Voce  che indica,  nel bilancio  (v.) di una  società  di capitali (v.),  di una cooperativa (v. società  cooperativa)  o di una  mutua  assicuratrice (v.),  gli elementi patrimoniali destinati ad  essere  utilizzati  durevolmente (art.  2424 bis, comma  1o, c.c.). Si tratta delle  entità  patrimoniali stabilmente destinate all’esercizio  dell’impresa  sociale.  Il codice  prevede tre  specie  di immobilizzazioni: a) le immobilizzazioni immateriali  (v.); b)  le immobilizzazioni materiali (v.); c) le immobilizzazioni finanziarie  (v.).  Le partecipazioni in società  controllate  (v.) o in società  collegate (v.) si presumono immobilizzazioni (art.  2424 bis, comma  2o  c.c.): si presume che l’assunzione  di partecipazioni idonee  ad  esercitare un’influenza dominante o un’influenza notevole sia fatta  per  esercitare durevolmente l’influenza  conseguita  sulla società  partecipante, e non  per  acquistare meri  valori  di scambio.  Ma  può accadere che partecipazioni idonee  ad  assicurare l’influenza  dominante o quella  notevole siano  state  acquistate non  per  gestire,  o concorrere a gestire,  l’impresa  della  partecipata, ma solo  come  valore  di scambio,  in vista della  successiva  rivendita. Le  immobilizzazioni non  possono  essere  iscritte  nello  stato patrimoniale  (v.) per  un  valore  superiore al prezzo  di costo  o di produzione (c.d.  valore  storico)  (art.  2426 nn. 1 e 2 c.c.), salvo  che il valore  attuale delle  immobilizzazioni risulti  durevolmente inferiore al valore  storico:  in tal  caso  il cespite deve  essere  iscritto  al valore  attuale (art.  2426 n. 3 c.c.). Le  immobilizzazioni consistenti  in partecipazioni in società  controllate o collegate  possono  essere  valutate anche  per  un  importo pari  alla  corrispondente frazione  del patrimonio netto risultante dall’ultimo  bilancio  (v.) della  società  partecipata (art.  1426 n. 4 c.c.). Non  costituisce  immobilizzazione il c.d. attivo  circolante che è  valutato  al costo  di acquisto  o di produzione, oppure al valore  di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato se minore  (art  2426 n. 9 c.c.).  
 immobilizzazioni finanziarie:  è  la categoria  di immobilizzazioni comprendente i valori  mobiliari  che la società  ha  in portafoglio: titoli  di Stato,  azioni,  obbligazioni, ecc.. Nello stato patrimoniale  (v.) devono  essere  espressamente evidenziate le partecipazioni in società  controllate  (v.),  in società  collegate (v.) e in altre società  diverse  da  queste.   
 immobilizzazioni immateriali:  è  la categoria  di immobilizzazioni che comprende i beni  immateriali (v. beni, immobilizzazioni immateriali;  invenzione industriale,  opere d’ingegno,  marchio),  nonche´  altre entità  non  definibili  come  beni  immateriali, quali  i costi di impianto, di ampliamento, di ricerca,  di sviluppo,  di pubblicità  aventi  utilità  pluriennale, la cui iscrivibilità  all’attivo  dello  stato patrimoniale  (v.) è  giustificato  dallo stabile  vantaggio  che questi  costi procurano alle società  di capitali (v.).  
 immobilizzazioni materiali:  è  la categoria  di immobilizzazioni comprendente gli immobili  (terreni, fabbricati), nonche´  gli impianti,  i macchinari e gli strumenti delle  società  di capitali (v.). 
 immobilizzazioni tecniche:  v. immobilizzazioni materiali. 		
			
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