Enciclopedia giuridica

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Consoli

Organi burocratici o onorari di uno Stato destinati ad esplicare le proprie funzioni amministrative e giurisdizionali all’estero. Sono funzionari dello Stato di invio che li nomina quali capi degli Uffici consolari ed ammessi all’esercizio delle loro funzioni da parte dello Stato di residenza (Convenzione di Vienna, 1963, art. 10). Hanno anche il compito di entrare in contatto con le autorità locali per la tutela degli interessi di nazionali, come pure di vigilare sull’osservanza delle norme internazionali da parte dello Stato di residenza e di informare il proprio Stato su qualunque questione possa interessarlo, in specie di carattere economico (art. 5). V. anche agenti diplomatici.

categorie di consoli: si distinguono in consoli invitati o di carriera (consules missi) e in consoli onorari od eletti (consules electi). I primi sono impiegati dello Stato che rappresentano incardinati nella sua struttura amministrativa, e godono di un trattamento economico stabile. I secondi, che spesso sono cittadini dello Stato locale, non hanno un rapporto organico con lo Stato di cui curano gli interessi e godono di una indennità per l’esercizio delle loro funzioni. Di essi si occupa, in particolare, la Convenzione di Vienna, del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari, agli artt. 58 ss.. Accanto ai consoli, che sono preposti all’esercizio di mansioni consolari vere e proprie, esistono alcune categorie di persone collegate con l’ufficio consolare dei quali la Convenzione di Vienna definisce la condizione giuridica: a) impiegati consolari, incaricati di funzioni tecnicoconsoliamministrative; b) impiegati subalterni, chiamati a svolgere mansioni materialmente esecutive; c) membri della famiglia del Console, inteso in senso ampio di congiunti; d) impiegati privati del funzionario consolare.

convenzioni sui consoli: convenzioni bilaterali concluse al fine di disciplinare le funzioni consolari che uno Stato è autorizzato a svolgere nel territorio di un altro Stato. Possono essere contenute nelle stesse convenzioni internazionali attraverso le quali due Stati hanno proceduto allo stabilimento di relazioni consolari fra loro, oppure possono essere previste disposizioni di questo genere all’interno di trattati di commercio, di navigazione, nonche´ in convenzioni di stabilimento. Questi accordi sono stati resi superflui dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari che, all’art. 2, dispone che lo stabilimento di relazioni consolari tra Stati è subordinato al semplice mutuo consenso.

disciplina dei consoli onorari: secondo la Convenzione di Vienna del 1963, sulle relazioni consolari (artt. 58 ss.): a) gli Stati sono liberi di ammettere o meno consoli onorari sul proprio territorio (art. 68); b) il trattamento funzionale riservato ai consoli di carriera è esteso ai consoli onorari ed agli uffici da essi diretti, in particolare: l’immunità giurisdizionale per atti di ufficio e l’inviolabilità degli archivi; c) poiche´ i consoli onorari possono svolgere attività professionali diverse dalle funzioni consolari, non vengono riconosciute loro immunità di alcun genere per gli atti non rientranti nelle funzioni ufficiali. Ad esempio non è accordata ai consoli onorari la inviolabilità personale; ad essi non si estende la norma sull’inviolabilità della sede consolare, con la conseguenza che è ammesso l’accesso delle autorità di polizia e delle altre autorità dello Stato territoriale.

funzioni dei consoli: esplicazione di un’attività di natura tipicamente interna, amministrativa e giurisdizionale, in territorio estero. Non è escluso che vengano affidate ai consoli anche funzioni diplomatiche, in tal caso si estendono automaticamente ad essi i privilegi e le immunità diplomatiche. Ciascuna legislazione interna regola in maniera diversa le funzioni consolari (per l’Italia, v. il d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200). A livello internazionale, le funzioni consolari sono disciplinate in maniera dettagliata dalla Convenzione di Vienna, del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari, agli artt. 5 ss.. L’art. 5 della Convenzione elenca le funzioni consolari, prevedendo all’ultimo comma (lett. m) una disposizione sufficientemente elastica tale da garantire ogni possibile sviluppo. Le funzioni più importanti del console sono quelle che hanno rilevanza internazionale quali, tra le altre: a) proteggere gli interessi dello Stato d’invio e dei suoi nazionali; b) favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato d’invio e lo Stato di residenza; c) promuovere le relazioni amichevoli; d) nonche´ prestare soccorso e assistenza di qualsiasi natura, ma soprattutto legale, ai cittadini dello Stato d’invio; e) ricoprire le funzioni notarili, di ufficiale pubblico e altre funzioni di ordine amministrativo. Aspetto peculiare della Convenzione è che, nel delineare l’assetto delle principali funzioni, si è data particolare rilevanza anche alla volontà dell’individuo. Infatti l’intervento del Console, soprattutto in materia di giurisdizione penale, è limitato ai soli casi in cui vi sia il consenso dell’individuo interessato. Ad esempio la visita in carcere dei connazionali colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale, è possibile solo qualora l’interessato non si opponga. D’altro canto, incombe alle autorità locali il dovere di informare gli stranieri del loro diritto a che il Consoconsoli le sia informato della loro situazione e si attivi in loro favore.

immunità ed inviolabilità dei consoli: per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, il consoli è protetto dalle stesse immunità che sono riconosciute all’agente diplomatico (Convenzione di Vienna, 1963, art. 43). In particolare non possono essere giudicati per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, ne´ possono essere arrestati o sottoposti a misure di detenzione preventiva, a meno che non abbiano commesso un grave crimine e che una decisione giudiziaria non sia stata presa nei suoi confronti. Inoltre lo Stato di residenza è tenuto a proteggere la persona, la libertà e la dignità dei funzionari consolari (art. 40). Non diversamente dagli agenti diplomatici i funzionari consolari sono esclusi dalla sfera personale di applicazione delle norme dello Stato territoriale per quanto concerne l’immigrazione degli stranieri (permesso di soggiorno, immatricolazione, permesso di lavoro: artt. 46 e 47); e per quanto attiene agli obblighi in materia di previdenza sociale (art. 48). I funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri conviventi della loro famiglia godono inoltre di immunità fiscale, che riguarda pressoche´ tutte le imposte e tasse, reali e personali, nazionali e locali (art. 49); nonche´ sono esenti da qualsiasi prestazione di natura personale, da qualunque servizio di interesse pubblico, da pesi militari come requisizioni, contribuzioni e alloggiamenti militari (art. 25). Per gli atti estranei alle loro funzioni, non godono dell’immunità giurisdizionale.

nomina e stabilimento dei consoli: data la particolarità delle loro funzioni i consoli vengono nominati dal loro Stato a prescindere dalla procedura di accreditamento. Tuttavia, per il loro stabilimento è necessaria una procedura di gradimento che si apre con la presentazione delle lettere patenti consolari o lettere de provision, rilasciate dal Capo dello Stato o dal Ministro degli Affari esteri. Con tali lettere si attesta che la persona designata è stata scelta per coprire un determinato ufficio; essa viene trasmessa allo Stato estero per vie diplomatiche. A seconda delle relazioni intercorrenti tra gli Stati, la lettera può essere sostituita da una semplice notifica avente medesimo contenuto della lettera patente. Lo Stato di invio è tenuto inoltre a notificare tutte le generalità , la categoria e la classe dei membri del personale consolare diversi dal capo di posto consolare. L’atto più importante della procedura di gradimento è costituito dall’autorizzazione di natura discrezionale, detta exequatur o placet, concessa dallo Stato sul cui territorio deve essere inviato l’agente consolare. L’assenso necessario per l’accreditamento deve persistere per tutta la durata dell’esercizio delle funzioni consolari. La Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari, dispone infatti che lo Stato accreditatario può , in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione, dichiarare non gradito il capo o un membro qualsiasi della missione, revocando l’exequatur qualora lo Stato di invio non provveda, in tempi ragionevoli, a richiamare la persona in causa (art. 23, comma 1o). Il non gradimento può verificarsi anche anteriormente all’arrivo della persona sul territorio dello Stato ricevente o all’inizio delle funzioni consolari (art. 23, comma 3o).


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