conto acquisto merci:  è  un  particolare contratto di vendita  (v.) intercorrente tra un  socio  o un  terzo  e una  cooperativa di consumo  (v. società  cooperativa,  conto di consumo) in forza  del quale  il primo  versa  somme  di danaro in conto ed  in cambio  riceve  la consegna  delle  merci.  Trattasi di un  contratto di vendita  di cose  di genere  con  individuazione rimessa  al compratore. Costui  adempie l’obbligazione  del pagamento del prezzo  al momento della  conclusione  del contratto; per  il venditore, invece,  si tratta di vendita  a consegne  ripartite, che egli adempie man  mano  che il compratore esercita  la facoltà  di individuazione, e che avrà  interamente adempiuto quando il prezzo  delle merci  individuate dal compratore avrà  raggiunto l’importo  inizialmente versato  da  questo.  Il consenso  traslativo  della  proprietà  delle  merci  non viene espresso  nei vari momenti in cui il consumatore preleva  merci  nel punto  di vendita,  ma al momento in cui ne  paga,  anticipatamente, il prezzo. In  quel  momento l’oggetto  del contratto non  è  determinato, ma determinabile: si vende,  nei limiti di una  somma  versata,  tutto  ciò  che si trova  posto  in vendita  negli  esercizi  del venditore, con  facoltà  di scelta rimessa  al compratore.  
 conto consuntivo:  v. bilancio,  conto consuntivo. 
 conto della gestione:  v. curatore, conto del fallimento;  fallimento. 
 conto deposito:  la traslazione, dal produttore ai rivenditori, del principale rischio della  distribuzione, ossia  il rischio  dell’invenduto, dipende dal fatto  che per la distribuzione si utilizza  il contratto di vendita  (v.): il rivenditore diventa proprietario dei beni  che acquista  dal produttore ed  è  obbligato a pagarne  il prezzo;  se, a sua  volta,  non  riesce  a collocarli  sul mercato, l’invenduto è suo, sua  è  la perdita. Ev  però  possibile  utilizzare,  per  la distribuzione, una diversa  figura  contrattuale, il contratto estimatorio, che consente di addossare  al produttore, esonerandone il rivenditore, il rischio dell’invenduto.  Nella  pratica  si parla  di conto; ed  è  contratto frequente nel rapporto fra editore e libraio  o giornalaio;  fra produttori di articoli  di moda o di oggetti  di oreficeria e rispettivi  rivenditori. Ev  il contratto mediante il quale  una  parte  (ad  esempio,  l’editore)  consegna  all’altra  (ad  esempio,  il libraio)  una  o più  cose  mobili  (nell’esempio, i libri)  e l’altra  parte  può , nel termine pattuito, o pagarne il prezzo  oppure restituirle (art.  1556 c.c.). Chi ha consegnato le cose  ne  resta  proprietario, ma non  può  disporne,  ossia venderne ad  altri  (art.  1556, comma  2o, c.c.); chi le ha  ricevute,  sebbene non  ne  sia proprietario, può  disporne,  ossia  venderle (art.  1158, comma  1o, c.c.). Se, al termine pattuito, le ha  vendute (il libraio  ha  venduto i libri),  ne paga  il prezzo  convenuto; altrimenti le restituisce, o restituisce  l’eccedenza  (i cosiddetti resi  dei librai  o dei giornalai) esonerandosi così dell’invenduto.   dal rischio  
 conto economico:  è  il prospetto contabile  dei ricavi conseguiti  e dei costi sostenuti nel corso  dell’esercizio,  con  l’indicazione  delle  relative  cause generatrici. Ha  la funzione  di dimostrare il risultato  dell’esercizio,  cioè l’utile  realizzato o la perdita subita.  Esso  deve  essere  redatto secondo  uno schema  determinato dalla  legge (art.  2425 c.c.) nel quale  le singole  poste sono  in tal  modo  suddivise:  A)  valore  della  produzione; B)  costi di produzione; C)  proventi  e oneri  finanziari;  D)  rettifiche di valore  di attività  finanziarie;  E)  proventi  e oneri  straordinari. La  lettera A  si esprime  in termini  di valore  della  produzione, e non  di ricavi,  perche´  sotto  di essa figurano  non  solo  le entrate, ma anche  valutazioni,  come  quelle  dei beni  in corso  di produzione o degli  incrementi delle  immobilizzazioni. La  lettera B include  tra  i costi di produzione non  solo  le uscite,  ma anche  valutazioni negative  dei cespiti,  come  gli ammortamenti delle  immobilizzazioni, le svalutazioni  dei crediti,  gli accantonamenti per  rischi. Valori  e costi dell’attività  economica che forma  oggetto  diretto delle  società  sono  tenuti distinti  da  proventi  ed  oneri  finanziari  (lett.  C),  con  separata menzione dei proventi  e degli  oneri  relativi  a imprese  controllate e collegate.  Il risultato dell’esercizio  è  indicato  prima  al lordo  delle  imposte,  poi  al netto  di esse. Vengono  distintamente indicate  le rettifiche eseguite  in applicazione di norme  tributarie e gli accantonamenti imposti  da  tali  norme.   
 conto giudiziale:  documento, assoggettato a rigoroso  formalismo,  che gli agenti contabili  (v.) sottopongono, tramite l’amministrazione da  cui dipendono, al giudizio  della  Corte  dei conti  per  la verifica  della  regolarità  della  loro gestione.  Esso  va presentato entro  i tre  mesi successivi alla  chiusura dell’esercizio  cui si riferisce  o entro  i tre  mesi successivi alla  cessazione  del contabile  dall’ufficio.  Qualora in un  anno  più  titolari  si succedano  in un ufficio, ciascuno  di essi deve  rendere il conto,  limitatamente al periodo della  propria gestione.  In  caso  di morte,  interdizione o inabilitazione, il conto deve  essere  reso  dagli  eredi  del contabile  o dal tutore o curatore. Il conto deve comprendere il carico,  lo scarico  e i resti  da  esigere,  l’importo,  l’esito  e la rimanenza; ad  esso  vanno  allegati  i documenti giustificativi.  La  struttura del  conto è  diversificata  in funzione  delle  varie  specie  di contabili;  il regolamento di contabilità  generale dello  Stato  detta,  infatti,  norme  diverse  a seconda  che si tratti  di conti  degli  agenti  della  riscossione,  dei consegnatari di materie  e dei tesorieri. (Giannunzio). 		
			
| Continenza | | | Conto corrente |