessa specie monetaria (art. 1834 c.c.). Trattasi di un deposito irregolare (v.) avente ad oggetto cose fungibili, delle quali il depositario diventa proprietario con la facoltà di servirsene. Come nel deposito irregolare, il contratto assolve una duplice funzione: ha, nell’interesse del cliente, una funzione di custodia, propria di ogni contratto di deposito, funzione rafforzata dalla particolare affidabilità del depositario, che è una banca, come tale soggetta alle norme in difesa del risparmio; ha, invece, nell’interesse della banca, una funzione di credito, analoga al mutuo, poiche´ dai depositi dei clienti la banca ricava il danaro che impiega per la propria attività di finanziamento. Naturalmente, il cliente può richiedere in qualsiasi momento la restituzione, totale o parziale, delle somme depositate (c.d. deposito libero), salvo solo il preavviso stabilito dal contratto o secondo gli usi: la banca non ha, di regola, diritto ad un termine per la restituzione. Le parti possono, però , pattuire un termine per la restituzione (c.d. deposito vincolato): in tal caso il deposito deposito svolge una funzione di credito corrispondente a quella del mutuo. Sulle somme depositate la banca deve corrispondere gli interessi, molto bassi per il deposito libero, più alti, invece, per il deposito vincolato. Il deposito deposito è un contratto in conto corrente (v.): la banca apre presso di se´ un conto al nome del cliente, così che questi potrà effettuare successivi versamenti e prelevamenti, tutti nell’ambito dello stesso contratto di deposito. Si applicano al deposito deposito, oltre alle norme espressamente previste dal c.c. (artt. 1834 – 1838), anche quelle sul deposito e sul mutuo in quanto compatibili.

deposito cauzionale: v. cauzione.

contratto di deposito: nel deposito deposito lo specifico servizio dedotto in contratto consiste nella custodia di una cosa mobile, cui il depositario si obbliga nei confronti del depositante, con l’obbligo del depositario di restituirla in natura (art. 1766 c.c.) a richiesta del depositante (art. 1771, comma 1o, c.c.), e con l’obbligo del depositante di riprenderla al termine convenuto o, in mancanza di termine, a semplice richiesta del depositario (art. 1771, comma 2o, c.c.). A differenza del trasporto di cose, il deposito è contratto reale (v.), che si perfeziona cioè con la consegna della cosa; ed è contratto che si presume gratuito, salvo che il depositario non eserciti professionalmente l’attività dedotta in contratto (art. 1767 c.c.), come ad esempio nel caso di gestori di parcheggi custoditi o come nel caso del deposito nei magazzini generali. Ma, anche quando il deposito è oneroso, non c’è rapporto di corrispettività fra obbligazione al deposito e obbligazione al compenso: il depositario non può di fronte al depositante inadempiente, avvalersi dell’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), e lasciare incustodita la cosa. Il deposito ha, di regola, ad oggetto cose infungibili, delle quali il depositario non può servirsi (art. 1770 c.c.) e che deve restituire in natura. Ev però ammesso il cosiddetto deposito irregolare, avente per oggetto danaro o altre cose fungibili, delle quali il depositario diventa proprietario, con la facoltà di servirsene (art. 1782 c.c.). Il deposito irregolare, che ha larga diffusione nelle operazioni di banca, assolve una duplice funzione: ha, nell’interesse del depositante, una funzione di custodia; ma ha pure, nell’interesse del depositario, una funzione di credito, onde a questo contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme sul mutuo (v.) (art. 1782, comma 2o, c.c.), come quelle relative alla corresponsione degli interessi (art. 1815 c.c.) e al termine per la restituzione (art. 1816 c.c.).

deposito del conto: attività a carico della parte tenuta a presentare il rendiconto della sua opera almeno 5 giorni prima dell’udienza fissata dal giudice per la discussione.

deposito della nota di iscrizione e del fascicolo: attività mediante la quale l’attore o comunque la parte che si costituisce in giudizio per prima, deve effettuare affinche´ la causa venga iscritta dal cancelliere sul ruolo generale ed entri così nel meccanismo dell’attività giudiziaria.

deposito della sentenza: attività mediante la quale la sentenza è resa nota ai terzi nella cancelleria del giudice che l’ha pubblicata. Dalla data di deposito la sentenza inizia ad esistere come atto e ad avere la sua efficacia autoritativa e non può più essere modificata se non con l’impugnazione. Il cancelliere da atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la sua firma. Dal momento del deposito inizia a decorrere il termine annuale per l’impugnazione.

deposito del ricorso, del controricorso: attività che assolve alla funzione della costituzione in giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte a pena di improcedibilità , nel termine di 20 giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Il controricorso deve essere depositato in cancelleria 20 giorni dalla notificazione negli stessi modi nei quali si fa il deposito del ricorso. I termini sono per entrambi gli atti perentori a pena di improcedibilità .

deposito di atti e documenti presso il notaio: l’art. 1, comma 1o, del r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666, consente ai notai di ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all’estero.

deposito di memoria, delle comparse conclusionali: attività mediante la quale le parti si comunicano agli atti reciprocamente attraverso la cancelleria. Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla rimessione della causa al collegio le parti devono depositare le comparse conclusionali.

deposito di testamento olografo: anche se il testamento olografo è già perfetto al momento della sottoscrizione della scheda testamentaria che soddisfi i requisiti di cui all’art. 602 c.c., è possibile, ai fini di una migliore conservazione del testamento stesso, che il testatore la depositi presso un notaio. Vi sono due tipi di deposito deposito: è possibile un deposito con relativo verbale di ricevimento od un semplice deposito fiduciario, ex artt. 1766 ss. c.c..

deposito di testamento segreto: v. testamento, deposito segreto.

deposito di titoli in amministrazione: è un servizio accessorio prestato dalle banche ai clienti (art, 1838 c.c.). La banca può assumere in custodia, verso compenso, azioni, obbligazioni, titoli del debito pubblico con l’incarico di provvedere all’esercizio dei diritti inerenti ai titoli, come la riscossione dei dividendi, di interessi, rimborsi del capitale alla scadenza, ecc.. Il deposito deposito è un contratto misto di deposito e di mandato, e non può contenere clausole miranti ad esonerare la banca dall’osservare, nell’amministrazione dei titoli, le norme dell’ordinaria diligenza.

fede di deposito: v. fede di deposito.

deposito gratuito: v. contratto di deposito.

deposito in albergo: v. albergatore, responsabilità dell’deposito.

deposito in conto corrente: v. deposito bancario.

deposito in garanzia: v. cauzione; pegno, deposito irregolare.

deposito irregolare: è il contratto di deposito che ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, delle quali il depositario diventa proprietario, con la facoltà di servirsene (art. 1782 c.c.). V. anche contratto di deposito.

deposito libero: v. deposito bancario.

titoli di deposito: sono la fede di deposito (v. fede di deposito) e la nota di pegno (v.).

deposito vincolato: v. deposito bancario.


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