Enciclopedia giuridica

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Conto corrente

Il contratto di conto corrente si basa sul meccanismo della compensazione (v.) legale. Ev stipulato da soggetti (in genere imprenditori) fra i quali intercorrono permanenti rapporti di affari che determinano, nel corso del tempo, una pluralità di crediti reciproci. Con questo contratto essi si obbligano a non esigere, l’uno dall’altro, i rispettivi crediti ed a metterli in conto (art. 1823, comma 1o, c.c.): tra le reciproche rimesse nel conto (sulle quali decorrono gli interessi stabiliti dal contratto o, in mancanza, quelli legali: art. 1825 c.c.) si attua il meccanismo della compensazione; al termine di ogni semestre, o alla diversa scadenza stabilita dal contratto (art. 1831 c.c.), quello dei due che risulterà creditore dell’altro potrà esigere il saldo, salvo che non ne faccia rimessa in conto per un nuovo periodo (art. 1823, comma 2o, c.c.). L’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro si intende approvato se non è contestato nel termine pattuito o nel termine usuale; ma la mancata contestazione non impedisce la successiva impugnazione per errore di scritturazione o di calcolo, per omissioni o duplicazioni entro sei mesi dalla ricezione (art. 1832 c.c.). Disciplina che riguarda, peraltro, le ipotesi di errore ostativo (v. errore, conto corrente ostativo) (art. 1433 c.c.) nelle annotazioni in conto corrente, non già l’esistenza, la validità o l’efficacia dei rapporti dai quali traggono origine i crediti annotati. Sotto questo diverso aspetto gli estratti conto e la relativa approvazione tacita valgono quali ricognizioni di debito (v. promessa, conto corrente di pagamento e ricognizione di debito), con conseguente applicazione dell’art. 1988 c.c.: si potrà sempre dare la prova della inesistenza o dell’invalidità o della inefficacia del rapporto da cui deriva una annotazione in conto corrente.

conto corrente bancario: è il contratto che ha per oggetto l’esecuzione da parte di una banca (v.) e dietro corrispettivo, di incarichi affidatile dal cliente. La banca stipula un conto corrente conto corrente con il cliente che abbia, presso la stessa, un deposito bancario o un apertura di credito (art. 1852 c.c.), oppure entrambi i contratti unificati in un medesimo conto (art. 1853 c.c.). La banca utilizza, per eseguire gli incarichi ricevuti e per rimborsarsi delle relative spese, oltre che per conseguire il corrispettivo del servizio, ciò che dal conto risulta a credito del cliente a titolo di deposito o di apertura di credito. Gli incarichi possono inerire: l’incasso di crediti, la riscossione di cambiali o di assegni, il pagamento di debiti. Specifico incarico è quello collegato al rilascio, dalla banca al cliente, del libretto degli assegni (v. libretto di assegni). il contratto di conto corrente conto corrente è un contratto misto (v.), nel quale le figure del deposito (v.) o dell’apertura di credito (v.) si combinano con quelle del mandato, e le norme sul mandato sono espressamente richiamate quanto alla responsabilità della banca per l’esecuzione degli incarichi ricevuti.

conto corrente di corrispondenza: equivalente a conto corrente bancario (v.).


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