Enciclopedia giuridica

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Famiglia



bisogni della famiglia: v. coniugi, diritti e doveri dei famiglia; coniugi, responsabilità solidale dei famiglia.

famiglia come società naturale: v. famiglia legittima.

compiti della famiglia: v. famiglia legittima.

famiglia di fatto: la famiglia, costituita da persone non unite fra loro in matrimonio, dà luogo ad una situazione giuridicamente lecita, per vari aspetti protetta dal diritto. Bisogna però distinguere fra due ordini di rapporti: a) rapporti fra i conviventi di fatto. Hanno, nel nostro diritto, limitata rilevanza: fra i conviventi di fatto non esistono, come esistono fra i coniugi, i diritti e i doveri reciproci alla coabitazione, all’assistenza materiale e morale, alla fedeltà . Il suo carattere di unione libera fa sì che, in ogni momento ed a propria discrezione, ciascuno dei conviventi possa interrompere il rapporto. La reciproca assistenza materiale non è oggetto di una obbligazione (v.) civile, ma, secondo la qualificazione che ne dà la giurisprudenza, di una obbligazione naturale (v. obbligazioni, famiglia naturali), con la conseguenza giuridicamente rilevante che non è ammessa la ripetizione di indebito (v.). Diversa è però l’ipotesi in cui l’assistenza materiale venga meno per la morte del convivente dovuta al fatto illecito (v. fatti illeciti) di un terzo: al convivente superstite deve essere riconosciuto, ma la giurisprudenza è al riguardo divisa, il diritto al risarcimento del danno da parte del terzo. Una indiretta rilevanza è , invece, data dalla giurisprudenza alla relazione more uxorio in materia di diritto all’assistenza materiale: il coniuge divorziato perde il diritto al mantenimento o agli alimenti se, convivendo di fatto con altri, goda dell’assistenza materiale del familiare di fatto. Tra i conviventi non esiste alcun diritto alla successione legittima (v. successione, famiglia legittima) (salva, naturalmente, la facoltà di disporre per testamento nei limiti della quota disponibile): la legislazione pensionistica attribuisce però il diritto alla pensione di guerra alla convivente del caduto, se la convivenza era durata almeno un anno (da ultima, l. n. 313 del 1968). Ancora: la Corte Costituzionale, dopo averla più volte respinta, ha infine accolto l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 6 della l. n. 392 del 1978 nella parte in cui non prevede fra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio; oltre che nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale. La Corte si è però studiata di non enunciare la parificazione del convivente al coniuge: l’incongruenza della norma dichiarata illegittima sta, secondo la Corte, nel fatto che essa non menziona il convivente, sebbene oggetto di tutela sia non la famiglia nucleare, ne´ quella parentale, ma la convivenza di un aggregato esteso fino a comprendervi estranei, quali gli eredi testamentari; b) rapporti fra genitori e figli naturali. Sotto questo aspetto l’equiparazione della famiglia famiglia alla famiglia legittima è , nel nostro diritto, pressoche´ totale, e diventa totale se nessuno dei genitori sia unito con altri in matrimonio (altrimenti sono fatti salvi i diritti della famiglia legittima). In particolare, i genitori hanno il diritto e l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli nati fuori del matrimonio (art. 30, comma 1o, Cost.). Il riconoscimento o l’accertamento giudiziale della paternità o della maternità comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti spettanti nei confronti dei figli legittimi (artt. 261, 277 c.c.), inclusi il dovere e il diritto alla prestazione alimentare (art. 433 nn. 2 e 3 c.c.). Anche agli effetti successori i figli naturali sono equiparati a quelli legittimi, i genitori naturali a quelli uniti in matrimonio. Si noti: fratello legittimo e fratello naturale sono tra loro equiparati rispetto ai genitori, non nei loro interni rapporti successori. Essi non succedono tra loro, come succedono i fratelli legittimi (art. 570 c.c.); e solo se mancano altri parenti entro il sesto grado, piuttosto che dare luogo alla successione dello Stato (art. 586 c.c.), eredita il fratello naturale (così, pur in mancanza di una norma di legge, ha deciso la Corte Costituzionale). Convivenza di fatto e famiglia non sono concetti coincidenti: la procreazione che derivi da un occasionale rapporto sessuale dà luogo a tutte le conseguenze giuridiche indicate sub b, quantunque manchi la convivenza fra i genitori naturali. La convivenza fra costoro è però produttiva di un effetto specifico: la potestà sul figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori spetta al genitore con il quale il figlio convive; ma, se i genitori naturali sono tra loro conviventi, la potestà spetta ad entrambi (art. 317 bis), così di convivenza. come nella famiglia legittima. V. anche contratto, famiglia

fondazione di famiglia: v. fondazione, famiglia di famiglia.

famiglia in senso ampio: v. famiglia in senso stretto e famiglia in senso ampio.

famiglia in senso stretto e famiglia in senso ampio: di famiglia si parla, nel senso stretto del termine, con riferimento al cosiddetto nucleo familiare, formato da persone fra loro conviventi: sono i coniugi e i loro figli minori. Fra i membri della famiglia, intesa in questo senso, intercorre una fitta ed intensa rete di rapporti giuridici: il diritto e l’obbligo reciproci fra i coniugi alla coabitazione, alla fedeltà , all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia (art. 143 c.c.); l’obbligo dei coniugi di mantenere, istruire, educare la prole (art. 147 c.c.); la potestà dei genitori sui figli minori (art. 316 c.c.); il dovere dei figli di rispettare i genitori e, finche´ convivono con essi, di contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito al mantenimento della famiglia (art. 315 c.c.). Di famiglia si parla anche, nel senso ampio del termine, con più generale riferimento all’insieme delle persone legate fra loro da rapporti, oltre che di coniugio, di parentela e di affinità: a) parentela (artt. 74 – 77 c.c.). Ev il vincolo di sangue che unisce le persone discendenti l’una dall’altra (parenti in linea retta: padre e figlio, nonno e nipote ecc.) o discendenti da uno stipite comune (parenti in linea collaterale: fratelli, cugini, zio e nipote ecc.). Non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado; e i gradi, nella linea retta, si computano risalendo da un parente all’altro e contando tutti i parenti intermedi, escluso l’ascendente nei cui confronti si vuole stabilire il grado di parentela (nonno e nipote, ad esempio, sono parenti in secondo grado); nella linea collaterale il grado di parentela tra due persone si determina risalendo dall’una al primo stipite comune, scendendo all’altra e contando il numero di parenti intermedi comprese le due persone fra le quali si vuole determinare la parentela, ma escluso lo stipite comune (così i fratelli sono parenti in secondo grado). In passato, il computo civile dei gradi di parentela differiva dal computo canonico; ma la divergenza è stata eliminata dal codice di diritto canonico del 1983. La parentela può essere legittima o naturale: è legittima quella che lega persone unite da vincoli di sangue derivanti dalla generazione in costanza di matrimonio (e sono tra loro parenti legittimi anche i fratelli consanguinei, figli dello stesso padre ma di madre diversa, o i fratelli uterini, nati dalla stessa madre, ma da padre diverso; mentre sono fratelli germani quelli che hanno comuni padre e madre); è naturale la parentela che lega persone unite da vincolo di sangue contratto fuori del matrimonio; b) affinità (art. 78 c.c.). Ev il vincolo che intercorre fra una persona e i parenti del suo coniuge, anche se morto. Di regola il rapporto di affinità cessa a seguito dell’annullamento del matrimonio sul quale si fonda (art. 78, comma 2o, c.c.), salva l’eccezione di cui all’art. 87 n. 4 c.c.; non cessa, invece, per effetto del divorzio. Anche entro la famiglia in senso ampio esistono diritti e doveri: i parenti hanno diritto di successione ereditaria, secondo le regole della successione necessaria (v.) (art. 536 c.c.) e della successione legittima (v.) (artt. 566 ss. c.c.); fra parenti e fra affini esistono, inoltre, il diritto ed il dovere reciproco di prestare gli alimenti (v.) (art. 433 c.c.). Il vincolo di parentela ha però una diversa rilevanza a seconda che si tratti di parentela legittima oppure naturale: solo gli ascendenti legittimi, e non anche gli ascendenti naturali, sono successori necessari (art. 538 c.c.); agli effetti delle successioni legittime i fratelli e le sorelle naturali del defunto hanno i diritti che l’art. 570 c.c. riconosce a fratelli e sorelle legittimi, ma succedono solo se mancano altri parenti entro il sesto grado. A differenza della parentela, che si basa sulla discendenza da uno stesso stipite, ed ammette perciò una parentela naturale, l’affinità presuppone un rapporto di coniugio (e, salva l’ipotesi di cui all’art. 87 n. 4 c.c., di coniugio basato su un valido matrimonio), e non ammette una affinità naturale: non ci sono generi, nuore e suoceri, nemmeno agli effetti dell’obbligo alimentare (art. 433 nn. 4 e 5 c.c.), entro la famiglia di fatto. Tanto i parenti quanto gli affini del conduttore, se con questo conviventi, succedono alla sua morte nel contratto di locazione, a norma dell’art. 6 l. n. 392 del 1978. I diritti che spettano ai membri della famiglia e gli obblighi relativi sono strettamente legati alla posizione che la persona occupa entro la famiglia: alla sua posizione di coniuge, di figlio minore, di parente, di affine. Sono diritti e doveri che ineriscono ad uno status della persona (lo status familiae del diritto romano); presentano analogie, sebbene si tratti di diritti e di doveri relativi e non assoluti, con i diritti della personalità : i diritti sono irrinunciabili, indisponibili, imprescrittibili; gli obblighi corrispondenti, anche quelli che si adempiono con la somministrazione di mezzi patrimoniali (come l’obbligo all’assistenza materiale ed al mantenimento fra i coniugi, come l’obbligo dei genitori di mantenere ed istruire i figli minori, come l’obbligo di prestare gli alimenti al coniuge o a parenti o ad affini), non sono assimilabili alle obbligazioni (v. obbligazione), e sono sottoposti ad una regolazione del tutto propria. La loro diversa qualificazione come obblighi viene tradizionalmente impiegata per sottolineare la loro diversità rispetto alle obbligazioni, caratterizzate dalla patrimonialità della prestazione (art. 1174 c.c.). Ugualmente, gli atti giuridici di diritto familiare, anche quando consistono in dichiarazioni di volontà come nel caso del matrimonio (v.), ricevono una regolazione normativa a se´ stante, diversa da quella degli atti giuridici di contenuto patrimoniale, quali il contratto (v.) (art. 1321 c.c.) e gli atti unilaterali (v.) di cui all’art. 1324 c.c..

interesse della famiglia: v. coniugi, diritti e doveri dei famiglia; comunione fra coniugi, famiglia e comunione ordinaria.

intervento del giudice nella famiglia: in caso di disaccordo sui diritti e doveri che derivano dal matrimonio, ciascun coniuge può rivolgersi al giudice: questi sente le opinioni espresse dai coniugi ed, eventualmente, dai figli conviventi che abbiano compiuto sedici anni; e tenta di raggiungere una soluzione concordata o, se ciò non è possibile, decide in loro vece, adottando la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia (art. 145 c.c.). L’famiglia famiglia è reso necessario dall’esigenza, costituzionalmente avvertita, di conciliare l’uguaglianza dei coniugi con la garanzia dell’unità familiare: questa, se non è più assicurata dal potere di un capo famiglia, è ricercata attraverso una soluzione giudiziale dei conflitti fra coniugi. Ma si noti che l’famiglia famiglia è possibile solo se chiesto da uno dei coniugi: si è così voluta salvaguardare, ad un tempo, l’unità familiare e l’autonomia della famiglia. Se un genitore trascura i propri doveri o abusa dei propri poteri con grave pregiudizio per i figli, il giudice può pronunciare la sua decadenza dalla potestà (v.), e può anche ordinare l’allontanamento dei figli dalla residenza familiare (art. 330 c.c.). In caso di disaccordo fra i genitori su questioni di particolare importanza ciascuno di essi può , anche qui, rivolgersi al giudice, il quale sentirà in questo caso i figli se maggiori di quattordici anni (art. 316, commi 3o e 5o, c.c.). Se occorrono, nel frattempo, provvedimenti urgenti e indifferibili, vi provvede il padre (art. 316, comma 4o, c.c.). Il giudice, in questa ipotesi, non adotta però soluzioni, come nel caso dell’art. 145 c.c.: si limita a suggerirle e, se il contrasto permane, attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che ritiene più idoneo a curare l’interesse del figlio (art. 316, comma 5o, c.c.). Ha qui agito, manifestamente, la preoccupazione di evitare che l’organo dello Stato si sostituisca ai genitori, anche se tra loro in disaccordo, nell’esercizio della potestà sui minori, considerata come prerogativa inalienabile di quella società naturale che è la famiglia.

lavoro nella famiglia: v. impresa familiare.

famiglia legittima: la Costituzione considera la famiglia una società naturale fondata sul matrimonio, della quale la Repubblica riconosce i diritti (art. 29, comma 1o, c.c.). Il termine società è qui impiegato nel senso più lato, come forma di organizzazione della convivenza umana: il senso dell’espressione è equivalente a quello di formazione sociale, di cui è detto all’art. 2 Cost.. La qualificazione di questa società come società naturale esprime, nella Costituzione, una duplice direttiva: a) che l’organizzazione della convivenza umana per unità familiari non è una realtà creata dallo Statofamigliaordinamento, ma una realtà da questo solo trovata, della quale lo Statofamigliaordinamento si limita a riconoscere i diritti. Ev una valutazione corrispondente a quella che il citato art. 2 Cost. compie per i diritti inviolabili dell’uomo, che è compito della Repubblica riconoscere e garantire. Lo Statofamigliaordinamento si autolimita: si impegna, con norma costituzionale, ad accettare come dato inoppugnabile della complessiva organizzazione sociale quella specifica forma di convivenza organizzata che è la famiglia; b) che la regolazione legislativa della famiglia deve soddisfare le intrinseche esigenze di questa forma di convivenza sociale organizzata ed assecondarne l’autonoma evoluzione, senza piegarla a più generali disegni attinenti alla complessiva organizzazione politica ed economica della società . Società naturale significa, sotto questo aspetto, società che trova nella coscienza sociale e nel costume i motivi ispiratori della sua disciplina legislativa e che è , perciò, sottratta ad una superiore ragione politica o politicofamigliaeconomica. La condizione costituzionale della famiglia risulta, a questo modo, profondamente diversa da quella di altri istituti, come ad esempio la proprietà (v.) privata, il cui riconoscimento è inserito in un quadro di compatibilità con le esigenze e le finalità di organizzazione complessiva della società , espresse con i concetti di funzione sociale (art. 42, comma 2o, c.c.), di interesse generale (artt. 42, comma 3o, 43 c.c.) di razionale sfruttamento e di equi rapporti sociali (art. 44 c.c.). Società naturale non significa, invece, immutabilità della regolazione normativa: questa può mutare con il mutare del costume sociale, con l’evolversi delle concezioni della famiglia e dei rapporti fra i suoi membri. Basti pensare ad alcuni recenti mutamenti, come l’introduzione del divorzio (v.), nel 1970, in luogo dell’antico principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale (ed il referendum popolare del ’74 confermò che il divorzio rispondeva alla mutata coscienza sociale della grande maggioranza dei cittadini), e l’abolizione della potestà maritale (fino al 1975 il marito era, per il c.c., il capo della famiglia, e la moglie seguiva la condizione civile di lui ed era obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza). E l’evoluzione del costume è, in questa materia, così rapida da fare apparire addirittura barbariche norme vigenti fino alla riforma del ’75, come ad esempio quella che imponeva il dovere reciproco della fedeltà anche ai coniugi legalmente separati. Queste le direttive costituzionali, tese a collocare la famiglia, quale società naturale, in una sorta di zona di rispetto, inviolabile da parte dello Stato. Nella sua evoluzione storica la famiglia è sempre apparsa strettamente legata al sistema produttivo (e, oltre che a questo, al sistema politico): è stato già sottolineato il rapporto fra l’antica società rurale e l’antica famiglia patriarcale, fra la moderna società industriale e l’odierna famiglia coniugale o nucleare (e va anche ricordato il nesso fra il sistema politico feudale e gli antichi istituti familiari e successori, che facevano delle famiglie nobiliari una vera e propria magistratura politica). L’influsso del sistema produttivo sulla struttura della famiglia è , nei fatti, destinato a provocare sempre nuovi mutamenti: basti riflettere sulle conseguenze che vi determina il progressivo inserimento della donna in tutti i livelli della organizzazione economica e politica della società . Ciò che la Costituzione esige è che queste trasformazioni si attuino, prima che nella legge, nel costume: che esse siano, cioè , trasformazioni accettate dalla coscienza sociale e non indotte autoritativamente dalla legge. La Costituzione riconosce alla famiglia specifici compiti entro l’organizzazione complessiva della società . All’adempimento dei compiti della famiglia fa riferimento l’art. 31, comma 1o, Cost.; la loro menzione è , soprattutto, nell’art. 30, comma 1o, Cost.: i genitori hanno il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare la prole; e solo in caso di incapacità dei genitori, aggiunge il secondo comma, la legge provvede a che siano altrimenti assolti i loro compiti. Viene così affermato il principio di organizzazione sociale secondo il quale l’allevamento delle nuove generazioni si attua in seno alle famiglie, considerate come sede naturale entro la quale formare la personalità del minore. Il favore per l’allevamento familiare dell’infanzia, piuttosto che per quello praticato entro le apposite istituzioni, pubbliche o private, corrisponde oggi anche ai dettami della moderna psicologia ed è alla base della odierna disciplina dell’ adozione (v.), volta a favorire l’allevamento in seno a famiglie adottive dei minori in stato di abbandono. I compiti della famiglia non si esauriscono però nell’allevamento della prole: tra essi rientra l’assistenza morale e materiale fra i coniugi (art. 143, comma 2o, c.c.) e, se si considera la famiglia in senso ampio, vi rientra anche quella forma di assistenza familiare che è l’obbligo di prestare gli alimenti al parente o all’affine che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. I diritti che la Costituzione riconosce a questa società naturale sono i diritti della famiglia fondata sul matrimonio. Ev così introdotta una netta distinzione fra quella che il successivo art. 30, comma 3o, Cost., definisce come famiglia e quella che si suole qualificare come famiglia di fatto (v.). La prima si costituisce con un atto solenne, quale è il matrimonio (v.), che impegna giuridicamente i coniugi in una serie di diritti e di doveri reciproci e che costituisce fra loro un rapporto non dissolubile se non nei casi e nei modi previsti dalla legge. La seconda è la stabile convivenza fra uomo e donna, basata sul reciproco vincolo affettivo (cosiddetta convivenza more uxorio, secondo il costume cioè dell’unione coniugale), senza impegno giuridicamente vincolante. La famiglia di fatto è tutt’altro che irrilevante per il diritto: la Costituzione se ne occupa per ciò che attiene ai figli nati fuori del matrimonio, ai diritti e doveri che i genitori hanno nei loro confronti (art. 30, comma 1o, c.c.), alla tutela giuridica ad essi spettante (art. 30, comma 3o, c.c.); la legislazione ordinaria dà anche rilievo, sotto qualche aspetto, alla figura del convivente di fatto. La famiglia occupa, tuttavia, una posizione di preminenza nel sistema costituzionale: il che corrisponde, ancora una volta, al prevalente costume, alla diffusa convinzione sociale che i compiti spettanti alla famiglia entro l’organizzazione sociale possano essere idoneamente adempiuti solo in presenza della garanzia di un vincolo certo e stabile, basato su quell’impegno solenne che è l’atto di matrimonio. Il favore costituzione per il matrimonio si manifesta sotto due aspetti. L’art. 31, comma 1o, c.c., protegge la famiglia in positivo: impone alla Repubblica di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Queste provvidenze si traducono, nella legislazione ordinaria, nelle aggiunte di famiglia, proporzionali al numero delle persone a carico, dovute ai pubblici dipendenti (mentre per il lavoratore in genere vale la direttiva costituzionale dell’art. 36, per il quale la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare a se´ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa), nei criteri di preferenza accordati ai coniugati nei pubblici concorsi, nelle agevolazioni fiscali per le famiglie numerose, nella riduzione dell’imposta di successione nei rapporti ereditari all’interno della famiglia e così via. In questo quadro si inserisce anche la norma dell’art. 37 Cost., relativa alla donna lavoratrice: le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. Ev però una norma che presenta già i segni del tempo: essa non fa riferimento alle naturali funzioni della donna, ossia alla gravidanza ed al parto, ma alla sua essenziale funzione familiare, postulando così uno specifico ruolo della donna nella famiglia, differenziato da quello dell’uomo e primario rispetto alla sua condizione di lavoratrice, che nell’odierna società industriale appare in conflitto con le esigenze di emancipazione femminile e con lo stesso principio costituzionale della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29, comma 2o, c.c.). L’art. 30, comma 3o, c.c., d’altra parte, protegge la famiglia in negativo, ponendo limiti alla tutela dei figli nati fuori del matrimonio: questa tutela deve essere compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Il che si traduce, per il c.c., nel diritto di veto all’inserimento del figlio naturale nella famiglia di uno dei genitori, che spetta all’altro coniuge e, se hanno compiuto sedici anni e sono conviventi, ai figli legittimi (art. 252 c.c.). Sotto l’aspetto successorio c’è , invece, una equiparazione pressoche´ totale, di fronte all’eredità lasciata dai genitori, tra figli legittimi e figli naturali: i primi non hanno diritti maggiori dei secondi. Permane però una disuguaglianza nella norma che ammette la cosiddetta commutazione: i figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali, sempre che questi acconsentano. Se si oppongono, decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali (artt. 537, comma 3o, 542, comma 3o, 566, comma 2o, c.c.). Al figlio legittimo è così attribuita, rispetto al fratello naturale, una possibilità che non ha rispetto al fratello legittimo.

famiglia nel diritto costituzionale: la nostra Costituzione, a differenza dello Statuto albertino, non solo contiene numerose disposizioni che sono riferibili alla famiglia, ma dedica specificamente ad essa gli artt. 29, 30 e 31. In particolare, la famiglia si mostra come la prima delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’uomo (art. 2), e viene riconosciuta dalla Repubblica come società naturale. Tale affermazione rappresenta la sintesi di due posizioni per certi versi contrapposte che si confrontano nell’Assemblea costituente: quella di impronta giusnaturalistica, per la quale la famiglia, in quanto società naturale, poteva solamente essere riconosciuta dallo Stato, senza che però questo potesse creare diritti al riguardo, visto che essi già le appartenevano (il parallelo era con i diritti fondamentali della persona); ed un’altra, che tendeva invece ad evitare la contrapposizione fra lo Stato e le altre formazioni sociali, rimarcando la prevalenza del primo sulle seconde. Il disegno costituzionale, certamente innovativo rispetto al quadro delineato nel c.c. del 1942, considera la famiglia alla luce dei principi di libertà e autonomia, regolando i rapporti interni sulla base del consenso e del rispetto della personalità dei singoli componenti. Il suo fondamento è individuato nel matrimonio, negozio attraverso cui si costituisce un vincolo tendenzialmente stabile, che viene considerato il più adatto alla creazione di quell’ambiente in cui i coniugi ed i figli possono sviluppare la propria personalità, rimuovendo ad un primo livello gli ostacoli che impediscono la piena uguaglianza fra le persone (art. 3). A tal fine è necessario che lo stesso matrimonio sia ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, consentendo esclusivamente alla legge di stabilire dei limiti, e solo a garanzia dell’unità familiare. L’indubitabile favor matrimoni espresso dalla nostra Carta non impedisce, come ha in più occasioni affermato la Corte Costituzionale, che trovino tutela anche rapporti basati sulla convivenza more uxorio, sebbene non sanzionati dal matrimonio. Si discuteva se, dati i vincoli concordatari di cui all’art. 7 della Costituzione, fosse costituzionalmente legittima una legge che consentisse lo scioglimento del matrimonio: dopo l’introduzione della legge sul divorzio (l. 1o dicembre 1970, n. 898), la Corte Costituzionale, investita della materia, ne ha riconosciuto la legittimità . Una tutela particolare all’interno della famiglia è accordata ai figli, assegnando ad entrambi i genitori il diritto e il dovere di mantenerli, istruirli ed educarli (art. 30). In tale disposizione convivono un diritto dei genitori, che si esplica, ad esempio, nella scelta delle modalità attraverso cui l’educazione deve avvenire; ed insieme un dovere, che impone loro, ad esempio, di assicurare ai figli la frequenza alla scuola dell’obbligo. L’educazione impartita all’interno della famiglia presenta indubitabili riflessi sociali, e si pone come presupposto per l’assolvimento dei propri doveri di uomo e di cittadino; anche per questo lo Stato, nei casi di incapacità dei genitori, si incarica di provvedere attraverso la legge a che siano assolti i loro compiti. I doveri di cura dei genitori si estendono anche ai figli nati fuori dal matrimonio, ai quali la legge assicura ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia; tutela, quest’ultima, che ha visto un potenziamento progressivo ad opera del legislatore e della giurisprudenza anche costituzionale. La Costituzione affida infine alla legge il compito di dettarne le norme ed i limiti per la ricerca della paternità . La Repubblica assume l’impegno di agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose; nonche´ quello di proteggere la maternità , l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31). Una tutela indiretta viene anche dalle disposizioni costituzionali che garantiscono al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro, in modo che sia in ogni caso sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa, oltre che a se´ , anche alla sua famiglia (art. 36); e da quelle che prevedono per la donna condizioni di lavoro compatibili con l’adempimento della sua essenziale funzione familiare, e che assicurano alla madre ed al bambino una speciale protezione (art. 37).

status di famiglia: v. status familiae.

trattamento fiscale della famiglia: il nucleo familiare agli effetti tributari, ed in particolare delle imposte sui redditi, si considera composto dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo (art. 5, ult. comma, d.p.r. n. 917 del 1986). Attualmente, la normativa tributaria è ispirata al principio dell’autonomia fiscale dei membri del nucleo familiare. Le diverse disposizioni fiscali che si occupano delle relazioni economiche all’interno della famiglia mantengono autonome le determinazioni delle imposte dovute dai singoli componenti il nucleo familiare, considerando dunque la famiglia come insieme di interessi e posizioni individuali. Fino al 1975 vigeva invece l’istituto del cumulo dei redditi familiari, per il quale i redditi della moglie venivano sommati a quelli del marito ai fini dell’applicazione dell’Irpef (al riguardo vedi la voce cumulo dei redditi familiari). Nel vigente sistema, l’Irpef è invece applicata distintamente nei confronti di ogni familiare, in base alla capacità contributiva di ognuno. La soggettività passiva ed i connessi obblighi strumentali (ad esempio, la dichiarazione dei redditi) sono addossati al singolo contribuente, con la sola possibilità per i coniugi non legalmente ed effettivamente separati di presentare la dichiarazione congiunta. Anche in tale ultima ipotesi la determinazione dell’imposta è tuttavia autonoma per ciascun coniuge ed è consentita esclusivamente una compensazione a livello di ritenute alla fonte e crediti d’imposta. Se ciascun componente la famiglia è autonomamente soggetto passivo Irpef per i redditi propri conseguiti, gli obblighi di assistenza e di mantenimento previsti dalla legge civile hanno comunque una certa influenza anche ai fini tributari. Per i c.d. carichi di famiglia sono infatti accordate le detrazioni di cui all’art. 12 d.p.r. cit., collegate allo status di familiare a carico. Sono considerati tali i familiari il cui reddito complessivo sia inferiore a 5.400.000 rivalutati annualmente in base all’indice dei prezzi. Tali detrazioni spettano, oltre al coniuge ed ai figli, anche agli altri familiari a carico ex art. 433 c.c., che convivano con il contribuente o beneficino di assegni alimentari non collegati a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Ev inoltre prevista la possibilità di dedurre dal reddito complessivo, a titolo di oneri deducibili, alcune spese sostenute nell’interesse dei familiari del contribuente (art. 10 d.p.r. cit.). Il legislatore tributario si sta inoltre muovendo nella direzione di favorire le famiglie monoreddito, stabilendo l’aumento delle detrazioni d’imposta per il coniuge a carico e raddoppiando quelle per i figli a carico nel caso in cui anche il coniuge sia a carico. Sempre nell’intento di avvantaggiare le famiglie monoreddito, per certi aspetti penalizzate dall’autonomia delle posizioni fiscali dei singoli componenti il nucleo familiare, è stata approvata una legge delega (v. art. 19 l. n. 408 del 1990) tendente ad attenuare la progressività delle aliquote Irpef, ripartendo il reddito complessivo della famiglia tra i suoi membri con lo strumento del quoziente familiare. Riguardano i rapporti familiari anche tutta una serie di norme sul trattamento fiscale dei redditi all’interno della famiglia. Tra queste si collocano le disposizioni sui redditi dei figli minori (art. 4 d.p.r. cit.), sul divieto della deduzione dal reddito d’impresa dei compensi per il lavoro svolto dal coniuge e dai figli minori (art. 62 d.p.r. cit.), sui redditi dei beni oggetto della comunione legale (art. 4 d.p.r. cit.), sull’impresa familiare (art. 5 d.p.r. cit.) e l’azienda coniugale.


Fama      |      Fao (Food and Agricultural Organisation)


 
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