immunità ecclesiastica:  indica  un  insieme  di privilegi  attraverso cui persone, cose ecclesiastiche  e luoghi  sacri (per  cui si distingueva tra  immunità personali, reali  e locali),  erano  ritenuti dalle  leggi dello  Stato  esenti  da  tutti  quei  gravami  ed imposte  di varia  natura che normalmente lo Stato  esercita  d’autorità  sui propri  soggetti.  L’attuale ordinamento italiano,  anche  se lo spazio  loro concesso  è  in tendenziale riduzione, riconosce  ancora  alcuni  tipi  di immunità, riedite nell’Accordo 18 febbraio  1984, oltre  che nelle  leggi ordinarie. Come  figure di immunità sussistono  oggi l’esenzione  facoltativa  dei sacerdoti, diaconi  e religiosi, dall’obbligo  al servizio  militare  attivo  (art.  4.1), nonche´  la dispensa  degli ecclesiastici  dall’obbligo  di informare i magistrati su persone o materie  di cui  siano  venuti  a conoscenza per  ragione  del loro  ministero, ex art.  4.4 della l. n. 121 del 1985 (immunità personali); l’impignorabilità  delle  cose  sacre, oggetto  di culto  e venerazione (immunità reali);  il divieto  di alcuni  atti amministrativi, come  requisizioni,  occupazioni  ecc., negli  edifici  di culto,  ex art.  5.1 e 5.2 dell’Accordo (immunità locali).  Per  i privilegi  fiscali a favore  di enti ecclesiastici,  la disciplina  di principio  è  contenuta nell’art.  7.1 dell’Accordo, che richiama  l’art. 20 Cost..  Di  particolare rilievo  è  l’immunità personale (e  penale) del Sommo  Pontefice, riconosciuta nell’art.  8 del Trattato Lateranense dell’11 febbraio  1929 (l. n. 810 del 1929). Per  essa  il Sommo  Pontefice, è persona sacra  ed  inviolabile,  ed  in posizione  giuridica  autonoma anche rispetto  ai Capi  di Stato  estero,  nei confronti  dei quali  le norme  di diritto internazionale riconoscono una  immunità  penale  sostanziale.  Alcune  norme del Trattato Lateranense estendono immunità  e speciali  prerogative a  funzionari  della  Santa  Sede  ed  ecclesiastici  in ragione  del loro  ufficio (artt. 10, 12, 19, e 21).  
 immunità parlamentare:  è  un  istituto  posto  a tutela  dei componenti le Assemblee legislative,  al fine di evitare  l’utilizzazione  dell’azione  penale  come strumento di lotta  politica  (art.  68 Cost.).  Per  procedere penalmente nei confronti  di un  membro  delle  assemblee  legislative  è  necessaria l’autorizzazione a procedere dell’Assemblea di appartenenza. Attualmente, nel nostro  ordinamento, l’autorizzazione è  limitata  alle  richieste  di arresto ovvero  di perquisizione nei confronti  del Parlamentare e non  costituisce  più condizione di procedibilità  dell’azione  penale  (art.  1 l. Cost.  29 ottobre 1993, n. 3).  
 immunità tributaria della Santa Sede:  con  l’art. 25 del Trattato lateranense del 1929, l’Italia  si obbligò  a versare  alla  Santa  Sede  una  somma  di danaro e titoli  del debito  pubblico.  Si addivenne così  ad  una  definitiva  sistemazione dei  crediti  della  Santa  Sede  verso  l’Italia,  crediti  sorti  in rapporto ai danni ingenti  subiti  dalla  Sede  Apostolica per  la perdita del patrimonio di S. Pietro  in seguito  alla  debellatio dello  Stato  pontificio  del 1870 che portò alla  confisca  dei beni  ecclesiastici  da  parte  del Regno  d’Italia.  Furono anche concesse  guarentigie di carattere economico:  vennero ritenute esenti  in Italia  da  qualsiasi  tributo le retribuzioni dovute  dalla  Santa  Sede  e dagli  altri  enti  centrali  della  Chiesa  a impiegati  e salariati,  così  pure  fu dichiarata  l’esenzione  da  tributi  per  gli immobili  pontifici  e l’esenzione  da  diritti doganali  e daziari  di merci  estere  per  lo stato  città  del Vaticano.  
 immunità tributaria degli enti ecclesiastici:  v. enti ecclesiastici, trattamento  tributario degli immunità. 		
			
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