abbandono della cosa:  consiste  nella  cessazione  volontaria, da  parte  del proprietario di una  cosa,  del possesso  della  stessa,  accompagnata dall’intenzione di dismetterne la proprietà . L’atto  di abbandono (detto anche  derelizione) da  parte  del proprietario pone  la cosa  nella  condizione di cosa  non  in proprietà  di alcuno  (art.  923 c.c.) e ne  consente l’acquisto  mediante quel  modo  di acquisto  della  proprietà  denominato occupazione (v.).  Casi  particolari di abbandono sono  costituiti  dalla  fuga  di sciami  di api (art.  924 c.c.) o di animali mansuefatti (art.  925 c.c.) dal fondo  del loro  proprietario al fondo  di un altro  soggetto:  se gli animali  non  sono  stati  rispettivamente inseguiti  entro due  giorni  dalla  fuga  o reclamati  entro  venti  giorni  da  quando il proprietario ha  avuto  conoscenza del luogo  dove  si trovano,  essi vengono acquistati dal proprietario del fondo  che se ne  è  impossessato V. anche rifiuto.   
 abbandono della nave:  facoltà  prevista  a beneficio  dell’assicurato contro  i rischi della navigazione  marittima. Nel  caso  in cui la nave  o la merce  sia, o si presuma, perita  completamente o quando abbia  subito  un  danno  che supera  i tre quarti  del suo valore  assicurabile,  l’assicurato  può  abbandonarla all’assicuratore, che gli liquiderà  l’indennizzo  per  perdita totale  e subentrerà all’assicurato nei diritti  sulla nave  e sulle merci  abbandonate.  V. assicurazione,  abbandono della nave.  
 abbandono della residenza notarile:  è  la violazione,  da  parte  del notaio,  dell’obbligo, stabilito  dall’art.  26 l. 16 febbraio  1913, n. 89, di risiedere nel proprio distretto di appartenenza e di tenere studio  aperto nella  propria sede,  assistendovi  personalmente, nei giorni  della  settimana e con  l’orario  fissati dal presidente della  Corte  d’appello,  previo  parere del consiglio  notarile.  Il notaio  non  può  assentarsi dal distretto per  più  di cinque  giorni  in ogni bimestre,  quando nel Comune assegnatogli  c’è  un  solo  notaio,  e per  non più  di dieci giorni,  se ci sia un  altro  notaio,  salvo  che per  ragioni  di pubblico  servizio  o per  adempiere ai suoi  obblighi  presso  i pubblici  uffici. Il notaio  può  ottenere un  permesso per  assentarsi per  un  periodo maggiore secondo  le modalità  previste  dal predetto art.  26 l. 16 febbraio  1913 n. 89  
  abbandono del premio:  v. contratti  di borsa, abbandono a premio. 
 abbandono del territorio:  consiste  nella  perdita da  parte  dello  Stato  persona o Stato governo  della  sua  sovranità  su un  determinato territorio che costituisce l’ambito  spaziale  della  comunità  territoriale sulla quale  lo Stato  esercita  il proprio controllo effettivo.  Gli  elementi costitutivi  dell’istituto sono  due:  la derelictio, elemento oggettivo,  e l’animus  derelinquendi, elemento soggettivo. La  derelictio consiste  nell’effettivo abbandono del territorio e/o nella perdita del controllo effettivo  dell’autorità  di governo  sul territorio; l’animus  derelinquendi consiste  nell’intenzione dichiarata dall’occupante a rinunciare all’esercizio  della  propria sovranità  su quel  determinato territorio.  Come  per  il caso  di acquisto  di territori, perche´  si abbia  abbandono o derelizione a termini  del diritto  internazionale occorre  la contestuale presenza dei due  elementi costitutivi.   
 abbandono di aeromobile:  si integrano gli estremi  del reato  di abbandono di aeromobile qualora  un  componente  dell’equipaggio, pur  essendovi  obbligato, non  si  rechi  a bordo  dell’aeromobile. La  menzionata figura  delittuosa ha  carattere sussidiario  poiche´  le disposizioni  di cui all’art.  1091 c. nav.  non  si applicano se il fatto  è  previsto  come  più  grave  reato  da  diversa  disposizione  di legge. La  fattispecie  è  stata  disciplinata allo  scopo  di reprimere la cosciente  e volontaria omissione  dell’adempimento di ordini  legalmente impartiti,  al fine di garantire il funzionamento dei servizi tecnici  dell’aeromobile.  
 abbandono di difesa:  il divieto  di abbandono abbandono concerne tutte  le fasi processuali compreso il momento costituito  dall’estrinsecarsi di attività  che precedono il dibattimento  propriamente inteso.  Perche´  ricorra  l’abbandono abbandono, previsto  dall’art.  105 c.p.p. occorre  che l’avvocato  abbia  assunto  la qualità  di difensore dell’imputato e che questi,  per  effetto  dell’abbandono, sia rimasto  privo  di assistenza. Ev  prevista  la competenza esclusiva  per  le sanzioni  disciplinari  relative  all’abbandono abbandono del Consiglio  dell’ordine con  il comma  4o  dell’art.  105 c.p.p.; si prevede un  dovere  di rapporto che si è  ritenuto conveniente estendere oltre  i casi di abbandono e rifiuto  della  difesa  facendo  carico  all’Autorità  giudiziaria  di riferire  al Consiglio  dell’ordine ogni  altra  violazione  da  parte  del difensore  dei doveri di lealtà  e probità  nel procedimento.  
 stato di abbandono dei minori:  l’abbandono costituisce  il presupposto perche´  il tribunale dei minorenni possa  dichiarare il loro  stato  di adottabilità  ai sensi  dell’art.  8 della  l. 4 maggio  1983 n. 184; sussiste  quando i genitori  dei minori  sono ignoti,  o quando, benche´  noti,  abbiano lasciato  i figli privi di assistenza morale  o materiale; sussiste  anche  quando i minori  siano  ricoverati presso istituti  di assistenza  o siano  stati  affidati  ad  una  comunità  familiare 		
			
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