Enciclopedia giuridica

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Tribunale

Organo giurisdizionale collegiale o monocratico, con funzioni di giudice di primo grado o d’appello, nel caso che sia impugnata una sentenza pretorile.

tribunale amministrativo delle N.U.: v. Organizzazione delle N.U..

tribunale amministrativo regionale: v. Tar.

competenza del tribunale: il tribunale è competente per tutte le cause relative a beni mobili ed immobili di valore superiore ai 20 milioni ed è inoltre competente in via esclusiva per le controversie relative: allo stato e alla capacità delle persone, allo stato di famiglia, per la querela di falso (v.) e per tutte le altre previste dall’art. 9 c.p.c.

composizione del tribunale: il tribunale giudica con il numero invariabile di 3 votanti in tutti i casi previsti dal comma 2o dell’art. 48 ord. giud., in tutti gli altri casi decide il solo giudice istruttore in funzione di giudice unico.

tribunale comunitario di I grado: nuovo organo giurisdizionale comunitario che ha affiancato la Corte di giustizia (v.), istituito con decisione del Consiglio n. 88/591 in attuazione di quanto previsto dall’art. 168A del Trattato Cee, introdotto dall’Atto unico europeo (v.). Il tribunale ha una competenza di attribuzione poiche´ è una giurisdizione chiamata a conoscere esclusivamente le controversie ad essa esplicitamente attribuite. Un primo gruppo di competenze è stato attribuito al momento della sua istituzione; un secondo gruppo è stato trasferito il 1o agosto 1993. Più in particolare, il tribunale è competente, allo stato attuale, a conoscere l’insieme dei ricorsi per annullamento (v. ricorsi giurisdizionali, tribunale per annullamento), carenza (v. ricorsi giurisdizionali, tribunale in carenza), e responsabilità extracontrattuale (v. responsabilità , tribunale extracontrattuale comunitaria), proposti da persone fisiche e giuridiche, nonche´ quelli relativi ai contratti di diritto pubblico o di diritto privato stipulati dalla Comunità o per conto di questa, i quali contengano una clausola compromissoria attributiva di competenza. Il Trattato di Maastricht ha apportato delle modifiche all’art. 168A del Trattato Cee. Esso conferma, da un canto, l’esclusione dalla competenza del tribunale delle sole cause pregiudiziali, con la conseguenza che una futura decisione attuativa di questa norma potrebbe comportare il trasferimento al tribunale di una parte dei ricorsi introdotti dagli Stati e dalle istituzioni comunitarie; e prevede altresì il potenziale allargamento della competenza del tribunale alle controversie relative a rapporti di impiego con i nuovi organi della politica monetaria. Il tribunale è composto di quindici membri (uno per ogni Stato membro) i quali designano tra di loro, per tre anni, il presidente il cui mandato è rinnovabile. Ciascun membro può essere chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale (v. avvocato generale presso la Corte di giustizia della Comunità europea); in tal caso non può prendere parte alla decisione relativa alla causa. I giudici devono essere scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio della funzione giurisdizionale. Essi vengono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni; il loro mandato è comunque rinnovabile. La procedura innanzi al tribunale è oggetto di apposita disciplina; in ogni caso, essa non si discosta in modo sostanziale da quella innanzi alla Corte. Vi è pertanto una prima fase scritta cui segue una fase orale. Molto importante è in quest’ambito, il nuovo istituto delle misure di organizzazione del procedimento che possono essere adottate in qualsiasi fase del procedimento ed hanno la funzione di garantire il buon svolgimento della fase scritta e della fase orale e facilitare la produzione delle prove; determinare i punti sui quali le parti devono completare le loro argomentazioni o che richiedono istruttoria; precisare la portata delle conclusioni e dei motivi ed argomenti delle parti e chiarire i punti tra di esse controversi; ed infine agevolare la composizione amichevole delle liti. Rispetto alle decisioni del tribunale è data impugnazione innanzi alla Corte di giustizia entro due mesi dalla loro notifica limitatamente ai soli motivi di diritto. I singoli possono impugnare solo se la decisione del tribunale li riguarda direttamente. L’impugnazione, in linea di massima, non ha effetto sospensivo e se viene accolta, la Corte annulla la decisione del tribunale e può statuire in via definitiva sulla controversia ovvero rinviare la causa al tribunale affinche´ questo decida. In caso di rinvio, il tribunale è vincolato dalla pronuncia della Corte emessa sui punti di diritto.

difesa davanti al tribunale: davanti al tribunale le parti stanno con il ministero di un procuratore, cui è demandata la difesa tecnica della parte.

tribunale ecclesiastico: l’ordinamento della Chiesa cattolica dispone di un apparato giurisdizionale che è organizzato sia in sede centrale, presso la Curia romana sia in sede periferica, presso i Metropoliti o i vicari diocesani. Particolare rilevanza assume davanti a questi organi giurisdizionali il processo di nullità del matrimonio canonico (v.), che si articola in almeno due fasi necessarie, essendo basato sul principio della c.d. doppia conforme.

tribunale fallimentare: è il medesimo tribunale che ha dichiarato il fallimento e che resta investito dell’intera procedura fallimentare (art. 23 l. fall.), risolvendo tutte le controversie che insorgono durante la procedura e decidendo i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato (v.): le decisioni sui reclami sono assunte con decreto non impugnabile (art. 23, comma 3o, l. fall.). Il tribunale tribunale è competente in via esclusiva a conoscere delle cause che derivano dal fallimento (art. 24 l. fall.). Tale inciso è interpretato estensivamente dalla giurisprudenza e restrittivamente dalla dottrina, che vi ricomprende: a) le cause che espresse disposizioni di legge attribuiscono alla competenza del tribunale; b) le azioni revocatorie (v. azione, tribunale revocatoria fallimentare) promosse dal curatore (v.) (artt. 66 ss. l. fall.); c) l’azione di responsabilità contro il curatore (art. 38 l. fall.); d) l’annullamento del concordato (art. 138 l. fall.). Ev esclusa la competenza esclusiva del tribunale tribunale per le azioni relative a diritti reali sui beni immobili (v. diritti reali, tribunale sui beni immobili), per le quali vale la competenza del giudice del luogo in cui è situato l’immobile (art. 21 c.p.c.).

procedimento davanti al tribunale: il tribunale tribunale si divide in varie fasi che si articolano nella produzione, da parte del giudice o delle parti, di una serie concatenata di atti; a seconda del tipo di procedimento che è stato instaurato gli atti potranno avere nature differenti, per questi motivi non si può parlare di un tribunale tribunale ma si devono esaminare le sue singole forme.

sezioni specializzate del tribunale: si differenziano dalle altre sezioni esclusivamente per la composizione, essendo composte sia da magistrati che da esperti della materia su cui hanno competenza giurisdizionale.

tribunale superiore delle acque pubbliche: organo speciale di giustizia amministrativa, ha sede a Roma ed è composto da un presidente, quattro consiglieri di Stato e tre membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ev organo di seconda istanza in quanto giudice di appello per le sentenze dei tribunali regionali delle acque pubbliche (v.). Ma è altresì giudice in unica istanza, con competenza generale di legittimità su tutti i ricorsi contro i provvedimenti definitivi in materia di acque che siano lesivi di interessi legittimi (v. interesse, tribunale ad agire nel processo amministrativo); tale competenza è speciale quando il giudizio è esteso anche al merito. (Marsilio).


Tregua sindacale      |      Tribunali regionali delle acque pubbliche


 
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