Enciclopedia giuridica

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Immunità e privilegi

Prerogative riconosciute a determinati soggetti internazionali o loro organi che adempiono funzioni o ricoprono incarichi di particolare rilevanza.

immunità e privilegi degli organi stranieri: restrizioni imposte dal diritto internazionale all’esplicazione della sovranità degli Stati, al fine di tutelare l’esercizio indisturbato delle funzioni diplomatiche nell’ambito dello Stato accreditatario (non impediatur legatio). Si distinguono in: a) inviolabilità personale, che consiste oltre che nella protezione dovuta al diplomatico, in quanto straniero, nella sottrazione di esso a qualsiasi misura di polizia (fermo, arresto, perquisizione ecc.) diretta contro la sua persona; b) inviolabilità domiciliare, copre sia la sede ufficiale dell’ambasciata che l’abitazione privata del diplomatico, rispetto alle quali, pur trattandosi di territorio dello Stato accreditatario, questi non può esercitare atti di coercizione, senza il previo consenso dello Stato accreditante; c) immunità dalla giurisdizione penale e civile, che consente di sottrarre ai tribunali locali gli atti compiuti dall’agente diplomatico come privato individuo. Si tratta di una immunità processuale e non dalla legge, collegata esclusivamente all’esplicazione della funzione cui il diplomatico è preposto e fintanto che essa perdura. L’immunità dalla giurisdizione penale ha carattere assoluto; quella dalla giurisdizione carattere relativo, essendo ammessa la giurisdizione per le azioni reali e possessorie; le azioni successorie; le domande riconvenzionali; le azioni relative ad attività commerciali, o di libera professione esercitate dall’agente diplomatico; d) immunità fiscale, che sussiste unicamente per le imposte dirette personali.

immunità e privilegi degli Stati stranieri: v. Stato straniero.

immunità e privilegi dei consoli: non esistono norme internazionali consuetudinarie che prevedano immunità e privilegi in favore degli agenti consolari, così come sono previste per gli agenti diplomatici, ad eccezione della regola della inviolabilità degli archivi consolari. Le immunità e privilegi immunità e privilegi sono, per contro, regolate, sul piano internazionale, dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari e dai numerosi convenzioni consolari bilaterali ed accordate, sul piano degli ordinamenti interni, in base alle norme proprie di ciascuno Stato nella materia. La Convenzione di Vienna, dedica il capitolo II alle immunità e privilegi relativi agli uffici consolari, ai funzionari consolari di carriera ed agli altri componenti degli uffici consolari, ed il capitolo III ai consoli onorari, modellandoli sulla scorta delle immunità diplomatiche e distinguendo: inviolabilità dei locali e degli archivi consolari; libertà di movimento e di comunicazione; protezione ed inviolabilità personale degli agenti consolari; immunità dalla giurisdizione; immunità fiscale.

immunità e privilegi dei funzionari internazionali: v. funzionari internazionali.


Immunità      |      Immunità penale


 
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